CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 8293/25 Ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle riconosciute attenuanti con l'aggravante della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, incentrati unicamente sulla diversa questione della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che il motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 ere estensore Il