CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ravr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 16.6.2015 dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michele, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del delitto di cui all'art. 75, co.2, D. Lgs. 159/2011 commesso in Bari il 7.04.2015 in concorso con PADOLECCHIA Gaetano,e condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Michele deducendo vizio di motivazione, erronea applicazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente