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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38471/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/12/20203, r: n i lg 25", • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi della Legge n. 89 del 2001 [OSCURATO:PERSONA] invocava l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo nel quale egli era stato coinvolto.

Con decreto monocratico la Corte di Appello di Palermo rigettava l'istanza, poiché il processo a quo, svoltosi in primo grado, aveva avuto una durata inferiore al triennio previsto dalla legge come termine di durata ragionevole.

L'opposizione proposta dall'odierno ricorrenti veniva respinta con il provvedimento oggi impugnato.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal consigliere delegato, con il quale era stata rigettata l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per durata irragionevole del processo, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale di Palermo, poiché esso aveva avuto una durata inferiore al triennio.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 6 ed 11 della Convenzione E.D.U., Ric. 2021 n. 04600 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 ( -2- e 2, comma 2 bis, della Legge n. 89 del 2001, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l'irragionevole durata del giudizio presupposto, in quanto esso, pur essendo stato definito nell'arco di due anni, sei mesi e quattro giorni, presentava comunque una difficoltà minima.

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il giudizio era stato introdotto con ricorso depositato il 14.6.2017, trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma poi deciso con provvedimento depositato il 19.12.2019, a distanza di due anni dall'unica udienza di trattazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 275 c.p.c., perché il termine per il deposito del provvedimento, pur avendo natura ordinatoria, non potrebbe essere superato in assenza di idonea motivazione, soprattutto quando il superamento superi la soglia di un anno.

Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili.

L'art. 2, comma 2 bis, della Legge n. 89 del 2001 prevede infatti che "Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità".

Di fronte all'esplicita previsione normativa, che non prevede durate diversificate in ragione del diverso grado di complessità dei giudizi, ogni argomento contrario è recessivo.

Né rileva il fatto che la decisione sia stata depositata a distanza di oltre un anno dall'unica udienza di trattazione, non essendo tale circostanza rilevante, alla luce del chiaro dettato legislativo, in relazione alla configurabilità, o meno, del diritto all'equo indennizzo". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che non appare decisivo il riferimento, operato nella memoria depositata da parte ricorrente, alla consolidata giurisprudenza Ric. 2021 n. 04600 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -3- di questa Corte in tema di ritardi dei magistrati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

In proposito, infatti, va da un lato ribadita la natura ordinatoria dei termini previsti dalla legge per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

E, dall'altro lato, va precisato che la circostanza che il singolo magistrato depositi il provvedimento introitato in decisione con ritardo, anche grave, sui detti termini, può certamente rilevare ai fini della responsabilità disciplinare del giudice, ma non è di per sé rilevante ai fini del superamento del termine di ragionevole durata del processo.

Infatti, quando il deposito del provvedimento avvenga dopo la scadenza dei termini ordinatori, ma la durata complessiva il processo non superi il termine di ragionevolezza previsto dall'ordinamento, non si configura alcun diritto alla percezione dell'indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001.

E, d'altra parte, qualora detto ultimo termine sia superato, il diritto all'equo indennizzo si configura anche in presenza di un deposito tempestivo del provvedimento giurisdizionale conclusivo del giudizio.

Da tale considerazione deriva l'assoluta indipendenza dei due termini, rispettivamente previsti dall'ordinamento per il tempestivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali, e per la ragionevole durata del processo, e dunque l'irrilevanza del superamento del primo di essi, ai fini della configurazione del diritto all'equo indennizzo di cui alla richiamata Legge n. 89 del 2001.

Può, in definitiva, essere affermato il seguente principio di diritto: "Il superamento dei termini previsti dall'ordinamento per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, aventi natura ordinatoria, non rileva ai fini della sussistenza del diritto della parte coinvolta nel processo all'equo indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001, ai fini del quale l'unico elemento decisivo è il superamento del diverso termine di ragionevole durata del processo.

Ne consegue che il superamento del termine previsto per il deposito del provvedimento giurisdizionale può sussistere Ric. 2021 n. 04600 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -4- anche a prescindere dalla durata irragionevole del processo presupposto, come pure, d'altro canto, il diritto all'equo indennizzo può configurarsi, in caso di superamento del termine di ragionevole durata, anche in presenza di un tempestivo deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo del processo presupposto".

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 2.000 oltre rimborso delle spese penotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/12/20203, r: n i lg 25", • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi della Legge n. 89 del 2001 [OSCURATO:PERSONA] invocava l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo nel quale egli era stato coinvolto. Con decreto monocratico la Corte di Appello di Palermo rigettava l'istanza, poiché il processo a quo, svoltosi in primo grado, aveva avuto una durata inferiore al triennio previsto dalla legge come termine di durata ragionevole. L'opposizione proposta dall'odierno ricorrenti veniva respinta con il provvedimento oggi impugnato. Ricorre per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal consigliere delegato, con il quale era stata rigettata l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per durata irragionevole del processo, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale di Palermo, poiché esso aveva avuto una durata inferiore al triennio. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 6 ed 11 della Convenzione E.D.U., Ric. 2021 n. 04600 sez. M2 - ud. 12-10-2021 ( -2- e 2, comma 2 bis, della Legge n. 89 del 2001, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l'irragionevole durata del giudizio presupposto, in quanto esso, pur essendo stato definito nell'arco di due anni, sei mesi e quattro giorni, presentava comunque una difficoltà minima. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il giudizio era stato introdotto con ricorso depositato il 14.6.2017, trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma poi deciso con provvedimento depositato il 19.12.2019, a distanza di due anni dall'unica udienza di trattazione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 275 c.p.c., perché il termine per il deposito del provvedimento, pur avendo natura ordinatoria, non potrebbe essere superato in assenza di idonea motivazione, soprattutto quando il superamento superi la soglia di un anno. Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili. L'art. 2, comma 2 bis, della Legge n. 89 del 2001 prevede infatti che "Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità". Di fronte all'esplicita previsione normativa, che non prevede durate diversificate in ragione del diverso grado di complessità dei giudizi, ogni argomento contrario è recessivo. Né rileva il fatto che la decisione sia stata depositata a distanza di oltre un anno dall'unica udienza di trattazione, non essendo tale circostanza rilevante, alla luce del chiaro dettato legislativo, in relazione alla configurabilità, o meno, del diritto all'equo indennizzo". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che non appare decisivo il riferimento, operato nella memoria depositata da parte ricorrente, alla consolidata giurisprudenza Ric. 2021 n. 04600 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- di questa Corte in tema di ritardi dei magistrati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In proposito, infatti, va da un lato ribadita la natura ordinatoria dei termini previsti dalla legge per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali. E, dall'altro lato, va precisato che la circostanza che il singolo magistrato depositi il provvedimento introitato in decisione con ritardo, anche grave, sui detti termini, può certamente rilevare ai fini della responsabilità disciplinare del giudice, ma non è di per sé rilevante ai fini del superamento del termine di ragionevole durata del processo. Infatti, quando il deposito del provvedimento avvenga dopo la scadenza dei termini ordinatori, ma la durata complessiva il processo non superi il termine di ragionevolezza previsto dall'ordinamento, non si configura alcun diritto alla percezione dell'indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001. E, d'altra parte, qualora detto ultimo termine sia superato, il diritto all'equo indennizzo si configura anche in presenza di un deposito tempestivo del provvedimento giurisdizionale conclusivo del giudizio. Da tale considerazione deriva l'assoluta indipendenza dei due termini, rispettivamente previsti dall'ordinamento per il tempestivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali, e per la ragionevole durata del processo, e dunque l'irrilevanza del superamento del primo di essi, ai fini della configurazione del diritto all'equo indennizzo di cui alla richiamata Legge n. 89 del 2001. Può, in definitiva, essere affermato il seguente principio di diritto: "Il superamento dei termini previsti dall'ordinamento per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, aventi natura ordinatoria, non rileva ai fini della sussistenza del diritto della parte coinvolta nel processo all'equo indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001, ai fini del quale l'unico elemento decisivo è il superamento del diverso termine di ragionevole durata del processo. Ne consegue che il superamento del termine previsto per il deposito del provvedimento giurisdizionale può sussistere Ric. 2021 n. 04600 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- anche a prescindere dalla durata irragionevole del processo presupposto, come pure, d'altro canto, il diritto all'equo indennizzo può configurarsi, in caso di superamento del termine di ragionevole durata, anche in presenza di un tempestivo deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo del processo presupposto". Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 2.000 oltre rimborso delle spese penotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-
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