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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00327/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19398-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 473/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 1309/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.19398/2023 Cron.

Rep.

Ud.02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 6994/2019 del Tribunale della medesima sede, sentenza che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della convenuta con inquadramento nella 2^ area professionale, parametro 205, del CCNL per i dipendenti del settore autoferrotranvieri, e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella figura professionale superiore di parametro 230, dal marzo del 2016.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo di trattare congiuntamente i motivi d’appello della società perché ritenuti connessi, dava conto di quanto dedotto dall’attore nel ricorso introduttivo del giudizio e riportava le declaratorie, rispettivamente, del parametro 230 (vale a dire, del parametro rivendicato dal lavoratore) e del parametro 205 (coordinatore d’ufficio), già riconosciuto allo stesso dalla datrice di lavoro.

3. Riesaminate le deposizioni testimoniali, la Corte giudicava le stesse univoche quanto alle mansioni espletate dal ricorrente e che risultava provato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e in particolare: che l’[OSCURATO:PERSONA] si occupava dell’accertamento e della gestione dei rischi per infortuni e danni a terzi, a cose o ai dipendenti, derivanti da infrastrutture; che svolgeva attività di gestione risarcimento danni; il tutto svolto con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato.

4. Secondo la Corte emergeva, altresì, la vacatiodel posto di Capo dell’[OSCURATO:PERSONA], Pianificazione, Logistica e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 2016 al novembre 2017.

5. Infine, la Corte, richiamato l’indirizzo delineato da Cass.n. 12601/2016 (e da altre decisioni di legittimità), rilevava che, come già sottolineato dal primo giudice, al di là delle considerazioni in ordine alle ragioni sottese alla revoca della delibera n. 80 del 31.10.2011 della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), a distanza di appena 6 giorni (con delibera n. 81 del 6.11.2011) dalla sua adozione, sotto il profilo logico e probatorio, già dal 2011 (quindi qualche anno prima rispetto alla data di decorrenza della domanda indicata nel ricorso) la società appellante riteneva il lavoratore meritevole del passaggio alla qualifica superiore per le mansioni da lui svolte.

6. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

7. Resiste l’intimato con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la “Corte di Appello di Napoli ha compiuto violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri e dell’[OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2000, art. 2, comma 16), lett.

B) (cfr. doc. 5.a allegato al ricorso per cassazione) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, “pur avendo richiamato le declaratorie contrattuali riportate nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCNL autoferrotranvieri, ha erroneamente individuato gli elementi ritenuti caratterizzanti il parametro 230 (parametro superiore invocato dal lavoratore), posti a fondamento del procedimento logico-giuridico che ha condotto al riconoscimento della qualifica superiore”.

Inoltre, per la stessa, “La violazione e falsa applicazione della norma regolatrice della fattispecie deve far ritenere realizzata, altresì, l’ipotesi di motivazione omessa o apparente, in quanto la sentenza n. 473/2023 solo apparentemente delinea un percorso logico-giuridico, che ha condotto la Corte a far ritenere che le mansioni svolte dal lavoratore fossero sussumibili alla qualifica superiore, ma, di fatto, essendo errati i parametri utilizzati per compiere il raffronto tra le prerogative contrattuali del livello superiore e le mansioni svolte, risulta invalida l’intera motivazione ed inesistente l’intero costrutto logico su cui essa si fonda”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la Corte di appello ha compiuto violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri ed, in particolare, dell’[OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2000, art. 2, comma 16), lett.

B), nonché del R.D. n. 148/1931, allegato a), art. 18, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., in quanto, pur avendo richiamato le declaratorie contrattuali riportate nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCNL autoferrotranvieri (cfr. pagina 2 della sentenza n. 473/2023 doc. 1 allegato al ricorso per cassazione), di fatto ha omesso di compiere un raffronto comparativo tra le “declaratorie” contrattuali e l’attività lavorativa concretamente svolta dall’[OSCURATO:PERSONA], quale risultava accertata attraverso l’istruttoria, al fine di consentire di ricondurre le caratteristiche dell’attività lavorativa del dipendente alla qualifica superiore.

Essendo fondata su un erroneo iter logico-giuridico, la motivazione della sentenza impugnata n. 473/2023 della Corte di Appello di Napoli risulta viziata e quindi sostanzialmente omessa o “apparente” .

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c., nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per travisamento della prova in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.”, perché la sentenza impugnata ha erroneamente accertato le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, attribuendo all’[OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento delle attività “dell’accertamento e della gestione dei rischi per infortuni e danno a terzi, a cose o ai dipendenti, derivanti da infrastrutture; che svolgeva attività di gestione risarcimento danni.

Il tutto svolto con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato rispetto alla qualità rivestita” (cfr. pagina 4 della sentenza n. 473/2023 doc. 1 allegato al ricorso per cassazione).

