Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03981/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.7.2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22.7.2021 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ignoti in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per aver, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con la cognata [OSCURATO:PERSONA] ed il di lei convivente [OSCURATO:PERSONA], detenuto, ceduto e alienato sostanze stupefacenti quali cocaina e crack all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, pur avendo sostituito la misura carceraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nella valutazione del compendio indiziario, costituito da un'unica intercettazione ambientale, fossero state integralmente tralasciate le contestazioni difensive volte a fornire tutt'altra spiegazione in ordine alla presenza dell'indagato nell'appartamento del Cannone la notte in cui era deceduto l'avventore venuto ad acquistare droga e spirato subito dopo la sua ingestione sul posto , peraltro avvalorata dalla collaborazione prestata in favore degli inquirenti, con conseguente violazione del diritto di difesa di chi si trovi ad essere destinatario fí una misura restrittiva della libertà personale.

Deduce che dallo scambio di battute tra i soggetti presenti in quel frangente si evince solo il racconto da parte del D'Ignoti del tragico evento, senza che sussista alcun elemento che autorizzi a ritenere che egli fosse stato colui che aveva ceduto la dose fatale all'avventore che avrebbe potuto averla acquistata in qualunque altro luogo, essendosi peraltro allontanato dall'appartamento allorquando i coindagati allertavano i soccorsi, senza che neppure emergessero indizi sul fatto che egli avesse posto in essere attività di spaccio in successive occasioni.

Deduce altresì che la sua presenza in sole due frangenti nell'appartamento asseritamente teatro di spaccio non consentisse, in assenza di iniziative assunte dal prevenuto in ordine all'attività di cessione o di preparazione delle dosi, o al fine di rafforzare il proposito criminoso da altri perseguito, di trarre alcuna conclusione diversa dalla mera connivenza, considerato che il reato anche senza la sua presenza sarebbe stato ugualmente commesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in una lettura alternativa del compendio indiziario passato in rassegna dai giudici del riesame, non può ritenersi ammissibile.

Gli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata vanno ben al di là dell'eccepita connivenza, delineando invece un contributo causale fattivo da parte dell'indagato al traffico illecito di sostanze stupefacenti che aveva luogo all'interno dell'appartamento del coindagato Cannone, convivente della cognata, che ne era il promotore ed il coordinatore.

Il Tribunale etneo evidenzia come dal racconto reso dallo stesso prevenuto emergesse che egli si trovava, circostanza questa incontestata, all'interno dell'abitazione allorquando era avvenuto l'incidente costato la vita ad un avventore che, essendosi ivi recato per acquistare la droga, era subito dopo averla assunta, deceduto sul posto a seguito di un attacco cardiaco, tanto che al D'Ignoti si rivolgono gli altri complici per sapere, come emerge dall'intercettazione ambientale, cosa fosse successo.

E poiché dalla sua stessa narrazione si comprende come egli si trovasse accanto al moribondo, che riferisce di aver visto accasciarsi per terra sentendone le ultime parole pronunciate appena prima di spirare, consistite nell'essersi sentito battere forte il cuore e nell'avere poco prima ingerito una pasticca di cortisone, non può ritenersi manifestamente illogica la conclusione tratta dai giudici del riesame, alla luce della brevissima frazione temporale intercorsa tra l'assunzione della droga appena acquistata e la morte dell'uomo, che fosse stato l'indagato ad essersi occupato quella sera per conto del cognato dello spaccio della droga e perciò ad aver venduto la dose, rivelatasi poi letale, al mal capitato avventore.

Le spiegazioni alternative fornite dalla difesa non valgono, avendo natura soltanto fattuale, ad incrinare il quadro di gravità indiziaria tratteggiato dall'ordinanza impugnata, né possono in ogni caso, non evidenziando alcuna incongruenza argomentativa rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze acquisite dalle indagini, trovare ingresso innanzi a questa Corte di legittimità che non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali inerenti le vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, esclusivamente riservato all'apprezzamento insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare nonché al Tribunale del riesame (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc.

Tiana, Rv. 255460).

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di C 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.7.2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22.7.2021 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ignoti in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per aver, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con la cognata [OSCURATO:PERSONA] ed il di lei convivente [OSCURATO:PERSONA], detenuto, ceduto e alienato sostanze stupefacenti quali cocaina e crack all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, pur avendo sostituito la misura carceraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nella valutazione del compendio indiziario, costituito da un'unica intercettazione ambientale, fossero state integralmente tralasciate le contestazioni difensive volte a fornire tutt'altra spiegazione in ordine alla presenza dell'indagato nell'appartamento del Cannone la notte in cui era deceduto l'avventore venuto ad acquistare droga e spirato subito dopo la sua ingestione sul posto , peraltro avvalorata dalla collaborazione prestata in favore degli inquirenti, con conseguente violazione del diritto di difesa di chi si trovi ad essere destinatario fí una misura restrittiva della libertà personale. Deduce che dallo scambio di battute tra i soggetti presenti in quel frangente si evince solo il racconto da parte del D'Ignoti del tragico evento, senza che sussista alcun elemento che autorizzi a ritenere che egli fosse stato colui che aveva ceduto la dose fatale all'avventore che avrebbe potuto averla acquistata in qualunque altro luogo, essendosi peraltro allontanato dall'appartamento allorquando i coindagati allertavano i soccorsi, senza che neppure emergessero indizi sul fatto che egli avesse posto in essere attività di spaccio in successive occasioni. Deduce altresì che la sua presenza in sole due frangenti nell'appartamento asseritamente teatro di spaccio non consentisse, in assenza di iniziative assunte dal prevenuto in ordine all'attività di cessione o di preparazione delle dosi, o al fine di rafforzare il proposito criminoso da altri perseguito, di trarre alcuna conclusione diversa dalla mera connivenza, considerato che il reato anche senza la sua presenza sarebbe stato ugualmente commesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in una lettura alternativa del compendio indiziario passato in rassegna dai giudici del riesame, non può ritenersi ammissibile. Gli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata vanno ben al di là dell'eccepita connivenza, delineando invece un contributo causale fattivo da parte dell'indagato al traffico illecito di sostanze stupefacenti che aveva luogo all'interno dell'appartamento del coindagato Cannone, convivente della cognata, che ne era il promotore ed il coordinatore. Il Tribunale etneo evidenzia come dal racconto reso dallo stesso prevenuto emergesse che egli si trovava, circostanza questa incontestata, all'interno dell'abitazione allorquando era avvenuto l'incidente costato la vita ad un avventore che, essendosi ivi recato per acquistare la droga, era subito dopo averla assunta, deceduto sul posto a seguito di un attacco cardiaco, tanto che al D'Ignoti si rivolgono gli altri complici per sapere, come emerge dall'intercettazione ambientale, cosa fosse successo. E poiché dalla sua stessa narrazione si comprende come egli si trovasse accanto al moribondo, che riferisce di aver visto accasciarsi per terra sentendone le ultime parole pronunciate appena prima di spirare, consistite nell'essersi sentito battere forte il cuore e nell'avere poco prima ingerito una pasticca di cortisone, non può ritenersi manifestamente illogica la conclusione tratta dai giudici del riesame, alla luce della brevissima frazione temporale intercorsa tra l'assunzione della droga appena acquistata e la morte dell'uomo, che fosse stato l'indagato ad essersi occupato quella sera per conto del cognato dello spaccio della droga e perciò ad aver venduto la dose, rivelatasi poi letale, al mal capitato avventore. Le spiegazioni alternative fornite dalla difesa non valgono, avendo natura soltanto fattuale, ad incrinare il quadro di gravità indiziaria tratteggiato dall'ordinanza impugnata, né possono in ogni caso, non evidenziando alcuna incongruenza argomentativa rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze acquisite dalle indagini, trovare ingresso innanzi a questa Corte di legittimità che non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali inerenti le vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, esclusivamente riservato all'apprezzamento insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare nonché al Tribunale del riesame (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460). Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis
Sentenza Cassazione n. 03981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris