CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 14 dicembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, il 20 novembre 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'articolo 186, commi 2 lettera C, e 2-bis del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, con l' aggravante di avere provocato un incidente stradale), reato contestato come commesso il 4 giugno 2016. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Visentin, con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: avviso che, nella specie, non risulta essere stato dato, né é stato ritenuto necessario dai giudici di merito, ritenendo che il prelievo ematico cui il Visentin fu sottoposto presso il Pronto soccorso fosse dovuto a ragioni sanitarie e non fosse conseguenza di richiesta avanzata in tal senso dalla Polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'accertamento del tasso etilonnetrico sulla base di modalità d'indagine non affidabili, alla luce della c.d. curva di Widmark. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non può dirsi manifestamente infondato, con la conseguenza che, essendo decorso il termine di prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l'estinzione del reato. Va ricordato infatti che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice é legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; e che, quanto al giudizio di cassazione, sempre nel caso in cui concorra una causa di estinzione del reato, non sono i rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, RRvv. 244274 e 244275). Nella specie, non può affermarsi la manifesta infondatezza delle censure del ricorrente, atteso che la Corte territoriale, nel reputare non necessario l'avviso di cui all'art. 114 disp.att.c.p.p. in vista del prelievo ematico eseguito presso il Pronto soccorso, si uniforma ad un orientamento giurisprudenziale precedentemente espresso da questa Corte, ma oggi mutato. In base a tale orientamento, si riteneva che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientrasse tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussisteva alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016 - dep. 17/10/2016, Virdis, Rv. 268505; Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013 - dep. 18/09/2013, P.G. in proc. Grazioli, Rv. 257573). In epoca recente il predetto orientamento ha però subito un'evoluzione progressiva, il cui punto d'arrivo é di segno decisamente diverso rispetto a quello dell'indirizzo testé richiamato. Ed invero, secondo l'orientamento ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019 Ud. (dep. 18/03/2019 ), Ellera, Rv. 275281; v. anche P.G. Firenze c. Traetta n. 27490 del 21 maggio 2019). Con le predette sentenze, si é chiarito che la ratio che é stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non é ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed é comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'é necessità di dare l'avviso é solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. 2. Nel caso di specie, peraltro, non emerge in modo chiaro ed univoco se la [OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente ricevuto i risultati di un accertamento etilometrico autonomamente eseguito dai sanitari (ciò che renderebbe irrilevante e ultroneo l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia) o se abbia ottenuto tali risultati a seguito di richiesta di effettuare lo screening del tasso alcolemico sul Visentin (nel qual caso l'avviso sarebbe invece dovuto). 3. Ma poiché il termine di prescrizione del reato di che trattasi risulta spirato, per le ragioni anzidette la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in R