CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25953/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16212/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Piazzale di [OSCURATO:PERSONA] 121, è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 701/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 16/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − nell ’ espropriazione presso terzi intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. e del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima società rendeva dichiarazione negativa; detta dichiarazione era fatta oggetto di contestazioni dei creditori, poi accolte dal giudicedell ’ esecuzione con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; − contro la predetta ordinanza proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; − la fase di merito dell ’ opposizione, alla quale partecipavano i creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si concludeva con la sentenza di rigetto n. 701, pronunciata dal Tribunale di Trieste il 16/12/2021; − avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resistevano, con un unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; − all’ esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è super fluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitore);− la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del debitore principale comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Trieste (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig