CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17274/2023
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ntestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 14 marzo 2018, n. 6183). Ciò comporta l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. Né in sede di legittimità si può sollecitare, attraverso il vizio di omesso esame, una rivisitazione del materiale probatorio. La Corte d’appello ha affermato che era mancato da parte dell’ente l’assolvimento dell’onere probatorio concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere stagionale, evidenziandola genericità della causale apposta al contratto del 2.10.2002 ed il riferimento, da parte del medesimo, ad una delibera che si era limitata a richiamare progetti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria senza alcuna specificazione; ha inoltre evidenziato che il Consorzio non aveva prodotto le perizie approvate dalle quali avrebbero dovuto desumersi le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine. La Corte d’appello ha inoltre evidenziato che lo svolgimento di opere di manutenzione delle strutture rappresentava la normale attività del Consorzio di bonifica; in assenza di specifica indicazione delle ragioni giustificatrici, ha dunqueescluso in radice che le attività per le quali il ricorrente era stato assunto avessero carattere stagionale. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. Non coglie nel segno nemmeno la censura relativa alla violazione della L.R. Sicilia n.4/2003. Deve al riguardo rilevarsi che l’art. 106, comma 1, L.R. Sicilia n. 4/ 2003, lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha consentita rispetto ai contratti di cui all’art.3 della L.R. Sicilia n. 76/1995 fino al 1° dicembre 2008 (termine successivamente prorogato). Alla luce del percorso argomentativo di Cass n.274/2019, la normativa richiamata va infatti interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine. Non sussiste dunque alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga deve essere effettuata di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo. A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine. 6. Con il quarto motivo, sidenuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sotto altro profilo; siassume che la Corte abbia territoriale abbia errato nell’avere ritenuto superflua, peraltro senza una statuizione espressa, la prova testimoniale tempestivamente articolata dal Consorzio al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta dall’Occhipinti come operaio avventizio per l’esecuzione di lavori aventi carattere stagionale occasionale di manutenzione alle opere pubbliche di bonifica, tra le quali il taglio delle erbe, il diserbo e lo spurgo dei canali, l’irrigazione e il riordino delle scoline. 7. Il motivo è infondato. È noto che la mancata ammissione della prova per testimoni non è censurabile in sede di legittimità quale errore di diritto (nella specie per violazione dell’art.115 cod.proc. civ.), ma quale vizio della motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa delle circostanze dedotte ai fini della decisione. Ciò premesso, nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto, a monte, la genericità del riferimento, nella causale apposta al contratto del 2.10.2022,ad opere di manutenzione ordinaria(che, peraltro, rappresenta la normale attività del Consorzio) e del richiamo, da parte della delibera nel medesimo indicata, a progetti per opere di manutenzione ordinaria; ha inoltre evidenziato che il Consorzio non avevaprodotto le perizie approvate dalle quali avrebbero dovuto desumersi le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, nemmeno dedotte in giudizio (il tutto non solo con riferimento al contratto del 2.10.2002 ma anche a quelli successivi). Già tale decisumregge la decisione impugnata. In ogni caso, il giudice di appello haritenuto che nessuna prova fosse stata offerta dal Consorzio circa l’esistenza effettiva delle esigenze, per quanto genericamente indicate. Diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio ricorrente, nel caso di specie, il giudicedel gravame ha ritenuto diriment e la genericità della causale ed ha pertanto implicitamente effettuato un a valutazione di irrilevanza o inidoneità delle prove testimoniali(si veda anche, a pag. 10 della sentenza impugnata , l ’ esplicita to giudizio di superfluità di tali prove) volte , nella prospettazione del l ’ Ente, a dimostrare che l’assunzione era avvenuta per far fronte ad esigenze di carattere stagionale od occasionaleed, il cui esito, laddove pure favorevole al Consorzio, non avrebbe potuto in ogni caso sanare l’accertato il vizio originario dei contratti. 8. Con il quinto motivo, il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6, 7 e 9 della L.R. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Lamenta, nella sostanza, la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i Consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 9. Con il sesto motivo, il Consorzio denuncia la violazione degli artt. 6e 7 e 9 della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, dell’art.32 della L.R. n.45 del 1995, dell’art. 1, comma 10, della L.R. n.25/2008, dell’art. 1, comma 10, L.R. n.25/2008, dell ’ art. 1 della L.R. n.14/2010, nonché dell’art.20, comma 6, L.R. n. 11/2010. Sostiene l’erroneità della sussunzione della fattispecie nella disciplina legislativa regionale della Sicilia che impone il divieto di assunzione a tempo indeterminato per i dipendenti dei Consorzi di bonifica.10. Il quintoe il sesto motivo, per come formulat i , superano il vaglio di ammissibilità svolto in ragione delle indicazioni degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., nonché dei principi enunciati in merito da questa Corte. 11. Imotivi sono fondat i . 12. Va integralmente richiamata , anche ai sensi dell ’ art. 118 disp. a tt. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non sipone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); Tale essendo ilquadro normativo di riferimento, i motivi in esame sono fondat i nella parte in cui deduconol’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In sintesi, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga, quanto a dette ipotesi, con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657; Cass.n. 9375/2022; Cass. n. 9982/2022; Cass. n. 11374/2022). 13. Conclusivamente vanno accolti il quinto e il sesto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di conversione del rapporto. 14. Il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 15. La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri