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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01300/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11515/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Taranto, via Bari n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso i l DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 670/2020 depositato il 11/11/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Lecce, in materia di equa riparazione, che ha respinto l’opposizione della parte privata ex art. 5 ter l. 89/2001 contro il decreto monocratico che, a fronte di un giudizio presupposto caratterizzato da anni 14 di irragionevole durata, aveva liquidato un indennizzo di euro 655,89, quale valore del diritto accertato dal giudice ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, l. 89/2001. 2Il Ministero della Giustizia si è costituit o con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2 bis, comma 1 e 3, l. 89/2001, 111 Cost., 6 par. 1 e 13 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

Afferma che il valore del giudizio presupposto (relativo a causa intentata dal Miglietta contro [OSCURATO:SOCIETA]. per risarcimento danni da omesso versamento di contributi previdenziali), avrebbe dovuto essere commisurato a quanto domandato dal ricorrente, cioè euro 37.319,00 a seguito di mutatio libelli in appello; somma, questa, di gran lunga superiore a quanto Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- richiesto a titolo di equo indennizzo (euro 11.200,00). [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora, che nel corso del giudizio presupposto, per effetto di due diffide della Corte d’Appello sez.

Lavoro all’INPS, l’Istituto previdenziale aveva provveduto a ricalcolare la pensione del ricorrente; ricalcolo all’esito del quale sarebbe emerso un credito di euro 17.854,84.

Il ricorrente sostiene, quindi, che il valore del giudizio presupposto non avrebbe potuto essere limitato ai soli euro 655,89 liquidati. 1.2 La censura è infondata.

Risulta infatti che il giudizio presupposto è stato intentato dal Miglietta contro [OSCURATO:SOCIETA]., e si è concluso con condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di euro 655,89 disposta sin dal primo grado del giudizio, e confermata, come si legge nel decreto collegiale impugnato, in appello e Cassazione.

Irrilevante, appare, pertanto, la vicenda extraprocessuale tra il Miglietta e un diverso soggetto, appunto l’INPS, in merito al rapporto contributivo, rispetto al diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello ha quindi fatto corretta applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001, parametrando l’importo dell’equo indennizzoal valore del diritto accertato in concreto dal giudice.

Del tutto inconferente appare, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte richiamata in senso contrario nel ricorso, siccome antecedente alla novella del 2012, che ha appunto introdotto l’art. 2 biscomma 3 l. 89/2001.

Deve dunque darsi continuità al principio secondo cui “In tema di equa riparazione da eccessiva durata processuale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, in quanto tale norma, garantendo una più stretta relazione tra il Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- significato economico della domanda giudiziale e il patema d'animo che la parte subisce in attesa della definizione, persegue la "ratio" di evitare sovracompensazioni”(cfr. Cass., Sez. 6- 2, Sentenza n. 14047 del 08/07/2016,Rv. 640212; in senso conforme, Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 4283 del 17/02/2017, Rv. 643123 -01).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della Corte d’Appello su quanto eccepito dal Miglietta nel proprio ricorso in opposizione in merito alla determinazione del valore del giudizio presupposto, che avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto del dedotto ricalcolo della pensione ad opera dell’INPS. 2.1 La censura è infondata, in quanto la Corte d’Appello ha espressamente respinto il motivo di opposizione del Miglietta, secondo cui il valore del giudizio presupposto avrebbe dovuto essere determinato in base a quanto domandato, sul presupposto che detto valore non avrebbe potuto comunque superare quanto effettivamente riconosciuto dal giudice.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 10 c.p.c., e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Afferma che la Corte d’Appello avrebbe errato a confermare la liquidazione dei compensi per la fase monitoria, disposta in euro 250,00 oltre accessori, e ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto perché anche alla fase monitoria andrebbe applicata la tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, trattandosi di fase contenziosa, ed il giudice non avrebbe tenuto conto dell’effettivo valore della causa; inoltre perché, anche applicando la tabella n. 8, come affermatodalla corte d’Appello, Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- al ricorrente avrebbe dovuto riconoscersi l’importo di euro 450,00. 3.1 La censura è in parte infondata, in parte inammissibile.

È infondata nella parte in cui si invoca l’applicazione alla fase monitoria della tabella prevista per i giudizi contenziosi: infatti, “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020, Rv. 658292).

Stante inoltre l’accoglimento solo parziale della domanda, correttamente la Corte d’Appello ha liquidato le spese in relazione al decisum e non al petitum (cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022, Rv. 664558). 3.2 La censura è invece inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione dei parametri tabellari, anche in applicazione della tabella n. 8, in quanto il Miglietta non ha indicato i valori minimi di tariffa previsti per lo scaglione ritenuto applicabile: va infatti data continuità all’orientamento secondo Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

5. Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.

6. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2022n. 11515 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7- [OSCURATO:SOCIETA] Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11515/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Taranto, via Bari n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso i l DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 670/2020 depositato il 11/11/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Lecce, in materia di equa riparazione, che ha respinto l’opposizione della parte privata ex art. 5 ter l. 89/2001 contro il decreto monocratico che, a fronte di un giudizio presupposto caratterizzato da anni 14 di irragionevole durata, aveva liquidato un indennizzo di euro 655,89, quale valore del diritto accertato dal giudice ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, l. 89/2001. 2Il Ministero della Giustizia si è costituit o con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2 bis, comma 1 e 3, l. 89/2001, 111 Cost., 6 par. 1 e 13 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che il valore del giudizio presupposto (relativo a causa intentata dal Miglietta contro [OSCURATO:SOCIETA]. per risarcimento danni da omesso versamento di contributi previdenziali), avrebbe dovuto essere commisurato a quanto domandato dal ricorrente, cioè euro 37.319,00 a seguito di mutatio libelli in appello; somma, questa, di gran lunga superiore a quanto Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- richiesto a titolo di equo indennizzo (euro 11.200,00). [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora, che nel corso del giudizio presupposto, per effetto di due diffide della Corte d’Appello sez. Lavoro all’INPS, l’Istituto previdenziale aveva provveduto a ricalcolare la pensione del ricorrente; ricalcolo all’esito del quale sarebbe emerso un credito di euro 17.854,84. Il ricorrente sostiene, quindi, che il valore del giudizio presupposto non avrebbe potuto essere limitato ai soli euro 655,89 liquidati. 1.2 La censura è infondata. Risulta infatti che il giudizio presupposto è stato intentato dal Miglietta contro [OSCURATO:SOCIETA]., e si è concluso con condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di euro 655,89 disposta sin dal primo grado del giudizio, e confermata, come si legge nel decreto collegiale impugnato, in appello e Cassazione. Irrilevante, appare, pertanto, la vicenda extraprocessuale tra il Miglietta e un diverso soggetto, appunto l’INPS, in merito al rapporto contributivo, rispetto al diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello ha quindi fatto corretta applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001, parametrando l’importo dell’equo indennizzoal valore del diritto accertato in concreto dal giudice. Del tutto inconferente appare, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte richiamata in senso contrario nel ricorso, siccome antecedente alla novella del 2012, che ha appunto introdotto l’art. 2 biscomma 3 l. 89/2001. Deve dunque darsi continuità al principio secondo cui “In tema di equa riparazione da eccessiva durata processuale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, in quanto tale norma, garantendo una più stretta relazione tra il Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- significato economico della domanda giudiziale e il patema d'animo che la parte subisce in attesa della definizione, persegue la "ratio" di evitare sovracompensazioni”(cfr. Cass., Sez. 6- 2, Sentenza n. 14047 del 08/07/2016,Rv. 640212; in senso conforme, Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 4283 del 17/02/2017, Rv. 643123 -01). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della Corte d’Appello su quanto eccepito dal Miglietta nel proprio ricorso in opposizione in merito alla determinazione del valore del giudizio presupposto, che avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto del dedotto ricalcolo della pensione ad opera dell’INPS. 2.1 La censura è infondata, in quanto la Corte d’Appello ha espressamente respinto il motivo di opposizione del Miglietta, secondo cui il valore del giudizio presupposto avrebbe dovuto essere determinato in base a quanto domandato, sul presupposto che detto valore non avrebbe potuto comunque superare quanto effettivamente riconosciuto dal giudice. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 10 c.p.c., e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Afferma che la Corte d’Appello avrebbe errato a confermare la liquidazione dei compensi per la fase monitoria, disposta in euro 250,00 oltre accessori, e ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto perché anche alla fase monitoria andrebbe applicata la tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, trattandosi di fase contenziosa, ed il giudice non avrebbe tenuto conto dell’effettivo valore della causa; inoltre perché, anche applicando la tabella n. 8, come affermatodalla corte d’Appello, Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- al ricorrente avrebbe dovuto riconoscersi l’importo di euro 450,00. 3.1 La censura è in parte infondata, in parte inammissibile. È infondata nella parte in cui si invoca l’applicazione alla fase monitoria della tabella prevista per i giudizi contenziosi: infatti, “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020, Rv. 658292). Stante inoltre l’accoglimento solo parziale della domanda, correttamente la Corte d’Appello ha liquidato le spese in relazione al decisum e non al petitum (cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022, Rv. 664558). 3.2 La censura è invece inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione dei parametri tabellari, anche in applicazione della tabella n. 8, in quanto il Miglietta non ha indicato i valori minimi di tariffa previsti per lo scaglione ritenuto applicabile: va infatti data continuità all’orientamento secondo Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 5. Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. 6. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2022n. 11515 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7- [OSCURATO:SOCIETA] Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ul
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