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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07363/2026

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interruttiva.ORDINANZAsul ricorso 16518-2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata a margine del ricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 4685 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2021 (R.G.N.1018/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l’opposizione proposta dallasignora [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n.09720119013550955000, notificata il 21 ottobre 2011 per l’importo diEuro 1.806,99 e fondata sulla cartella n. 09720060007611081,notificata il 17 febbraio 2006 e concernente crediti contributivi perl’anno 1998.A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama,anzitutto, il tenore della pronuncia rescindente (Cass., sez. lav., 28febbraio 2021, n. 4901), che reputa tempestiva l’opposizioneinstaurata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. al fine di far valere laprescrizione del credito e demanda al giudice di rinvio il compito diesaminare l’eccezione mossa dall’obbligata.A tale riguardo, i giudici del gravame argomentano che laprescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta da unarichiesta di dilazione e dal pagamento parziale del 13 aprile 2010, inquanto la «presentazione di una domanda di dilazione di pagamentocon effettuazione di un pagamento parziale» assurge a«riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione (erinuncia alla prescrizione eventualmente maturata)» (pagina 5 dellapronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sullabase di un motivo, contro la sentenza d’appello.- 2 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/20263.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censurala sentenza d’appello per aver attribuito a un pagamento parziale e aun’istanza di rateizzazione la natura di riconoscimento del diritto e laconseguente idoneità a interrompere il termine di prescrizione, indifetto di elementi univoci che valgano a qualificare il pagamento comeun «acconto del maggiore avere del creditore» (pagina 6 del ricorsoper cassazione) e l’istanza come autentico riconoscimento del debito.2.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui si articola.2.1.– La Corte di merito, ai fini dell’interruzione della prescrizione,non pondera soltanto il pagamento parziale, su cui si appuntano ledoglianze della ricorrente, ma vaglia tale atto unitamente all’istanza didilazione e a tale istanza annette efficacia interruttiva della prescrizionein base all’art. 2944 cod. civ.2.2.– Tali statuizioni sono coerenti con la giurisprudenza di questaCorte, che ravvisa nella domanda di rateizzazione del debitocontributivo un atto idoneo a interrompere la prescrizione, allorché taledel debito (Cass., sez. lav., 16 giugno 2025, n. 16110; in materiatributaria, Cass., sez.

I, 8 aprile 2024, n. 9221, e, in generale, Cass.,sez.

III, 20 agosto 2024, n. 22948).- 3 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nella specie, l’approdo della Corte di merito è corroborato da unpuntuale e organico accertamento di fatto di tutte le circostanzerilevanti.La ricorrente non scalfisce in modo decisivo tale accertamento e silimita a contestare in linea astratta l’idoneità dell’istanza del debitorea fungere da riconoscimento del diritto, senza cimentarsiadeguatamente con la valutazione che i giudici d’appello hannocondotto in concreto, analizzando tanto l’istanza di dilazione quanto ilpagamento parziale nella loro sequenza e nella loro connessione.3.– Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al complessivorigetto del ricorso.4.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presentegiudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si èlimitato a conferire procura, senza esplicare sostanziale attivitàdifensiva.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026‘AULA [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – Presidente –R.G.N. 16518/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] – Consigliere –Cron.Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – Consigliera – Rep.Dott. [OSCURATO:PERSONA] – Consigliere – C.C. 11/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] – Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. – C rediti contributivie presc rizionequinqu ennale.Pagamento rateale.giurEifsfdiciazcioian eha pronunciato la seguente interruttiva.ORDINANZAsul ricorso 16518-2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata a margine del ricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 4685 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2021 (R.G.N.1018/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l’opposizione proposta dallasignora [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n.09720119013550955000, notificata il 21 ottobre 2011 per l’importo diEuro 1.806,99 e fondata sulla cartella n. 09720060007611081,notificata il 17 febbraio 2006 e concernente crediti contributivi perl’anno 1998.A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama,anzitutto, il tenore della pronuncia rescindente (Cass., sez. lav., 28febbraio 2021, n. 4901), che reputa tempestiva l’opposizioneinstaurata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. al fine di far valere laprescrizione del credito e demanda al giudice di rinvio il compito diesaminare l’eccezione mossa dall’obbligata.A tale riguardo, i giudici del gravame argomentano che laprescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta da unarichiesta di dilazione e dal pagamento parziale del 13 aprile 2010, inquanto la «presentazione di una domanda di dilazione di pagamentocon effettuazione di un pagamento parziale» assurge a«riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione (erinuncia alla prescrizione eventualmente maturata)» (pagina 5 dellapronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sullabase di un motivo, contro la sentenza d’appello.- 2 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/20263.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censurala sentenza d’appello per aver attribuito a un pagamento parziale e aun’istanza di rateizzazione la natura di riconoscimento del diritto e laconseguente idoneità a interrompere il termine di prescrizione, indifetto di elementi univoci che valgano a qualificare il pagamento comeun «acconto del maggiore avere del creditore» (pagina 6 del ricorsoper cassazione) e l’istanza come autentico riconoscimento del debito.2.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui si articola.2.1.– La Corte di merito, ai fini dell’interruzione della prescrizione,non pondera soltanto il pagamento parziale, su cui si appuntano ledoglianze della ricorrente, ma vaglia tale atto unitamente all’istanza didilazione e a tale istanza annette efficacia interruttiva della prescrizionein base all’art. 2944 cod. civ.2.2.– Tali statuizioni sono coerenti con la giurisprudenza di questaCorte, che ravvisa nella domanda di rateizzazione del debitocontributivo un atto idoneo a interrompere la prescrizione, allorché taledel debito (Cass., sez. lav., 16 giugno 2025, n. 16110; in materiatributaria, Cass., sez.

I, 8 aprile 2024, n. 9221, e, in generale, Cass.,sez.

III, 20 agosto 2024, n. 22948).- 3 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nella specie, l’approdo della Corte di merito è corroborato da unpuntuale e organico accertamento di fatto di tutte le circostanzerilevanti.La ricorrente non scalfisce in modo decisivo tale accertamento e silimita a contestare in linea astratta l’idoneità dell’istanza del debitorea fungere da riconoscimento del diritto, senza cimentarsiadeguatamente con la valutazione che i giudici d’appello hannocondotto in concreto, analizzando tanto l’istanza di dilazione quanto ilpagamento parziale nella loro sequenza e nella loro connessione.3.– Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al complessivorigetto del ricorso.4.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presentegiudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si èlimitato a conferire procura, senza esplicare sostanziale attivitàdifensiva.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
interruttiva.ORDINANZAsul ricorso 16518-2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata a margine del ricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA–  ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 4685 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2021 (R.G.N.1018/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l’opposizione proposta dallasignora [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n.09720119013550955000, notificata il 21 ottobre 2011 per l’importo diEuro 1.806,99 e fondata sulla cartella n. 09720060007611081,notificata il 17 febbraio 2006 e concernente crediti contributivi perl’anno 1998.A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama,anzitutto, il tenore della pronuncia rescindente (Cass., sez. lav., 28febbraio 2021, n. 4901), che reputa tempestiva l’opposizioneinstaurata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. al fine di far valere laprescrizione del credito e demanda al giudice di rinvio il compito diesaminare l’eccezione mossa dall’obbligata.A tale riguardo, i giudici del gravame argomentano che laprescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta da unarichiesta di dilazione e dal pagamento parziale del 13 aprile 2010, inquanto la «presentazione di una domanda di dilazione di pagamentocon effettuazione di un pagamento parziale» assurge a«riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione (erinuncia alla prescrizione eventualmente maturata)» (pagina 5 dellapronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sullabase di un motivo, contro la sentenza d’appello.- 2 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/20263.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censurala sentenza d’appello per aver attribuito a un pagamento parziale e aun’istanza di rateizzazione la natura di riconoscimento del diritto e laconseguente idoneità a interrompere il termine di prescrizione, indifetto di elementi univoci che valgano a qualificare il pagamento comeun «acconto del maggiore avere del creditore» (pagina 6 del ricorsoper cassazione) e l’istanza come autentico riconoscimento del debito.2.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui si articola.2.1.– La Corte di merito, ai fini dell’interruzione della prescrizione,non pondera soltanto il pagamento parziale, su cui si appuntano ledoglianze della ricorrente, ma vaglia tale atto unitamente all’istanza didilazione e a tale istanza annette efficacia interruttiva della prescrizionein base all’art. 2944 cod. civ.2.2.– Tali statuizioni sono coerenti con la giurisprudenza di questaCorte, che ravvisa nella domanda di rateizzazione del debitocontributivo un atto idoneo a interrompere la prescrizione, allorché taledel debito (Cass., sez. lav., 16 giugno 2025, n. 16110; in materiatributaria, Cass., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221, e, in generale, Cass.,sez. III, 20 agosto 2024, n. 22948).- 3 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nella specie, l’approdo della Corte di merito è corroborato da unpuntuale e organico accertamento di fatto di tutte le circostanzerilevanti.La ricorrente non scalfisce in modo decisivo tale accertamento e silimita a contestare in linea astratta l’idoneità dell’istanza del debitorea fungere da riconoscimento del diritto, senza cimentarsiadeguatamente con la valutazione che i giudici d’appello hannocondotto in concreto, analizzando tanto l’istanza di dilazione quanto ilpagamento parziale nella loro sequenza e nella loro connessione.3.– Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al complessivorigetto del ricorso.4.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presentegiudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si èlimitato a conferire procura, senza esplicare sostanziale attivitàdifensiva.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026‘AULA [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]                      – Presidente –R.G.N. 16518/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA]                 – Consigliere –Cron.Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]                   – Consigliera – Rep.Dott. [OSCURATO:PERSONA]                      – Consigliere – C.C. 11/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA]         – Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. –  C rediti contributivie presc rizionequinqu ennale.Pagamento rateale.giurEifsfdiciazcioian eha pronunciato la seguente interruttiva.ORDINANZAsul ricorso 16518-2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata a margine del ricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA–  ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 4685 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2021 (R.G.N.1018/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l’opposizione proposta dallasignora [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n.09720119013550955000, notificata il 21 ottobre 2011 per l’importo diEuro 1.806,99 e fondata sulla cartella n. 09720060007611081,notificata il 17 febbraio 2006 e concernente crediti contributivi perl’anno 1998.A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama,anzitutto, il tenore della pronuncia rescindente (Cass., sez. lav., 28febbraio 2021, n. 4901), che reputa tempestiva l’opposizioneinstaurata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. al fine di far valere laprescrizione del credito e demanda al giudice di rinvio il compito diesaminare l’eccezione mossa dall’obbligata.A tale riguardo, i giudici del gravame argomentano che laprescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta da unarichiesta di dilazione e dal pagamento parziale del 13 aprile 2010, inquanto la «presentazione di una domanda di dilazione di pagamentocon effettuazione di un pagamento parziale» assurge a«riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione (erinuncia alla prescrizione eventualmente maturata)» (pagina 5 dellapronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sullabase di un motivo, contro la sentenza d’appello.- 2 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/20263.– L’INPS ha conferito procura, Agenzia delle Entrate – Riscossionenon ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censurala sentenza d’appello per aver attribuito a un pagamento parziale e aun’istanza di rateizzazione la natura di riconoscimento del diritto e laconseguente idoneità a interrompere il termine di prescrizione, indifetto di elementi univoci che valgano a qualificare il pagamento comeun «acconto del maggiore avere del creditore» (pagina 6 del ricorsoper cassazione) e l’istanza come autentico riconoscimento del debito.2.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui si articola.2.1.– La Corte di merito, ai fini dell’interruzione della prescrizione,non pondera soltanto il pagamento parziale, su cui si appuntano ledoglianze della ricorrente, ma vaglia tale atto unitamente all’istanza didilazione e a tale istanza annette efficacia interruttiva della prescrizionein base all’art. 2944 cod. civ.2.2.– Tali statuizioni sono coerenti con la giurisprudenza di questaCorte, che ravvisa nella domanda di rateizzazione del debitocontributivo un atto idoneo a interrompere la prescrizione, allorché taledel debito (Cass., sez. lav., 16 giugno 2025, n. 16110; in materiatributaria, Cass., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221, e, in generale, Cass.,sez. III, 20 agosto 2024, n. 22948).- 3 -Numero registro generale 16518/2022Numero sezionale 5206/2025Numero di raccolta generale 7363/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nella specie, l’approdo della Corte di merito è corroborato da unpuntuale e organico accertamento di fatto di tutte le circostanzerilevanti.La ricorrente non scalfisce in modo decisivo tale accertamento e silimita a contestare in linea astratta l’idoneità dell’istanza del debitorea fungere da riconoscimento del diritto, senza cimentarsiadeguatamente con la valutazione che i giudici d’appello hannocondotto in concreto, analizzando tanto l’istanza di dilazione quanto ilpagamento parziale nella loro sequenza e nella loro connessione.3.– Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al complessivorigetto del ricorso.4.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presentegiudizio, in quanto il concessionario è rimasto intimato e l’INPS si èlimitato a conferire procura, senza esplicare sostanziale attivitàdifensiva.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 4 -
Sentenza Cassazione n. 07363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris