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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 27128/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione sia al diniego di ammissione al rito abbreviato condizionato all'audizione del teste Acampora, sia alla mancata assunzione della suddetta testimonianza in fase dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza di escussione del teste, a cui era condizionata la richiesta del giudizio abbreviato, con motivazione lineare ed immune da illogicità (si veda, in particolare, pag. 5 sulla mancata indicazione, da parte della difesa, della necessità e della rilevanza della prova); ritenuto, inoltre, che anche le doglianze relative alla mancata ammissione della testimonianza dell'Acampora a prova contraria appaiono manifestamente infondate avendo il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, correttamente affermato come il predetto teste non avrebbe potuto fornire alcuna prova a discarico (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione sia al diniego di ammissione al rito abbreviato condizionato all'audizione del teste Acampora, sia alla mancata assunzione della suddetta testimonianza in fase dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza di escussione del teste, a cui era condizionata la richiesta del giudizio abbreviato, con motivazione lineare ed immune da illogicità (si veda, in particolare, pag. 5 sulla mancata indicazione, da parte della difesa, della necessità e della rilevanza della prova); ritenuto, inoltre, che anche le doglianze relative alla mancata ammissione della testimonianza dell'Acampora a prova contraria appaiono manifestamente infondate avendo il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, correttamente affermato come il predetto teste non avrebbe potuto fornire alcuna prova a discarico (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris