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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06883/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella proposizione di letture alternative della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare evident ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso, lungi dal raggiungere lo standard necessario, consistono, nella prima parte, in una generica esposizione di principi generali e, nella seconda, nella riproposizione di considerazioni attinenti al merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata; considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che iquida in complessivi C 2.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella proposizione di letture alternative della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare evident ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso, lungi dal raggiungere lo standard necessario, consistono, nella prima parte, in una generica esposizione di principi generali e, nella seconda, nella riproposizione di considerazioni attinenti al merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata; considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che iquida in complessivi C 2.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore I
Sentenza Cassazione n. 06883/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris