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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 dicembre 1974

Cassazione n. 11336/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Rimini che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo di impugnazione con il quale deduce la nullità della sentenza di primo grado pereffetto della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.

A tal fine deduce che egli, nel verbale di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza ad un indirizzo ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo la redazione di un verbale di vane ricerche, non essendo stato reperito all'indirizzo suddetto nonostante due infruttuosi tentativi di notifica compiuti nel mese di agosto.

Sostiene il ricorrente che detti tentativi, proprio perché effettuati nel mese di agosto, un mese generalmente dedicato alle vacanze ed ai viaggi, erano insufficienti per affermare la irreperibilità dell'imputato e quindi l'inidoneità del domicilio, cosicché la notifica doveva ritenersi affetta da nullità assoluta.

Né il domicilio dell'imputato era nel frattempo mutato ed in precedenza egli era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio all'idirizzo suddetto.

In ogni caso l'agente notificatore non aveva effettuato le necessarie e diligenti verifiche in ordine alla inidoneità del domicilio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Il comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che: «Le disposizioni degli articoli 157 -ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1 -quater , e 585, comma 1 -bis , del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

Poiché, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 9 novembre 2022, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, trovano applicazione le norme in materia di assenza anteriori al citato d.lgs., le quali non prevedevano una 2dichiarazione di assenza nel giudizio di appello.

Deve poi rilevarsi che il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen. e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo (Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019, E., Rv. 276021, che ha chiarito che il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell'imputato che, avendone la rappresentanza processuale, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato).

Questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01, che ha pure ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

REPUBBLICA ITALIANA 3 3 6- 6 1 1 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1818/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 24/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28740/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Rimini che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo di impugnazione con il quale deduce la nullità della sentenza di primo grado pereffetto della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.

A tal fine deduce che egli, nel verbale di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza ad un indirizzo ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo la redazione di un verbale di vane ricerche, non essendo stato reperito all'indirizzo suddetto nonostante due infruttuosi tentativi di notifica compiuti nel mese di agosto.

Sostiene il ricorrente che detti tentativi, proprio perché effettuati nel mese di agosto, un mese generalmente dedicato alle vacanze ed ai viaggi, erano insufficienti per affermare la irreperibilità dell'imputato e quindi l'inidoneità del domicilio, cosicché la notifica doveva ritenersi affetta da nullità assoluta.

Né il domicilio dell'imputato era nel frattempo mutato ed in precedenza egli era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio all'idirizzo suddetto.

In ogni caso l'agente notificatore non aveva effettuato le necessarie e diligenti verifiche in ordine alla inidoneità del domicilio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Il comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che: «Le disposizioni degli articoli 157 -ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1 -quater , e 585, comma 1 -bis , del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

Poiché, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 9 novembre 2022, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, trovano applicazione le norme in materia di assenza anteriori al citato d.lgs., le quali non prevedevano una 2dichiarazione di assenza nel giudizio di appello.

Deve poi rilevarsi che il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen. e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo (Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019, E., Rv. 276021, che ha chiarito che il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell'imputato che, avendone la rappresentanza processuale, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato).

Questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01, che ha pure ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.MCosì deciso il 24/11/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente !li [OSCURATO:PERSONA] CO: [OSCURATO:PERSONA] O Cf)( w o 3P.Q.MCosì deciso il 24/11/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente !li [OSCURATO:PERSONA] CO: [OSCURATO:PERSONA] O Cf)( w o 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;    [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Rimini che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo di impugnazione con il quale deduce la nullità della sentenza di primo grado pereffetto della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. A tal fine deduce che egli, nel verbale di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza ad un indirizzo ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo la redazione di un verbale di vane ricerche, non essendo stato reperito all'indirizzo suddetto nonostante due infruttuosi tentativi di notifica compiuti nel mese di agosto. Sostiene il ricorrente che detti tentativi, proprio perché effettuati nel mese di agosto, un mese generalmente dedicato alle vacanze ed ai viaggi, erano insufficienti per affermare la irreperibilità dell'imputato e quindi l'inidoneità del domicilio, cosicché la notifica doveva ritenersi affetta da nullità assoluta. Né il domicilio dell'imputato era nel frattempo mutato ed in precedenza egli era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio all'idirizzo suddetto. In ogni caso l'agente notificatore non aveva effettuato le necessarie e diligenti verifiche in ordine alla inidoneità del domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Il comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che: «Le disposizioni degli articoli  157 -ter,  comma 3, 581, commi 1-ter e  1 -quater ,  e 585, comma  1 -bis ,  del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Poiché, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 9 novembre 2022, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, trovano applicazione le norme in materia di assenza anteriori al citato d.lgs., le quali non prevedevano una 2dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Deve poi rilevarsi che il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen. e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo (Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019, E., Rv. 276021, che ha chiarito che il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell'imputato che, avendone la rappresentanza processuale, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato). Questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma  1-quater,  cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente  ex  art. 420, comma  2-ter,  cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01, che ha pure ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. REPUBBLICA ITALIANA      3 3 6- 6 1 1 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]     -  Presidente -       Sent. n. sez. 1818/2025 [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -            CC - 24/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 28740/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;    [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Rimini che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo di impugnazione con il quale deduce la nullità della sentenza di primo grado pereffetto della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. A tal fine deduce che egli, nel verbale di identificazione, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza ad un indirizzo ove gli era stato anche notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo la redazione di un verbale di vane ricerche, non essendo stato reperito all'indirizzo suddetto nonostante due infruttuosi tentativi di notifica compiuti nel mese di agosto. Sostiene il ricorrente che detti tentativi, proprio perché effettuati nel mese di agosto, un mese generalmente dedicato alle vacanze ed ai viaggi, erano insufficienti per affermare la irreperibilità dell'imputato e quindi l'inidoneità del domicilio, cosicché la notifica doveva ritenersi affetta da nullità assoluta. Né il domicilio dell'imputato era nel frattempo mutato ed in precedenza egli era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio all'idirizzo suddetto. In ogni caso l'agente notificatore non aveva effettuato le necessarie e diligenti verifiche in ordine alla inidoneità del domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Il comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che: «Le disposizioni degli articoli  157 -ter,  comma 3, 581, commi 1-ter e  1 -quater ,  e 585, comma  1 -bis ,  del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Poiché, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 9 novembre 2022, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, trovano applicazione le norme in materia di assenza anteriori al citato d.lgs., le quali non prevedevano una 2dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Deve poi rilevarsi che il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell'art. 185 cod. proc. pen. e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo (Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019, E., Rv. 276021, che ha chiarito che il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell'imputato che, avendone la rappresentanza processuale, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato). Questa Corte di cassazione ha pure affermato, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma  1-quater,  cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente  ex  art. 420, comma  2-ter,  cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01, che ha pure ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.   P.Q.MCosì deciso il 24/11/2025. Il Consigliere estensore                      Il Presidente                       !li [OSCURATO:PERSONA]                                                                  CO: [OSCURATO:PERSONA]     O          Cf)( w o 3P.Q.MCosì deciso il 24/11/2025. Il Consigliere estensore                      Il Presidente                       !li [OSCURATO:PERSONA]                                                                  CO: [OSCURATO:PERSONA]     O          Cf)( w o 3
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