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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 29097/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26675/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA],35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CAGLIARI n. 14956 /201 6 depositatoi l 12/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Dagli atti di causa risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito OT) chie se di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito Fallimento), in prededuzione, per la somma di € 1.466.400,00 (oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002), pari al valore delle unità immobiliari che la società in bonis (di seguito Euroteck) si era impegnata a edificare e trasferirle entro trentasei mesi, in forza del contratto di "permuta di bene presente con bene futuro" che OT aveva già integralmente adempiuto , trasferendo in proprietà a Euroteck un immobile (fabbricato già adibito a scuola) dietro pagamento di un conguaglio di € 193.600,00 corrisposto e quietanzato al rogito.

Il reciproco trasferimento immobiliare non era stato invece possibile per la dichiarazione di fallimento di Euroteck, sopravvenuta in pendenza del terminesuddetto.

1.1. – OT propose opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il rigetto della domanda, motivata dal G iudice delegato con il rilievo che «il titolo prodotto non prevede il pagamento della somma».

1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione osservando che, trattandosi di contratto di permuta e non di vendita, in assenza di specifiche pattuizioni sulla conversione dell’obbligo di realizzare i beni futuri in obbligo di pagarne il controvalore (con effetti novativi), quella conversione non era possibile, senza che ricorressero i presupposti ex art. 1424 c.c. per la conversione del negozio nullo, in quanto il contratto,validamente stipulato, non era affetto da alcuna nullità.

2. – OT propone ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento resiste con controricorso, illustrato da breve memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – C on il primo motivo si lamenta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 96 l.fall. e 111 Cost . per motivazione apparente dei decreti sia del giudice delegato che del tribunale.

2.2. – Il secondo mezzo denuncia v iolazione o falsa applicazione dell'art. 59 l.fall., per avere il tribunale omesso di considerare che presupposto della domanda era il sopravvenuto fallimento della società obbligata all'edificazione, con conseguente applicazione dell'art. 59 l.fall., in base al quale i crediti non scaduti aventi ad oggetto prestazioni diverse dal denaro (nel caso di specie un facere, cioè la vendita degli immobili) « concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento».

Al più andrebbe disposta la cassazione con rinvio per determinare il controvalore pecuniario della prestazione, pur avendo la ricorrente depositato,già con le osservazioni al progetto di stato passivo, una relazione giurata attestante il valore di mercato dei beni futuri alla data del fallimento, pari a € 1.366.875,00 (quantificazione non contestata ma nemmeno presa in considerazione dal tribunale).

2.3. – Con una terza doglianza si deduce che il credito andrebbe ammesso in prededuzione poiché, non trattandosi di un “rapporto pendente”, il curatore non avrebbe potuto sciogliersi e vi sarebbe subentrato ex lege, tanto più che OT non ha mai chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento.

3. – Il primo motivo è infondato, il secondo va accolto e il terzo è inammissibile.

3.1. – L’infondatezza del primo discende dal fatto che la motivazione, per quanto errata, esiste ed è superiore alla soglia del cd. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, 8053/2014 ; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023).

E’ appena il caso di aggiungere che non è questa la sede per discutere invece della motivazione adottata dal giudice delegato, cui si è sostituita la decisione del tribunale, fermo restando che l’art. 96 , co mma 1, l.fall. richiede una "succinta motivazione" la quale può essere operata anche "per relationem" alle ragioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall. (Cass. 24794/2018, 16706/2020).

3.2. – La fondatezza del secondo motivo deriva dall ’errato inquadramento giuridico della vicenda negoziale.

Nel caso in esame si è infatti di fronte ad un contratto di "permuta di bene presente con bene futuro", tale essendo la corretta qualificazione giuridica dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di un immobile (ad es. area fabbricabile) in cambio del trasferimento di altro immobile (ad es. parti dell’edificio da costruire a cura e mezzi del cessionari o), sicché l’ effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali (Cass. 13398/2024, 24172/2013).

Se dunque in simili casi il trasferimento della cosa presente avviene immediatamente, mentre rimane sospeso l'acquisto della proprietà della cosa futura, una volta divenuto impossibile l'acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito, corrispondente al valore dell'immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare (Cass. 934/1973).

E’ invece da escludersi che ricorra l a fattispecie del “contratto pendente”ex art. 72, comma 1, l.fall., pacificamente configurabile solo quando le prestazioni del sinallagma siano ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti (cfr. Cass. Sez.

U, 12505/2004),mentre nel caso in esame è pacifico che l’odierna ricorrente aveva adempiuto la propria obbligazione.

Di qui l’applicabilità dell’art. 59 l.fall.,poiché la ricorrente vantava il diritto ad una prestazione di “facere” (trasferimento immobile), non coercibile, e dunque un credito “non pecuniario” , ammesso al concorso in base al suo valore alla data del fallimento.

Valore che sarà il giudice di merito, in sede di rinvio, a determinare, sulla base delle allegazionidelle parti.

3.3. –Dalle superiori considerazioni discende l’inammissibilità del terzo motivo, che fonda la rivendicata natura prededucibile del credito sull’esistenza di un credito “di massa”, piuttosto che di un credito concorsuale, quale è quello in esame per le ragioni esposte.

4. –Segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio , in relazione al motiv o accolt o , restando demandata al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo , accoglie il secondo e dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnat o in relazione a l motivo accolt o e rinvia al Tribunale di Cagliari , in diversa composizione, cui demanda di p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26675/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA],35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CAGLIARI n. 14956 /201 6 depositatoi l 12/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Dagli atti di causa risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito OT) chie se di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito Fallimento), in prededuzione, per la somma di € 1.466.400,00 (oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002), pari al valore delle unità immobiliari che la società in bonis (di seguito Euroteck) si era impegnata a edificare e trasferirle entro trentasei mesi, in forza del contratto di "permuta di bene presente con bene futuro" che OT aveva già integralmente adempiuto , trasferendo in proprietà a Euroteck un immobile (fabbricato già adibito a scuola) dietro pagamento di un conguaglio di € 193.600,00 corrisposto e quietanzato al rogito. Il reciproco trasferimento immobiliare non era stato invece possibile per la dichiarazione di fallimento di Euroteck, sopravvenuta in pendenza del terminesuddetto. 1.1. – OT propose opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il rigetto della domanda, motivata dal G iudice delegato con il rilievo che «il titolo prodotto non prevede il pagamento della somma». 1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione osservando che, trattandosi di contratto di permuta e non di vendita, in assenza di specifiche pattuizioni sulla conversione dell’obbligo di realizzare i beni futuri in obbligo di pagarne il controvalore (con effetti novativi), quella conversione non era possibile, senza che ricorressero i presupposti ex art. 1424 c.c. per la conversione del negozio nullo, in quanto il contratto,validamente stipulato, non era affetto da alcuna nullità. 2. – OT propone ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento resiste con controricorso, illustrato da breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – C on il primo motivo si lamenta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 96 l.fall. e 111 Cost . per motivazione apparente dei decreti sia del giudice delegato che del tribunale. 2.2. – Il secondo mezzo denuncia v iolazione o falsa applicazione dell'art. 59 l.fall., per avere il tribunale omesso di considerare che presupposto della domanda era il sopravvenuto fallimento della società obbligata all'edificazione, con conseguente applicazione dell'art. 59 l.fall., in base al quale i crediti non scaduti aventi ad oggetto prestazioni diverse dal denaro (nel caso di specie un facere, cioè la vendita degli immobili) « concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento». Al più andrebbe disposta la cassazione con rinvio per determinare il controvalore pecuniario della prestazione, pur avendo la ricorrente depositato,già con le osservazioni al progetto di stato passivo, una relazione giurata attestante il valore di mercato dei beni futuri alla data del fallimento, pari a € 1.366.875,00 (quantificazione non contestata ma nemmeno presa in considerazione dal tribunale). 2.3. – Con una terza doglianza si deduce che il credito andrebbe ammesso in prededuzione poiché, non trattandosi di un “rapporto pendente”, il curatore non avrebbe potuto sciogliersi e vi sarebbe subentrato ex lege, tanto più che OT non ha mai chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento. 3. – Il primo motivo è infondato, il secondo va accolto e il terzo è inammissibile. 3.1. – L’infondatezza del primo discende dal fatto che la motivazione, per quanto errata, esiste ed è superiore alla soglia del cd. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014 ; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023). E’ appena il caso di aggiungere che non è questa la sede per discutere invece della motivazione adottata dal giudice delegato, cui si è sostituita la decisione del tribunale, fermo restando che l’art. 96 , co mma 1, l.fall. richiede una "succinta motivazione" la quale può essere operata anche "per relationem" alle ragioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall. (Cass. 24794/2018, 16706/2020). 3.2. – La fondatezza del secondo motivo deriva dall ’errato inquadramento giuridico della vicenda negoziale. Nel caso in esame si è infatti di fronte ad un contratto di "permuta di bene presente con bene futuro", tale essendo la corretta qualificazione giuridica dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di un immobile (ad es. area fabbricabile) in cambio del trasferimento di altro immobile (ad es. parti dell’edificio da costruire a cura e mezzi del cessionari o), sicché l’ effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali (Cass. 13398/2024, 24172/2013). Se dunque in simili casi il trasferimento della cosa presente avviene immediatamente, mentre rimane sospeso l'acquisto della proprietà della cosa futura, una volta divenuto impossibile l'acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito, corrispondente al valore dell'immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare (Cass. 934/1973). E’ invece da escludersi che ricorra l a fattispecie del “contratto pendente”ex art. 72, comma 1, l.fall., pacificamente configurabile solo quando le prestazioni del sinallagma siano ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti (cfr. Cass. Sez. U, 12505/2004),mentre nel caso in esame è pacifico che l’odierna ricorrente aveva adempiuto la propria obbligazione. Di qui l’applicabilità dell’art. 59 l.fall.,poiché la ricorrente vantava il diritto ad una prestazione di “facere” (trasferimento immobile), non coercibile, e dunque un credito “non pecuniario” , ammesso al concorso in base al suo valore alla data del fallimento. Valore che sarà il giudice di merito, in sede di rinvio, a determinare, sulla base delle allegazionidelle parti. 3.3. –Dalle superiori considerazioni discende l’inammissibilità del terzo motivo, che fonda la rivendicata natura prededucibile del credito sull’esistenza di un credito “di massa”, piuttosto che di un credito concorsuale, quale è quello in esame per le ragioni esposte. 4. –Segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio , in relazione al motiv o accolt o , restando demandata al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo , accoglie il secondo e dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnat o in relazione a l motivo accolt o e rinvia al Tribunale di Cagliari , in diversa composizione, cui demanda di p
Decreto Cassazione n. 29097/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris