CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MONREALE il 15/05/1976 avverso la sentenza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Siracusa le ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 4.833 di multa in relazione a ipotesi di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente all'interno di istituto carcerario. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., nonché in relazione alla misura della pena. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione ammessi avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or-lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDEP-OrTATA Ruek29. A rio u