CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 26706/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 665/25 UP – 09/05/2025 R.G.N. 7780/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. l’imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché il fatto era di particolare tenuità. All’imputata era stato contestato di aver in data 12 maggio 2021 offeso l’onore e il prestigio di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio presso il commissariato di Sorrento, mentre stavano compiendo atti del loro ufficio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26706/2025 Roma, lì, 21/07/2025 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 341-bis cod. pen. La sentenza non ha tenuto conto della inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale disposizione contenuta nell’art. 131-bis cod. pen. è stata introdotta da ultimo dal d.l. n. 130 del 2020, conv. nella legge n. 173 del 2020, e confermata dalla ulteriore novella apportata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Va segnalato che la disposizione sopra indicata ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza della Corte Cost. n. 30 del 2021). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va rammentato che l'art. 131-bis cod. pen. è stato modificato nel senso di escludere che l'offesa sia di particolare tenuità "nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni" (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modd. dalla legge 8 agosto 2019, n. 77). Tale disposizione è stata in seguito interpolata dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modd. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 – vigente all'epoca della commissione del fatto (12 maggio 2021) - che ha così indicato le fattispecie ostative: "ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343". Quest'ultima versione è stata ripresa nel nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs n. 150 del 2022 (se pur diversamente sistemate nel corpo della disposizione, anche alla luce delle ultime novelle della l. 14 luglio 2023, n. 93). Le modifiche apportate al testo vigente all'epoca del fatto hanno determinato una più selettiva esclusione della causa di non punibilità nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis cod. pen., ritenendo non più sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e richiedendo che deve trattarsi "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni". Ipotesi, queste, ricorrenti nel caso in esame, come evidenziato nella impugnazione. 3. Ne consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Trattandosi di sentenza per la quale non è consentito al Pubblico ministero l’appello (art. 593, comma 2 cod. proc. pen.), gli atti devo essere trasmessi al medesimo Tribunale; tuttavia, in diversa composizione rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Costanzo