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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13197/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <O> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 15 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'omesso accoglimento della richiesta di rinvio presentata dal difensore per la partecipazione all'astensione proclamata dalle Camere penali, è manifestamente infondato.

Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza di trattazione, ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.

La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa.

Ritenuto, pertanto, che i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 - 01).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <O> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 15 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'omesso accoglimento della richiesta di rinvio presentata dal difensore per la partecipazione all'astensione proclamata dalle Camere penali, è manifestamente infondato. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza di trattazione, ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa. Ritenuto, pertanto, che i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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