CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione circa la sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di cui ai capi a) e b) di imputazione. Esso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha confermato l'ascrivibilità, ad entrambi gli imputati, anche della detenzione e cessione di eroina valorizzando affermazioni del teste Lanzillotta circa la visione di entrambi gli imputati nel ripartire l'eroina, aggiungendo ragionevoli considerazioni sull'inverosimiglianza delle tesi difensive, oltre che sulla significativa modifica delle proprie dichiarazioni sul punto, da parte del coimputato, solo in sede di appello. Il ricorso non si confronta appieno con la motivazione della sentenza, con particolare riferimento alla pregnanza della testimonianza del Lanzillotta e alla illustrazione della scarsa ragionevolezza della tesi della esclusiva detenzione della eroina in capo al coimputato del ricorrente, indugiando, piuttosto, nel ribadire una personale ricostruzione dei fatti ancorchè valutata e ragionevolmente già confutata dai giudici di appello; in contrasto con il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione sulla continuazione, sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche escluse, è manifestamente infondato, sia perché sostiene l'irresponsabilità del ricorrente in relazione ai fatti inerenti l'eroina con le motivazioni sopra già censurate, sia per il mancato confronto con le ragioni di cui alla sentenza circa l'esclusione delle generiche (quanto alla parzialità delle ammissioni e alla inverosimiglianza della addebitabilità a un solo coimputato della eroina) - a fronte peraltro di un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, senza che occorra la contestazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda -; sia per l'intervenuta elaborazione di una motivazione sul complessivo trattamento sanzionatorio, e quindi anche sui profili inerenti gli aumenti per la continuazione, immune da vizi, siccome ragionevole nella considerazione delle condotte e nella valutazione del considerevole giro d'affari inerente anche la droga "leggera", in rapporto alla quale è disposto l'aumento. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A