CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 06863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdate-avviso alle -parti;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. su accordo delle parti la precedente sentenza del 13 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 6.666,66 di multa, riducendo la pena inflitta in anni 1 e mesi 1 di reclusione ed C 4.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad eccepire, in maniera assolutamente generica, omettendo di indicare per quale ragioni avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'invocato art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021