CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore —Jec-V-Vv3l-,_ (-1 -42 Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. lI Tribunale di Catania con ordinanza del 2 agosto 2021 ha accolto l'app :110 de Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Cat 3nia, ir datzi febbraio 2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cella ustodiz cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i rea di eu agli art. 74 e 73 d.P.R. 309\90 a lui ascritti ai capi 9), 10) e 14) della rubrica 2, pe: 'effettc applicava al predetto la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trami :e I )roprir difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione. 2. Denuncia infatti la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentar do i privi( luogo che il Pubblico Ministero avrebbe limitato la propria richiesta esclusivam 3 ite coi riferimento al reato associativo, con la conseguenza che non sarebbe ben pcmor .nsibil( quali siano i capi raggiunti dalla gravità indiziaria nell'ordinanza impugnata. Aggiunge che l'ordinanza sarebbe rimasta sguarnita di riferimenti a iea . i fine E comunque, sarebbe basata su argomentazioni meramente assertive che nor are t 1)ero ir grado di evidenziare un'effettiva gravità indiziaria. Assume, inoltre, che il provvedimento impugnato è censurabile anche per luaritr riguarda la valutazione delle esigenze cautelari, non avendo i giudic con: derzitc l'incensuratezza del ricorrente ed avendo sostanzialmente parificato condottE e pE r onaliV tra loro disomogenee, prevedendo peraltro l'applicazione di una misura spropoizi Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, a fronte di una dettagliata motivazione sviluppata dal TribunE le r Den 1 pagine, con puntuali riferimenti alle risultanze investigative, oppone cens uie l I trs:t( aspecifiche, limitandosi al richiamo di principi generali ed estrapolando, ccmmEr andolr sommariamente, singole frasi della corposa motivazione prescindendo dall'aricolzitc percorso argomentativo seguito dal Tribunale. I giudici dell'appello hanno dato conto di significativi dati fattuali 'alori r. 3ti da Pubblico Ministero appellante al fine di dimostrare la partecipazione del ricor .ente divers R. episodi di cessione di stupefacenti e la sua intraneità all'associazione. Vengono infatti elencate attività ritenute significative e sintomatiche, quali I C3 Aribut( al sostentamento degli altri associati detenuti, essendo stato il ricorrente ini:aical di .:a recapitare alcuni indumenti in carcere; la partecipazione alle riunioni degli altr asso pe decidere le strategie comuni; i rapporti diretti con i fornitori dello stupefacente; l'ircarico d prelevare denaro dalla cassa comune; la ricezione di uno stipendio sett rrana a lu corrisposto dai capi e la diretta gestione di rapporti con gli acquirenti e le relati re ti Atativr per la commercializzazione dello stupefacente. Non si tratta, peraltro, di una mera elencazione, perché l'ordinanza impug lata ) re unr specifica esposizione dei validi elementi di riscontro emergenti dalle attività ir vestig cui risultanze vengono accuratamente descritte e valutate, ritenendc piEr ment( sussistente la gravità indiziaria relativamente al reato associativo. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato conto delle modalità d?ll I .atura ( della gravità, definita estrema, dei fatti commessi dal ricorrente, della serialità del azione indicativa di una specifica professionalità, del quantitativo dello stupefacer te o(gi ,etto d traffico e della complessità dell'organizzazione, ritenendo quindi la sus&stenzz di ur pericolo attuale e concreto che il ricorrente, se in libertà o sottoposto a misi, r. men( afflittiva, possa tornare a delinquere. lordinanza evidenzia anche l'attualità del pericolo di reiterazione dol reatc considerando il carattere recente delle condotte illecite ascritte all'indag at() e 'a ler( collocazione in un contesto di criminalità organizzata, dando anche contc, )er :iò ch( riguarda il regime cautelare applicato, della presunzione relativa riguardante k fa t ispeci( associativa ed evidenziando come nessuna allegazione sia stata effettuata dall 3 dil sa re superarla. Si tratta dunque, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che, diversamente da quantc genericamente sostenuto in ricorso, risultano giuridicamente corrette ed rissi: lite dr motivazione idonea priva di cedimenti logici o manifeste contraddizioni. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissbik , e alk declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, ic nci i quell( del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativa ?nte lissata di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) dell( spes( processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle z mm n nde Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, R