CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6775/2020 R.G. proposto da S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del c.d.a. p.t., rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Appennini, n. 46 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Campania n. 6086/20/2019 depositata il 9 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di rettifica (n. 265299/2436), emesso dal Comune di Napoli (d’ora in poi controricorrente), con cui è stata richiesta una maggiore imposta IMU per l’anno 2013 alla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) in relazione a 1189 unità immobiliari per un totale di € 274.251,00; - la CTP ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna ricorrente; - la CTR ha riformato in parte la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di rettifica impugnato e dichiarato dovuta l’IMU per il minore importo di € 183.335,00, comprensivo di interessi e sanzioni, sulla base delle seguenti ragioni: • nello svolgimento del processo si è dato atto che l’ente impositore ha accolto in parte le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo ed ha provveduto a rideterminare l’iniziale pretesa tributaria in € 183.335,00, comprensivo di sanzioni e interessi, di cui € 128.474,00 di imposta; • nel merito è stata accolta l’eccezione sollevata dalla società ricorrente relativamente a 48 unità immobiliari, la cui vendita, risalente agli anni ‘60-’70, non risultava trascritta nei certificati catastali, con conseguente parziale annullamento dell’atto impugnato; • sono state ritenute infondate le eccezioni relative al difetto di motivazione dell’avviso impugnato e al difetto di contraddittorio preventivo; • gli immobili identificati catastalmente alla sezione Chi/8/616, subalterni 25 e 26, non risultano essere stati oggetto di alcuna variazione di classamento e la rendita utilizzata per la liquidazione dell’imposta risulta in atti dal 29/3/1994; per essi trova applicazione la l. n. 342 del 2000, artt. 5, comma 3, e 74, secondo cui, nel caso la rendita sia stata inserita prima del 1° gennaio 2000 o da tale data, essa può essere utilizzata sin dalla messa in atti anche se non notificata al contribuente; • per altr i immobili, analiticamente indicati in sentenza (pag.22), le rendite risultano messe in atti in epoca successiva al 1° gennaio 2000 e non risulta per queste effettuata la rituale notifica alla società ricorrente; per tali immobili, quindi, deve essere applicata la rendita precedente alla rettifica del 2006; • per le unità immobiliari Chi/5/242 subalterni 5, 7, 8, 10, 13, complesso immobiliare di via Terracina e Sca/21/596, complesso immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA], non solo, la rendita catastale risulta correttamente notificata, ma il valore catastale di ciascun cespite è stato correttamente calcolato rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente proprio della categoria, come previsto per legge; • per l’unità immobiliare Chi/28/565/315, in esecuzione di sentenza di CTR, deve procedersi alla riliquidazione dell’imposta dovuta; • per l’unità immobiliare Chi/28/565/294 la base imponibile era stata correttamente determinata in forza di altra sentenza di CTR Campania; • le unità immobiliari Por/2/343/10, Por/2/349/28, Sca/8/736 subalterni 40, 45, 48, non erano mai state oggetto di alcuna variazione di rendita catastale; in proposito, la società ricorrente richiederebbe la prova dell'avvenuta notifica relativamente ad una mera variazione toponomastica; • i n relazione ai complessi immobiliari demoliti l'imposta doveva essere ridotta nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e l'ente ha riconosciuto alle unità immobil iari facenti parte del cosiddetto palazzo Meridiana, ubicato alle rampe Brancaccio, la riduzione dell'imposta al 50% stante lo stato di inagibilità dello stesso; • c on riferimento alle unità immobiliari facenti parte del complesso Polifunzionale il Diocleziano, la variazione di classamento per divisione e ultimazione del fabbricato è stata rettificata dall'ufficio con variazione in atti dal 20 dicembre 2013 e la categoria catastale D/8 si considera attribuita sin dal 28 dicembre 2012; • l’immobile Sgu/2/83/6, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è una cabina elettrica, ma si sviluppa su tre piani ed è utilizzato per attività di autorimessa con denominazione di G ran [OSCURATO:PERSONA] per cui la rendita iscritta in catasto pari ad euro 98.440,82 doveva ritenersi corretta; • circa la determinazione del valore di mercato dell'area fabbricabile di circa metri quadri 870 ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] dei Capri n. 22 , il valore era stato indicato in una cifra che complessivamente si aggirava intorno ai 200/220.000 euro ovvero circa ad euro 250 al metro quadro, valore questo non congruente, sia con i valori di mercato al metro quadro riportati nel listino ufficiale «Valori del mercato immobiliare di Napoli e provincia», sia con l'ubicazione dell'area (Vomero-Arenella) e la vocazione prevalentemente residenziale della zona; appare più legittimo ed equo confermare la riduzione operata dall'ente impositore al 50% della base imponibile delle unità immobiliari predette che, pur di fatto parzialmente demolite, risultano ancora iscritte alla banca dati catastale; - la ricorrente propone ricorso fondato su due motiv i e deposita istanza di sospensione, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con riferimento alla rideterminazione dell’imposta che non consente di comprenderne le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire a quel risultato. La sentenza si sarebbe, ad avviso della ricorrente uniformata alla rideterminazione della pretesa operata dal controricorrente, la quale era priva di motivazione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.la nullità della sentenza per apparente motivazione. Tale contestazione risulta evidente, secondo la ricorrente, laddove si pongano a confronto le difese dell’odierno controricorrente e le osservazioni contenute nei «Motivi della decisione». Risulta che la sentenza abbia pedissequamente fatto proprie le argomentazioni del controricorrente ignorando del tutto le difese della ricorrente. Richiama a titolo esemplificativo il passaggio motivazionale relativo alle 34 unità immobiliari site in via [OSCURATO:PERSONA] dei Capri, n. 28 ed in via [OSCURATO:PERSONA], n. 46, nonché l’immobile identificato alla sez. Sgu/2/83/6 che la sentenza ha escluso fosse una cabina elettrica. 3. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di sospensione del procedimento depositata dalla ricorrente il 26 maggio 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. In proposito ha rappresentato che il Comune di Napoli ha aderito alla suddetta procedura con delibera n. 14 del 22 marzo 2023. 4. Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Il comma 197 del medesimo articolo prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56). Il comma 205 dello stesso articolo dispone che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici» (Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14). 5. Rilevato che il Comune di Napoli ha in effetti aderito alla suddetta procedura con la citata delibera consiliare n. 14