CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato, detenzione e porto di un'arma comune da sparo, danneggiamento seguito da incendio e distruzione di cadavere, condannando [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) alla pena di anni trenta di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente del rito, alla pena di anni diciotto di reclusione. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale e [OSCURATO:PERSONA] avevano ucciso [OSCURATO:PERSONA] con due colpi di arma da fuoco esplosi alla nuca. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] era stato quello di giungere insieme a [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] A, nel punto di incontro con [OSCURATO:PERSONA]; le due autovetture si erano dirette insieme in una diversa località; a quel punto, mentre [OSCURATO:PERSONA] era salito a bordo dell'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condotto in un luogo isolato dove lo aveva ucciso, [OSCURATO:PERSONA] era restato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in attesa che venisse consumato l'omicidio, aveva atteso [OSCURATO:PERSONA], che era tornato a piedi dal luogo dell'omicidio ed era fuggito insieme a lui. L'omicidio era stato pianificato dai due imputati il giorno precedente: dopo avere tratto in inganno la vittima, fingendo di progettare un furto di rame per il giorno successivo e proponendogli di partecipare, [OSCURATO:PERSONA] si era procurato l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il fucile a canne mozze; i due si erano accordati sull'individuazione del luogo in cui agire, sul percorso per raggiungerlo e sulle vie di fuga. Dopo l'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato fuoco all'autovettura della madre della vittima, distruggendo il cadavere di [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini successive all'omicidio avevano dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], era l'autore di una rapina in un'abitazione nel corso della quale era deceduto [OSCURATO:PERSONA]. La sera della rapina, poco prima della sua esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di avvisare [OSCURATO:PERSONA] di recarsi all'appuntamento; successivamente, dopo avere ricevuto l'avviso di garanzia per quel delitto, era stato [OSCURATO:PERSONA] a contattare [OSCURATO:PERSONA] per avere un incontro con [OSCURATO:PERSONA]. Questi si era recato sotto casa sua e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva minacciato di portarlo con lui in carcere se non avesse dato denaro per far vivere la sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricevuto da lui la somma di euro 100. [OSCURATO:PERSONA] riceveva telefonate sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], ma si era dichiarato ammalato. Si tratta di meccanico per la riparazione di autovetture che, in passato, era stato sospettato di furti commessi insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a contattare [OSCURATO:PERSONA] ed era stato tenuto l'incontro insieme ad [OSCURATO:PERSONA] per organizzare un furto di rame per il giorno dopo. Quella sera, [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] che aveva in riparazione e si era recato da [OSCURATO:PERSONA] percorrendo una strada laterale al fine di non passare per le vie del centro e non essere ripreso dalle telecamere. Alle 22'08 la [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito alla sua famiglia che avrebbe eseguito un furto di rame. Le due autovetture avevano proseguito, per poi fermarsi in un dato punto; in quella breve sosta, [OSCURATO:PERSONA] era salito sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva proseguito per giungere nel luogo dell'omicidio, dove l'autovettura, al cui interno si trovava il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta incendiata. Da lì partiva una mulattiera che aveva permesso a [OSCURATO:PERSONA] di tornare al punto dove si era fermata la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era salito sulla [OSCURATO:PERSONA], questa era ripartita, giungendo prima alla casa di [OSCURATO:PERSONA] e poi a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Un'intercettazione ambientale svolta in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre aveva fornito certezza del fatto che fosse stato questi ad essere salito sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], ad averlo ucciso, ad incendiare l'autovettura e a tornare alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la mulattiera. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni con le quali aveva confermato gli incontri e il tragitto compiuto quella sera; egli aveva preso la [OSCURATO:PERSONA] per non utilizzare l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva portato con sé un borsone nero molto grande e pesante che, dal rumore che si sentiva, conteneva oggetti metallici. Quando era tornato alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] imbracciava un fucile e non aveva più il borsone. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] notizie di [OSCURATO:PERSONA] e questi gli aveva risposto che era morto, intimandogli di non intromettersi. [OSCURATO:PERSONA] aveva evitato strade in cui erano presenti telecamere di sorveglianza ed era transitato da un Santuario dove, in precedenza, aveva nascosto il telefono cellulare così da evitare di essere rintracciato dalle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essere stato a conoscenza delle intenzioni omicidiarie di [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era ampiamente provata: [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto del denaro per non accusarlo della partecipazione alla rapina e risultava, quindi, pericoloso. [OSCURATO:PERSONA], prima di rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a tale Coppolaro di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], riferendogli delle difficoltà derivanti dalla consumazione della rapina, ma Coppolaro aveva compreso le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e aveva addotto una scusa per non partecipare alla spedizione. Da parte sua, [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente fornito una versione identica a quella di [OSCURATO:PERSONA]; solo successivamente aveva reso delle dichiarazioni parzialmente confessorie, riferendo anche di avere concordato con [OSCURATO:PERSONA] la versione inizialmente resa agli inquirenti. La finalità di [OSCURATO:PERSONA] era di dimostrare di avere ignorato l'intento omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] e di avere saputo della morte di [OSCURATO:PERSONA] solo quando [OSCURATO:PERSONA], al ritorno dalla mulattiera, glielo aveva riferito. La Corte riteneva, al contrario, che [OSCURATO:PERSONA] era stato complice a tutti gli effetti di [OSCURATO:PERSONA]. Egli non era estraneo alla vicenda della rapina ai [OSCURATO:PERSONA], avendo messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto da mediatore tra di loro, come aveva riferito agli stessi familiari di [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA], quindi, era interessato a che [OSCURATO:PERSONA] non rivelasse i particolari della rapina compiuta con [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto da tramite tra i due sia prima che dopo la rapina e avendo convocato [OSCURATO:PERSONA] al bar il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il giorno prima dell'omicidio) per incontrare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza che il progetto del furto di rame non era mai stato reale ed era uno stratagemma per condurre [OSCURATO:PERSONA] al luogo dell'omicidio: il luogo dell'omicidio si trova a sei chilometri di distanza dalla linea dell'alta tensione dove si sarebbe potuto eseguire il furto. L'itinerario percorso da [OSCURATO:PERSONA] per andare a casa di [OSCURATO:PERSONA] e prelevarlo dimostrava che egli non voleva far risultare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], che non risultava dalle riprese delle telecamere. La sosta di un'ora con la [OSCURATO:PERSONA] (dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano allontanati con l'autovettura del secondo a quello in cui [OSCURATO:PERSONA] era tornato a piedi passando dalla mulattiera) non poteva essere giustificata con la necessità di compiere un sopralluogo per il furto: il sopralluogo avrebbe potuto essere fatto dai tre soggetti insieme e, comunque, il luogo del furto era assai lontano; inoltre, [OSCURATO:PERSONA], che aveva posizionato la vettura nel punto di arrivo della mulattiera, aveva atteso a lungo senza avere con sé il telefono cellulare. [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di riferire alcunché sul progettato furto di rame; era inverosimile la versione resa secondo cui egli aveva visto [OSCURATO:PERSONA] portare con sé il borsone contenente oggetti metallici ignorando cosa vi fosse all'interno, così come il fatto, da lui riferito, che, quando [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che [OSCURATO:PERSONA] era morto, non aveva fatto alcuna domanda. La mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che aveva evidentemente provveduto a non lasciare tracce nel veicolo da restituire. La Corte sottolineava che [OSCURATO:PERSONA] aveva evitato di portare con sé il telefono cellulare, come da lui stesso ammesso; dopo l'omicidio non aveva più incontrato [OSCURATO:PERSONA], ma, il giorno successivo, aveva chiamato più volte il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che ne ignorava la morte. La Corte territoriale riteneva non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato presente e il suo ruolo era indispensabile in ogni momento della vicenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza e degli atti presupposti. L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era strettamente legato alla rapina e all'omicidio preterintenzionale di [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il primo aveva tentato di ricevere un sussidio economico dal secondo per non rivelare la loro responsabilità nel delitto. Il Presidente del collegio della Corte di assise di appello di Napoli, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto parte di quello che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina e l'omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione di astensione della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era stata accolta dal Presidente della Corte di appello di Napoli sul presupposto che il Collegio non si era occupato della morte di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva espresso alcun giudizio sulla responsabilità penale degli imputati: ma la d.ssa [OSCURATO:PERSONA] era portatrice di conoscenze, valutazioni e convinzioni che erano tracimate nella sentenza in questa sede impugnata