CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di OrlandiC; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti al giudizio di responsabilità e al trattamento punitivo, per omessa esclusione della recidiva, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell'imputato, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l'applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 bbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] atore Il