Diversamente, gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo dimostrano che le mansioni surriferite erano svolte da altri soggetti e non dall’[OSCURATO:PERSONA], con conseguenziale travisamento della prova ed illogicità della motivazione posta a fondamento del rigetto dell’appello e del riconoscimento della qualifica superiore al dipendente .

4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la Corte d’appello “ha compiuto violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148/1931, all. a, art. 18, dell’art. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c., nonché illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., con riferimento alla ritenuta esistenza dei presupposti di legge della vacanza di posto e di un ordine scritto del direttore dell’azienda per lo svolgimento di mansioni superiori, nonché dell’accertata idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni per la prolungata copertura del posto”.

5. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

7. Ebbene, come emerge chiaramente dalla formulazione dei motivi come sopra riassunti, i primi due motivi fanno promiscuo riferimento –sia nelle rubriche che nello svolgimento delle censure – ai differenti mezzi di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.; il terzo motivo nella rubrica a pag. 22 del ricorso è riferito alle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) dello stesso comma; il quarto motivo a pag. 25 del ricorso è riferito alle ipotesi di cui ai “nn. 3 e 4”, cui, nella “Sintesi dei motivi di impugnazione”, a pag. 3, si aggiunge il richiamo al n. 5 dello stesso “comma 1” dell’art. 360 c.p.c.

8. Nota, ancora, il Collegio che tutti i motivi di ricorso in rubrica denunciano anche “illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, sembrando così evocare il previgente testo del n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.(quello da tempo vigente recita: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

9. Inoltre, nello svolgimento del primo motivo la ricorrente sostiene che: “La Corte di Appello ha errato nel ritenere che gli elementi caratterizzanti il parametro 230 siano la discrezionalità e l’autonomia – che sono, invece, caratterizzanti anche il parametro 205”.

10. Tale rilievo neppure è aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale.

Quest’ultima, invero, dopo aver premesso la declaratoria del parametro 230, che parla di una gestione “con margini di discrezionalità e autonomia” e quella del parametro 205, che si riferisce, invece, ad un coordinamento “con margini di discrezionalità ed iniziativa” (e non di autonomia, come asserisce la ricorrente), come si è premesso in narrativa, ha constatato che il lavoratore svolgeva le specificate mansioni “con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato” (così alla quarta facciata della sua sentenza).

11. In relazione al secondo motivo, in aggiunta a quanto già rilevato, la ricorrente vi assume “che la prova orale espletata e richiamata nella stessa sentenza dal Giudice del gravame non conferma le mansioni come poi riportate nella motivazione della pronuncia di secondo grado”.

E l’esteso sviluppo della censura (cfr. in particolare pagg. 13-21 del ricorso) rende del tutto chiaro che la ricorrente vi propone una propria rilettura delle risultanze processuali, contrapposta a quella operata dalla Corte di merito; il che non è consentito in questa sede di legittimità.

12. Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo nel quale, sotto l’apparente e promiscua deduzione sia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto che di un’anomalia motivazionale, la ricorrente in realtà prospetta analoga rivisitazione delle prove (v. pagg. 22-23 del ricorso).

13. Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo, come emerge chiaramente dal suo sviluppo (v. pagg. 26-32 del ricorso).

13.1. Soggiunge il Collegio che la ricorrente anzitutto non considera che la Corte territoriale, nella sua valutazione del caso (cfr. facciate quarta e quinta della sua sentenza), ha fatto riferimento all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art.2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” (così in particolare la massima di Cass. 17.6.2016, n. 12601, richiamata dalla Corte d’appello insieme ad altre decisioni di legittimità nel medesimo senso).

13.2. La ricorrente, inoltre, nel quarto motivo deduce che “la Corte di Appello –in conformità al Giudice di primo grado – ha ritenuto di poter attribuire valenza di ordine scritto del datore di lavoro alla delibera n. 80 del 31/10/2011, che attribuiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] nuove mansioni afferenti alla qualifica 230”.

Ma tale deduzione neppure è pertinente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale, nella quale non si riscontra l’affermazione che la ricorrente alla stessa attribuisce.

Come già riportato in narrativa, la stessa Corte, a proposito della vicenda di quella delibera poi revocata, ha piuttosto ritenuto “che già dal 2011 (quindi qualche anno prima rispetto alla data di decorrenza della domanda indicata in ricorso) la società appellante riteneva il lavoratore meritevole del passaggio alla qualifica superiore per le mansioni da lui svolte (cfr. all. 2 e 3, produzione ricorrente di I grado).

Trattasi, quindi, di osservazione di mero rinforzo ad una valutazione già operata dalla Corte territoriale, volta, cioè, “A suffragare l’esito favorevole al lavoratore della prova orale”.

14. Resta, in definitiva, confermato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili

15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19398-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 473/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 1309/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.19398/2023 Cron. Rep. Ud.02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 6994/2019 del Tribunale della medesima sede, sentenza che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della convenuta con inquadramento nella 2^ area professionale, parametro 205, del CCNL per i dipendenti del settore autoferrotranvieri, e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella figura professionale superiore di parametro 230, dal marzo del 2016. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo di trattare congiuntamente i motivi d’appello della società perché ritenuti connessi, dava conto di quanto dedotto dall’attore nel ricorso introduttivo del giudizio e riportava le declaratorie, rispettivamente, del parametro 230 (vale a dire, del parametro rivendicato dal lavoratore) e del parametro 205 (coordinatore d’ufficio), già riconosciuto allo stesso dalla datrice di lavoro. 3. Riesaminate le deposizioni testimoniali, la Corte giudicava le stesse univoche quanto alle mansioni espletate dal ricorrente e che risultava provato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e in particolare: che l’[OSCURATO:PERSONA] si occupava dell’accertamento e della gestione dei rischi per infortuni e danni a terzi, a cose o ai dipendenti, derivanti da infrastrutture; che svolgeva attività di gestione risarcimento danni; il tutto svolto con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato. 4. Secondo la Corte emergeva, altresì, la vacatiodel posto di Capo dell’[OSCURATO:PERSONA], Pianificazione, Logistica e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 2016 al novembre 2017. 5. Infine, la Corte, richiamato l’indirizzo delineato da Cass.n. 12601/2016 (e da altre decisioni di legittimità), rilevava che, come già sottolineato dal primo giudice, al di là delle considerazioni in ordine alle ragioni sottese alla revoca della delibera n. 80 del 31.10.2011 della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), a distanza di appena 6 giorni (con delibera n. 81 del 6.11.2011) dalla sua adozione, sotto il profilo logico e probatorio, già dal 2011 (quindi qualche anno prima rispetto alla data di decorrenza della domanda indicata nel ricorso) la società appellante riteneva il lavoratore meritevole del passaggio alla qualifica superiore per le mansioni da lui svolte. 6. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 7. Resiste l’intimato con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la “Corte di Appello di Napoli ha compiuto violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri e dell’[OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2000, art. 2, comma 16), lett. B) (cfr. doc. 5.a allegato al ricorso per cassazione) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, “pur avendo richiamato le declaratorie contrattuali riportate nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCNL autoferrotranvieri, ha erroneamente individuato gli elementi ritenuti caratterizzanti il parametro 230 (parametro superiore invocato dal lavoratore), posti a fondamento del procedimento logico-giuridico che ha condotto al riconoscimento della qualifica superiore”. Inoltre, per la stessa, “La violazione e falsa applicazione della norma regolatrice della fattispecie deve far ritenere realizzata, altresì, l’ipotesi di motivazione omessa o apparente, in quanto la sentenza n. 473/2023 solo apparentemente delinea un percorso logico-giuridico, che ha condotto la Corte a far ritenere che le mansioni svolte dal lavoratore fossero sussumibili alla qualifica superiore, ma, di fatto, essendo errati i parametri utilizzati per compiere il raffronto tra le prerogative contrattuali del livello superiore e le mansioni svolte, risulta invalida l’intera motivazione ed inesistente l’intero costrutto logico su cui essa si fonda”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la Corte di appello ha compiuto violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri ed, in particolare, dell’[OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2000, art. 2, comma 16), lett. B), nonché del R.D. n. 148/1931, allegato a), art. 18, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., in quanto, pur avendo richiamato le declaratorie contrattuali riportate nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCNL autoferrotranvieri (cfr. pagina 2 della sentenza n. 473/2023 doc. 1 allegato al ricorso per cassazione), di fatto ha omesso di compiere un raffronto comparativo tra le “declaratorie” contrattuali e l’attività lavorativa concretamente svolta dall’[OSCURATO:PERSONA], quale risultava accertata attraverso l’istruttoria, al fine di consentire di ricondurre le caratteristiche dell’attività lavorativa del dipendente alla qualifica superiore. Essendo fondata su un erroneo iter logico-giuridico, la motivazione della sentenza impugnata n. 473/2023 della Corte di Appello di Napoli risulta viziata e quindi sostanzialmente omessa o “apparente” . 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c., nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per travisamento della prova in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.”, perché la sentenza impugnata ha erroneamente accertato le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, attribuendo all’[OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento delle attività “dell’accertamento e della gestione dei rischi per infortuni e danno a terzi, a cose o ai dipendenti, derivanti da infrastrutture; che svolgeva attività di gestione risarcimento danni. Il tutto svolto con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato rispetto alla qualità rivestita” (cfr. pagina 4 della sentenza n. 473/2023 doc. 1 allegato al ricorso per cassazione). Diversamente, gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo dimostrano che le mansioni surriferite erano svolte da altri soggetti e non dall’[OSCURATO:PERSONA], con conseguenziale travisamento della prova ed illogicità della motivazione posta a fondamento del rigetto dell’appello e del riconoscimento della qualifica superiore al dipendente . 4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, perché la Corte d’appello “ha compiuto violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148/1931, all. a, art. 18, dell’art. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c., nonché illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., con riferimento alla ritenuta esistenza dei presupposti di legge della vacanza di posto e di un ordine scritto del direttore dell’azienda per lo svolgimento di mansioni superiori, nonché dell’accertata idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni per la prolungata copertura del posto”. 5. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020). 7. Ebbene, come emerge chiaramente dalla formulazione dei motivi come sopra riassunti, i primi due motivi fanno promiscuo riferimento –sia nelle rubriche che nello svolgimento delle censure – ai differenti mezzi di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.; il terzo motivo nella rubrica a pag. 22 del ricorso è riferito alle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) dello stesso comma; il quarto motivo a pag. 25 del ricorso è riferito alle ipotesi di cui ai “nn. 3 e 4”, cui, nella “Sintesi dei motivi di impugnazione”, a pag. 3, si aggiunge il richiamo al n. 5 dello stesso “comma 1” dell’art. 360 c.p.c. 8. Nota, ancora, il Collegio che tutti i motivi di ricorso in rubrica denunciano anche “illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, sembrando così evocare il previgente testo del n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.(quello da tempo vigente recita: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”). 9. Inoltre, nello svolgimento del primo motivo la ricorrente sostiene che: “La Corte di Appello ha errato nel ritenere che gli elementi caratterizzanti il parametro 230 siano la discrezionalità e l’autonomia – che sono, invece, caratterizzanti anche il parametro 205”. 10. Tale rilievo neppure è aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale. Quest’ultima, invero, dopo aver premesso la declaratoria del parametro 230, che parla di una gestione “con margini di discrezionalità e autonomia” e quella del parametro 205, che si riferisce, invece, ad un coordinamento “con margini di discrezionalità ed iniziativa” (e non di autonomia, come asserisce la ricorrente), come si è premesso in narrativa, ha constatato che il lavoratore svolgeva le specificate mansioni “con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, cioè degli elementi caratterizzanti il parametro 230 invocato” (così alla quarta facciata della sua sentenza). 11. In relazione al secondo motivo, in aggiunta a quanto già rilevato, la ricorrente vi assume “che la prova orale espletata e richiamata nella stessa sentenza dal Giudice del gravame non conferma le mansioni come poi riportate nella motivazione della pronuncia di secondo grado”. E l’esteso sviluppo della censura (cfr. in particolare pagg. 13-21 del ricorso) rende del tutto chiaro che la ricorrente vi propone una propria rilettura delle risultanze processuali, contrapposta a quella operata dalla Corte di merito; il che non è consentito in questa sede di legittimità. 12. Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo nel quale, sotto l’apparente e promiscua deduzione sia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto che di un’anomalia motivazionale, la ricorrente in realtà prospetta analoga rivisitazione delle prove (v. pagg. 22-23 del ricorso). 13. Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo, come emerge chiaramente dal suo sviluppo (v. pagg. 26-32 del ricorso). 13.1. Soggiunge il Collegio che la ricorrente anzitutto non considera che la Corte territoriale, nella sua valutazione del caso (cfr. facciate quarta e quinta della sua sentenza), ha fatto riferimento all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art.2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” (così in particolare la massima di Cass. 17.6.2016, n. 12601, richiamata dalla Corte d’appello insieme ad altre decisioni di legittimità nel medesimo senso). 13.2. La ricorrente, inoltre, nel quarto motivo deduce che “la Corte di Appello –in conformità al Giudice di primo grado – ha ritenuto di poter attribuire valenza di ordine scritto del datore di lavoro alla delibera n. 80 del 31/10/2011, che attribuiva al sig. [OSCURATO:PERSONA] nuove mansioni afferenti alla qualifica 230”. Ma tale deduzione neppure è pertinente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale, nella quale non si riscontra l’affermazione che la ricorrente alla stessa attribuisce. Come già riportato in narrativa, la stessa Corte, a proposito della vicenda di quella delibera poi revocata, ha piuttosto ritenuto “che già dal 2011 (quindi qualche anno prima rispetto alla data di decorrenza della domanda indicata in ricorso) la società appellante riteneva il lavoratore meritevole del passaggio alla qualifica superiore per le mansioni da lui svolte (cfr. all. 2 e 3, produzione ricorrente di I grado). Trattasi, quindi, di osservazione di mero rinforzo ad una valutazione già operata dalla Corte territoriale, volta, cioè, “A suffragare l’esito favorevole al lavoratore della prova orale”. 14. Resta, in definitiva, confermato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili 15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 00327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris