Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 40274/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarieM [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinfio; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, dopo aver disposto il riconoscimento della sentenza di condanna emessa in Romania e l'esecuzione della pena residua in Italia, rigettava l'istanza di sostituzione cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché per omessa motivazione sull'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere.

Evidenzia la difesa che il ricorrente aveva c•Iiiesto di poter esser sottoposto agli arresti domiciliari, anche in considerazione delle comprovate condizioni di salute.

A fronte di tale deduzione, la Corte di appello non aveva in alcun modo motivato in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non considerando l'esiguo residuo di pena da scontare ; né potevano condividersi le . conclusioni relative al fatto che il ricorrente avrebbe ricevuto un'assistenza sanitaria migliore in carcere che agli arresti donniFiliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la misura cautelare è stata inizialmente disposta in virtù della richiesta di consegna del ricorrentf e, pertanto, in quell'ottica era espressamente finalizzata ad evitare che 'il, predetto potesse sottrarsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo.

A seguito del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in Romania e della determinazione del residuo di pena,cleterminatò dalla Corte di appello in 249 giorni di reclusione, la valutazione della perdurante sussistenza delle condizioni legittimanti la misura doveva essere svolta tenendo conto del nuovo parametro di riferimento.

A ben vedere, a fronte di una pena che - in ;mancanza di diversa indicazione - ha una durata tale da non richiedere necess.riamente l'espiazione in regime detentivo, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'effettiva necessità di mantenere in atto la custodia cautelare, anche in considerazione della possibilità rappresentata dal ricorrente di essere sottoposto agli arresti domiciliari.

Quanto detto consente di affermare che la motivazione in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, come pure quella relativa all'esclusiva idoneità della custodia in carchre, è stata sostanzialmente pretermessa, essendosi limitata la Corte di appello generiche affermazioni, senza realmente confrontarsi con il mutato quadro risultante per effetto dell'avvenuto riconoscimento della sentenza straniera e della determinazione della pena residua.

Alla luce di tali considerazioni, ne consegue necessariamente l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto.

PQM AnnuIlla la sentenza impugnata limitatamente alla misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 27 novembre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarieM [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinfio; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, dopo aver disposto il riconoscimento della sentenza di condanna emessa in Romania e l'esecuzione della pena residua in Italia, rigettava l'istanza di sostituzione cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché per omessa motivazione sull'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere. Evidenzia la difesa che il ricorrente aveva c•Iiiesto di poter esser sottoposto agli arresti domiciliari, anche in considerazione delle comprovate condizioni di salute. A fronte di tale deduzione, la Corte di appello non aveva in alcun modo motivato in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non considerando l'esiguo residuo di pena da scontare ; né potevano condividersi le . conclusioni relative al fatto che il ricorrente avrebbe ricevuto un'assistenza sanitaria migliore in carcere che agli arresti donniFiliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che la misura cautelare è stata inizialmente disposta in virtù della richiesta di consegna del ricorrentf e, pertanto, in quell'ottica era espressamente finalizzata ad evitare che 'il, predetto potesse sottrarsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo. A seguito del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in Romania e della determinazione del residuo di pena,cleterminatò dalla Corte di appello in 249 giorni di reclusione, la valutazione della perdurante sussistenza delle condizioni legittimanti la misura doveva essere svolta tenendo conto del nuovo parametro di riferimento. A ben vedere, a fronte di una pena che - in ;mancanza di diversa indicazione - ha una durata tale da non richiedere necess.riamente l'espiazione in regime detentivo, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'effettiva necessità di mantenere in atto la custodia cautelare, anche in considerazione della possibilità rappresentata dal ricorrente di essere sottoposto agli arresti domiciliari. Quanto detto consente di affermare che la motivazione in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, come pure quella relativa all'esclusiva idoneità della custodia in carchre, è stata sostanzialmente pretermessa, essendosi limitata la Corte di appello generiche affermazioni, senza realmente confrontarsi con il mutato quadro risultante per effetto dell'avvenuto riconoscimento della sentenza straniera e della determinazione della pena residua. Alla luce di tali considerazioni, ne consegue necessariamente l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto. PQM AnnuIlla la sentenza impugnata limitatamente alla misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 27 novembre 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 40274/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris