CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25696/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a per procura in calce al ricorso dall’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n . 4044 / 20 21 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 14 settembre 20 21 ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica udienza del 3giugno 202 5 ; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] ore Gene rale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; Rimborso-Irap-[OSCURATO:PERSONA] spese per Personale dipendente udito per la controricorrentel’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Banca di credito cooperativo di Roma (d’ora in poi BCC) del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso, presentata il 2 marzo 2017, a seguito della mancata deduzione della base imponibile Ires dell’Irap corrisposta in relazione agli anni di imposta 1998-2006 e riferibile alle spese per il personale dipendente. In sintesi la BBC contestava la limitazione del diritto al rimborso dell’Irap sul costo del lavoro in relazione alle imposte versate nei 48 mesi precedenti l’entrata in vigore dello ius superveniens, poiché, a suo dire, la corretta interpretazione, conforme al principio di eguaglianza e di capacità contributiva, dell’articolo 2, comma 1 quaterdel d.l. n.201 del 2011-ivi introdotto dall’art.4 del d.l. n.16 del 2012- avrebbe imposto di riconoscere la deducibilità dell’imposta sin dall’inizio ovvero dal momento della sua introduzione, legittimandone per l’effetto, la restituzione della quota parte corrispondente al costo del lavoro in relazione a tutte le annualità a far data dal 1998, primo anno di operatività dell’IRAP-indipendentemente dalla presentazione di istanza di rimborso. La C.T.P., adita dalla Banca con ricorso, lo rigettava e la decisione, appellata dalla contribuente, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C ommissione tributaria regionale del Lazioin adesione a lla giurisprudenza di legittimità formatesi sulla materia. Avverso la sentenza la BCC propone ricorso su due moti v i cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. In prossimità dell’udienza,il P.M., nella persona del la Sostitut a procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requis i toria concludendo per il rigetto del ricorso . Il difensore della ricorrente, all’uopo delegato, ha rinunciato con atto depositato telematicamente al ricorso. La rinuncia al ricorso è stata, anche con riguardo alla chiesta compensazione delle spese legali, espressamente accettata, con nota egualmente depositata, dall’Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione L’esame dei motivi di ricorso è precluso dalla rinuncia allo stesso ritualmente e tempestivamente manifestata dalla ricorrente. La rinuncia al ricorso, unitamente alla chiesta compensazione delle spese processuali, è stata espressamente accettata dall’Agenzia delle entrate. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, ai sensi dell’art.391 c.p.c., con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso,in Roma nella camera di consiglio de