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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12597/2026

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d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, nonché del trattamentosanzionatorio, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni privedi vizi logici censurabili in questa sede (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata conriferimento al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di rapina, e pag. 10 sulla congruitàdella pena in relazione alla gravità del fatto e all’intensità del dolo, desumibili entrambe dallemodalità d’azione), risolvendosi peraltro in una censura anche generica, in quanto formulatain assenza di specifico confronto con la motivazione e mancando della esposizione dipuntuali censure scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in generiche e disarticolateo b i e z i o n i d i e r r o n e i t à ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, nonché del trattamentosanzionatorio, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni privedi vizi logici censurabili in questa sede (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata conriferimento al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di rapina, e pag. 10 sulla congruitàdella pena in relazione alla gravità del fatto e all’intensità del dolo, desumibili entrambe dallemodalità d’azione), risolvendosi peraltro in una censura anche generica, in quanto formulatain assenza di specifico confronto con la motivazione e mancando della esposizione dipuntuali censure scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in generiche e disarticolateo b i e z i o n i d i e r r o n e i t à ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris