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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 27435/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha integralmente confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicatola misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una pluralità disoggetti, partecipi di un’associazione per delinquere dedita alla perpetrazione direati contro il patrimonio in un’ampia zona della parte settentrionale dellaSardegna, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura custodiale per i reatidi associazione per delinquere e plurimi furti aggravati, in relazione ai capi: 1, 4,5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 e

15.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato è costituito da un unicomotivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza del reato associativo nei confronti del ricorrente,nonostante l’assenza di stabilità del suo apporto, la perpetrazione di furti anchequando lo stesso era lontano dal territorio teatro dei fatti, la sua partecipazioneunicamente ad una parte dei furti e non anche ad altri reati, l’assenza di un accordocriminale, di una struttura organizzativa e di ruoli definiti.3.

Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2.

Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto allaverifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridicadella motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere aduna autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delprovvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito cautelare.In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondo cui il ricorso percassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consente esclusivamenteil controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canoni della logica eai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restando preclusa ognidiversa interpretazione del materiale probatorio, ivi compreso il contenuto delleconversazioni intercettate, quando la motivazione sia immune da manifestaillogicità (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).3.

La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguata quanto allaconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere.Il Tribunale del riesame ha infatti valorizzato, con argomentazione tutt’altroche apparente, una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione di numerosireati-fine; lo sviluppo delle condotte criminose lungo un apprezzabile arcotemporale; l’omogeneità delle modalità esecutive; il ricorrente coinvolgimento deimedesimi soggetti nei vari reati scopo; la pianificazione preventiva delle condotte;l’utilizzazione di mezzi strumentali comuni; nonché il contenuto delleintercettazioni, dalle quali ha desunto l’esistenza di rapporti stabili e nonoccasionali tra i compartecipi.

Su tale base, il giudice del riesame ha logicamenteinferito la presenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente,sorretto da un programma criminoso non limitato alla commissione di singoli reatipreviamente determinati.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di cui all’art. 416cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, per l’indeterminatezza delprogramma criminoso e per l’esistenza di una struttura idonea al perseguimentodegli scopi illeciti, che può essere anche minima.La costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un pianoindeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono essere desunteanche in via indiziaria dalle concrete modalità di realizzazione dei reati-fine, dallaloro serialità, dalla ripartizione di ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi,quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminosoaperto.Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, il Tribunale, nellaparte relativa alla trattazione dei diversi reati-fine, ha trattato in modo esaustivoe coerente gli elementi indicativi del suo stabile apporto alla realizzazione delprogramma associativo, i contatti costanti con gli altri coindagati, la direttapartecipazione ad una pluralità di furti (ben nove, oltre al reato associativo), lungoun arco temporale di diversi mesi, secondo modalità organizzative evidentementecollaudate e condivise, elementi indicativi di un accordo criminosotendenzialmente stabile e di un programma delinquenziale non predeterminato elimitato agli specifici e pur numerosi furti accertati.Il ricorrente, al contrario, deduce elementi, quali l’omogeneità delle condottecommesse, la non partecipazione del ricorrente a tutti i furti e l’utilizzo di strumentida scasso personali, che, non essendo affatto ostativi alla configurazione del reatoin contestazione, in nulla intaccano la ravvisata sussistenza del suo contributopartecipativo.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna al pagamento delle spese processuali.Vanno adottati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha integralmente confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicatola misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una pluralità disoggetti, partecipi di un’associazione per delinquere dedita alla perpetrazione direati contro il patrimonio in un’ampia zona della parte settentrionale dellaSardegna, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura custodiale per i reatidi associazione per delinquere e plurimi furti aggravati, in relazione ai capi: 1, 4,5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato è costituito da un unicomotivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza del reato associativo nei confronti del ricorrente,nonostante l’assenza di stabilità del suo apporto, la perpetrazione di furti anchequando lo stesso era lontano dal territorio teatro dei fatti, la sua partecipazioneunicamente ad una parte dei furti e non anche ad altri reati, l’assenza di un accordocriminale, di una struttura organizzativa e di ruoli definiti.3. Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto allaverifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridicadella motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere aduna autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delprovvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito cautelare.In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondo cui il ricorso percassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consente esclusivamenteil controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canoni della logica eai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restando preclusa ognidiversa interpretazione del materiale probatorio, ivi compreso il contenuto delleconversazioni intercettate, quando la motivazione sia immune da manifestaillogicità (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).3. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguata quanto allaconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere.Il Tribunale del riesame ha infatti valorizzato, con argomentazione tutt’altroche apparente, una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione di numerosireati-fine; lo sviluppo delle condotte criminose lungo un apprezzabile arcotemporale; l’omogeneità delle modalità esecutive; il ricorrente coinvolgimento deimedesimi soggetti nei vari reati scopo; la pianificazione preventiva delle condotte;l’utilizzazione di mezzi strumentali comuni; nonché il contenuto delleintercettazioni, dalle quali ha desunto l’esistenza di rapporti stabili e nonoccasionali tra i compartecipi. Su tale base, il giudice del riesame ha logicamenteinferito la presenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente,sorretto da un programma criminoso non limitato alla commissione di singoli reatipreviamente determinati.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di cui all’art. 416cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, per l’indeterminatezza delprogramma criminoso e per l’esistenza di una struttura idonea al perseguimentodegli scopi illeciti, che può essere anche minima.La costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un pianoindeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono essere desunteanche in via indiziaria dalle concrete modalità di realizzazione dei reati-fine, dallaloro serialità, dalla ripartizione di ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi,quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminosoaperto.Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, il Tribunale, nellaparte relativa alla trattazione dei diversi reati-fine, ha trattato in modo esaustivoe coerente gli elementi indicativi del suo stabile apporto alla realizzazione delprogramma associativo, i contatti costanti con gli altri coindagati, la direttapartecipazione ad una pluralità di furti (ben nove, oltre al reato associativo), lungoun arco temporale di diversi mesi, secondo modalità organizzative evidentementecollaudate e condivise, elementi indicativi di un accordo criminosotendenzialmente stabile e di un programma delinquenziale non predeterminato elimitato agli specifici e pur numerosi furti accertati.Il ricorrente, al contrario, deduce elementi, quali l’omogeneità delle condottecommesse, la non partecipazione del ricorrente a tutti i furti e l’utilizzo di strumentida scasso personali, che, non essendo affatto ostativi alla configurazione del reatoin contestazione, in nulla intaccano la ravvisata sussistenza del suo contributopartecipativo.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna al pagamento delle spese processuali.Vanno adottati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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