e che avevano prodotto un pregiudizio nei confronti di entrambi gli imputati. La difesa dell'imputato aveva invocato l'astensione per gravi ragioni di convenienza: la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] traeva il movente omicidiario dal delitto precedente, cui lo stesso era estraneo. L'incompatibilità si sarebbe manifestata nel secondo processo, non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I due processi erano basati sul medesimo materiale probatorio; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta dal tentativo di impunità per il primo delitto. Non solo: la d.ssa [OSCURATO:PERSONA] si era convinta della responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA] nel primo delitto e, quindi nel secondo. Si trattava di un caso di incompatibilità. Il ricorrente chiede, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono quale causa di incompatibilità e quale causa di ricusabilità del giudice che abbia conosciuto, prima del procedimento, l'esistenza del reato del quale l'imputato intendeva assicurarsi l'impunità mediante la commissione del reato da giudicare. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al punto dell'identità di movente di entrambi i coimputati. Mentre il Giudice di primo grado aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alla rapina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aveva individuato il movente dell'imputato nella sua compartecipazione a tale rapina. Si trattava di valutazione frutto di un travisamento del fatto e delle prove. [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato indagato per tale rapina e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non era interessato a che [OSCURATO:PERSONA] non rivelasse i particolari della rapina. La mancanza del movente rendeva l'affermazione del concorso dei due imputati nel delitto priva di adeguato supporto: in effetti, i dati oggettivi dimostravano la presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi interessati dall'omicidio, ma non provavano il suo apporto intenzionale, cosicché, mancando il movente comune a [OSCURATO:PERSONA], era possibile dubitare che [OSCURATO:PERSONA] ne conoscesse le intenzioni omicidiarie. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'individuazione del dolo omicidiario dell'imputato. La Corte territoriale aveva dedotto il dolo di [OSCURATO:PERSONA] da elementi indiziari inidonei a provarlo, quale la comunanza del movente con [OSCURATO:PERSONA], che era smentita dall'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; per di più [OSCURATO:PERSONA], aiutando [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare il complice nella rapina, rischiava a sua volta di essere eliminato quale testimone e complice dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Non era indizio idoneo la permanenza di [OSCURATO:PERSONA] a bordo della [OSCURATO:PERSONA] allo sbocco della strada mulattiera percorsa da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'omicidio: non si teneva conto che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva il luogo dove fermarsi, dove si era recato con la [OSCURATO:PERSONA] seguendo la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero accordati per l'esecuzione dell'omicidio, avrebbero previsto che fosse [OSCURATO:PERSONA], con la sua autovettura, a raggiungere [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa; invece [OSCURATO:PERSONA] aveva percorso la mulattiera a piedi sotto la pioggia e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva atteso per mezz'ora. In realtà, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse atteso il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che egli aveva l'intenzione di procedere al furto di rame al pari di [OSCURATO:PERSONA]. L'utilizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un'autovettura non di sua proprietà non costituiva un indizio per l'omicidio: era un dato coerente con il progettato furto di rame; non a caso anche [OSCURATO:PERSONA], convinto di realizzare tale furto, era giunto sul posto con un'autovettura non di sua proprietà. La condotta di [OSCURATO:PERSONA] di prelevare [OSCURATO:PERSONA] percorrendo una strada secondaria era frutto di precauzione, che era giustificata anche per reati meno gravi dell'omicidio e che, quindi, non dimostrava la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del progetto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente doveva dirsi con riferimento all'abbandono del telefono cellulare nei pressi del Santuario. La mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzata come elemento di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA]: in realtà, tenuto conto della rapida restituzione della [OSCURATO:PERSONA] ai proprietari, non esisteva alcuna prova della cancellazione delle tracce del liquido infiammabile da parte dell'imputato. La sentenza aveva anche valorizzato la lontananza del luogo dell'omicidio dal sito nel quale avrebbe potuto essere compiuto il furto di rame (sei chilometri): in realtà, essendo il luogo raggiungibile tramite una strada, la distanza era minima e sarebbe stata percorsa in pochi minuti. La Corte aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di fornire alcun particolare sul progettato furto di rame: al contrario, l'imputato aveva riferito delle circostanze di un precedente furto e, del resto, i tre si erano incontrati solo il giorno prima per progettare il furto. Il ricorrente sottolinea, in definitiva, che nessuno degli indizi indicati in sentenza aveva capacità dimostrativa e che mancava, comunque, la concordanza degli indizi. L'attribuzione illogica a [OSCURATO:PERSONA] dello stesso movente di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territoriale aveva prodotto una forzatura interpretativa degli indizi. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Hanno depositato le conclusioni scritte anche i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato due memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Il difensore ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo alla rapina nella quale aveva perso la vita [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, non condivideva con [OSCURATO:PERSONA] il movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva minacciato il primo di coinvolgerlo nel processo, chiedendo un contributo economico. Al contrario, egli aveva un "contro movente" per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rischiando di diventare la prossima vittima di [OSCURATO:PERSONA]. Vi era stato, quindi, un cruciale travisamento del fatto nel passaggio della sentenza in cui si afferma che anche [OSCURATO:PERSONA] era interessato a che [OSCURATO:PERSONA] non rivelasse i particolari della rapina compiuta con [OSCURATO:PERSONA]; tale travisamento rendeva la motivazione mancante sul punto del dolo di [OSCURATO:PERSONA]. Il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere Coppolaro - del tutto estraneo alla rapina nel quale aveva perso la vita [OSCURATO:PERSONA] - nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] non intendeva coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] quale complice della rapina, ma quale soggetto ad essa estraneo, al pari di Coppolaro; soltanto che Coppolaro aveva intuito le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva creduto di concorrere a realizzare un furto di rame. Il difensore ribadisce di non avere riproposto una diversa ricostruzione dei fatti, ma di avere evidenziato l'illogicità della motivazione con cui la Corte aveva voluto dimostrare il dolo omicidiario di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Fin dalle sentenze delle Sezioni Unite, D'Avino e Scrudato è stato ripetutamente affermato che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv, 215097; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464). Di conseguenza, l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780). Nel caso di specie, la difesa dell'imputato non ha effettuato dichiarazione di ricusazione del magistrato che, in questa sede, ritiene essere stato incompatibile, cosicché non può far valere alcuna nullità derivante dalla sua partecipazione al processo. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non afferma la piena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina a seguito della quale era morto [OSCURATO:PERSONA]: ne rileva, piuttosto, la non estraneità, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] aveva messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia prima che dopo tale rapina e che ciò derivava dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non avere contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, un coinvolgimento ben precisato sulla base di elementi tratti dalle sentenze emesse, cui la sentenza impugnata fa riferimento. La deduzione della Corte territoriale - che anche [OSCURATO:PERSONA] era interessato a che [OSCURATO:PERSONA] non rivelasse i particolari della rapina compiuta con [OSCURATO:PERSONA] - non è affatto illogica né è frutto di travisamento dei fatti o delle prove: dalle sentenze emerge che [OSCURATO:PERSONA] era immerso in ambiente criminale, in quanto dedito a furti; era del tutto ragionevole ritenere che egli potesse temere che il suo coinvolgimento nella rapina - pur in mancanza di partecipazione diretta della stesa - potesse essere interpretata come concorso o favoreggiamento; in ogni caso, le rivelazioni minacciate di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto emergere il ruolo da lui assunto. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente sollecita espressamente questa Corte a valutare i singoli elementi indiziari e a ritenerli privi di valore probatorio: la Corte di legittimità, infatti, dovrebbe ritenere gli elementi indiziari "inidonei" a sostenere l'imputazione dolosa; dovrebbe, quindi, esprimere un giudizio di merito, che non le spetta. 4. In ogni caso, la motivazione della sentenza si aggancia a dati reali e non risulta affatto manifestamente illogica. Si è già detto (par. 2) del movente che [OSCURATO:PERSONA] condivideva con [OSCURATO:PERSONA], dedotto dal suo coinvolgimento nella rapina. Quanto al significato della sosta protrattasi per un'ora con la [OSCURATO:PERSONA] all'imbocco della mulattiera tramite la quale il correo era tornato dopo l'esecuzione dell'omicidio, il ricorrente attribuisce importanza alla circostanza che era stato [OSCURATO:PERSONA] ad indicare la strada da seguire: un dato davvero irrilevante; è frutto di una congettura, poi, l'affermazione secondo cui sarebbe stato più logico che la [OSCURATO:PERSONA] si recasse sul luogo dell'omicidio per prelevare [OSCURATO:PERSONA], anziché attenderlo: al contrario, la presenza dell'autovettura sul luogo dell'omicidio risultava palesemente rischiosa per entrambi gli autori e, soprattutto, per chi aveva la disponibilità del mezzo, cioè [OSCURATO:PERSONA]. L'utilizzo di un'autovettura diversa da quella di proprietà e la scelta di percorrere strade secondarie, così da escludere riprese di telecamere di sorveglianza, sono stati adeguatamente valorizzati dalla sentenza impugnata, così come la scelta di lasciare il telefono cellulare presso il Santuario per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'omicidio; appare fragile la considerazione del ricorso secondo cui si trattava di precauzioni che si giustificavano anche per il progettato furto di rame: è noto che, a seconda della gravità del reati, gli inquirenti pongono in essere indagini di ben diversa qualità e quantità, cosicché era assai improbabile che, per un furto di rame, si procedesse ad accertamenti elementi specifici quali la verifica dell'aggancio di telefoni cellulari ai ripetitori telefonici ovvero il recupero e la visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza. Si può concordare con la difesa sull'eccessivo valore probatorio dato dalla sentenza alla mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno della [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di un dato neutro. Con riferimento, invece, al progettato furto di rame, appare logico il ragionamento della Corte che valorizza la lontananza del luogo del presunto furto e la mancanza di spiegazioni sulle modalità del furto. Del resto, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pag. 75 sent. di primo grado), [OSCURATO:PERSONA] - evidentemente consapevole della debolezza di questo aspetto - si era limitato ad ammettere che il luogo del furto era lontano e a sostenere di non avere avuto nessun sospetto dell'effettivo proposito di [OSCURATO:PERSONA] "avendo preso forse la situazione alla leggera". 4. Le considerazioni del ricorrente - come si vede, infondate - dimostrano la loro evidente fragilità alla luce delle ammissioni fatte dall'imputato nei due interrogatori dell'aprile 2019: [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato al Pubblico Ministero la sua integrale partecipazione all'azione omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA], accompagnandola dalla professione di ignoranza sulle effettive intenzioni del complice. In effetti, come emerge dalla lettura della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito l'incontro al bar del 1 maggio 2018, nel corso del quale era stato concordato l'appuntamento per il giorno dopo; conosceva il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla rapina precedente, tanto che li aveva visti discutere della questione: sapeva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva denaro a [OSCURATO:PERSONA] per non coinvolgerlo nella responsabilità della rapina; si era procurato un'autovettura di terza persona per non usare la propria; aveva percorso le strade secondarie per impedire che [OSCURATO:PERSONA] fosse ripreso dalle telecamere di sorveglianza; aveva lasciato il telefono cellulare al Santuario per impedire prove dei suoi spostamenti; si era fermato all'imbocco della mulattiera in attesa del ritorno di [OSCURATO:PERSONA]; aveva riportato a casa [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta evitando le riprese delle telecamere; aveva concordato con lui la versione falsa, riferita agli inquirenti; successivamente aveva telefonato più volte a [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che ne ignorava la morte (che, invece, conosceva). A sostegno delle conclusioni raggiunte la sentenza valorizza altri due passaggi delle dichiarazioni dell'imputato: quello in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA], quando era sceso dalla [OSCURATO:PERSONA] da lui condotta per salire sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], aveva con sé un borsone nero, al cui interno vi erano oggetti metallici, come egli aveva compreso l'imputato dal rumore che si sentiva, nonché quello in cui [OSCURATO:PERSONA] ammetteva espressamente di avere conoscenza della grande disponibilità di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha tratto anche da questi elementi - la cui pregnanza pare evidente - la certezza della previa conoscenza del progetto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, il concorso consapevole nella sua realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Dell'esistenza e delle caratteristiche di tale borsone nero - transitato dalla sua autovettura a quella della vittima del delitto che sarebbe stato compiuti pochi minuti dopo - così come della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso tace del tutto. In definitiva, alla luce di tali elementi - che riguardano l'intera vicenda, con la prestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un contributo essenziale - i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile la professione di ignoranza delle intenzioni omicidiarie di [OSCURATO:PERSONA], esponendo argomentazioni logiche e concrete. 5. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla misura della pena, è del tutto generico e, quindi, inammissibile. La sentenza contiene adeguata motivazione della quantificazione della pena e, in particolare, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di .colpa nella presentazione del ricorso; deriva, altresì, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento