CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G. Minzoni 50/52 Viareggio in personadell’amministratore pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2797/2019depositata il 25/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato avanti al Tribunale di Lucca ladelibera assembleare in data 11.12.2007 del [OSCURATO:PERSONA] di via DonMinzoni n.50/52 in Viareggio. L’attrice aveva in particolare lamentato:Numero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’omessa convocazione della condomina [OSCURATO:PERSONA], la cui delega alconiuge comproprietario partecipante all’assemblea sarebbe stata daconsiderare invalida; la partecipazione, sulla base di una convocazione insé regolare ma irrituale, all’assemblea di [OSCURATO:PERSONA], perché nonproprietaria né erede ma solo chiamata all’eredità del fratello defuntopreventivo 2007, perché nelle relative appostazioni non sarebbero risultatii controcrediti della ricorrente, che affermava essere documentati dalnegozio transattivo del 6.6.2005 e dalle res iudicatae disponibili all’epoca,n.703/2005, n.705/2005, n.270/2007, n.53/2008 e n.119/2011 (tuttesentenze del Tribunale di Lucca, sez. dist. di Viareggio), nonché derivantida versamenti effettuati oltre il dovuto a vario titolo -cfr. la ricostruzionedei fatti emergente dalla sentenza impugnata-. [OSCURATO:PERSONA] di via DonMinzoni n.50/52, regolarmente costituitosi, aveva contestato le pretese dicontroparte e chiesto che fosse accertata l’inesistenza del credito dallastessa preteso.Il Tribunale di Lucca aveva respinto con la sentenza n.42/2013 tutte ledomande dell’attrice e accolto la domanda riconvenzionale diaccertamento negativo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione avanti alla Corted’Appello di Firenze e aveva eccepito la nullità della sentenza di primogrado perché non erano stati concessi i termini di cui all’art.190 c.p.c. eancora la nullità della sentenza per violazione degli art.51 e 52 c.p.c. (ilGiudice Monocratico aveva presentato nel 2011 un esposto al Consigliodell’Ordine nei confronti degli avvocati che all’epoca difendevano laricorrente); nel merito, aveva insistito per l’invalidità della deliberaimpugnata, non essendo stati convocati tutti i condomini per l’assemblea enon essendo stati considerati nei bilanci consuntivo 2006 e preventivo2007 i crediti della ricorrente, assunti come riconosciuti all’esito di diversigiudizi.Numero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione propostaper le seguenti considerazioni: -il rilievo di nullità della sentenza per nonessere stati concessi i termini di cui agli art.101 e 190 c.p.c. è infondato,perché il Giudice ha concesso alle parti termine per il deposito diconclusionali e repliche a decorrere dalla data di comunicazionedell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa fuori udienza; -quanto alla pretesanullità della sentenza per violazione degli art.51 e [52 ]c.p.c., il motivo èinammissibile perché non rispetta il disposto dell’art.342 c.p.c. in quantonon è spiegato il motivo di impugnazione ma è solo prospettata la pretesaviolazione di legge lamentata; -quanto alla pretesa violazione dell’oneredella prova in ordine alla convocazione di tutti i condomini; in relazionealla condomina Mantiloni, il Tribunale ha ritenuto la condominalegittimamente convocata; la sua partecipazione all’assemblea era stataaltresì regolare, perché aveva rilasciato al marito presente una delega,che non vi è prova non sia stata acquisita dal [OSCURATO:PERSONA]; per la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], essendosi questa qualificata come erede l’amministratorel’ha correttamente convocata e non era tenuto a svolgere indaginiparticolari sul punto; -quanto alla violazione di plurime disposizioni dilegge per avere la sentenza ignorato i “giudicati certificati” di cui allesentenze n.703/2005, n.53/2008, n.119/2011 del Tribunale di Lucca, sez.dist. di Viareggio , che fonderebbero, assieme alla transazione del6.6.2005, il controcredito preteso dall’appellante e escluso dal Tribunale(in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dalCondominio per contrastare la pretesa dell’attrice appellante): la sentenzan.270/07, definitiva, ha dichiarato risolta per inadempimento diGiuseppina Romanini, de cuius dell’appellante, la transazione del6.6.2005; ne consegue che il controcredito preteso da [OSCURATO:PERSONA] èinesistente; il controcredito preteso non poteva inoltre derivare dallasentenza n.119/11, successiva all’introduzione del giudizio e alla delibera;-quanto alla doglianza per la condanna ex art.96 c.p.c., il Tribunale ne haNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026ben individuato i presupposti; -la responsabilità ex art.96 c.p.c. va sancitaanche per il giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52 in Viareggio è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che il ricorso contiene una premessa dedicata allosvolgimento dei processi di primo grado e poi di secondo grado, che non èdi facile lettura e contiene una commistione di esposizione ricostruttiva infatto degli eventi e di profili valutativi, ed anche l’esposizione dei motivi èdi interpretazione faticosa: ciò nonostante è possibile ricostruire neitermini che seguono il contenuto e il senso giuridico delle criticheformulate, in modo sufficiente a soddisfare, nel complesso del ricorso, ildisposto dell’art.366 c.p.c. e ad affrontarne il vaglio nell’ambito dioperatività delle ipotesi di cui all’art.360 c.p.c.I cinque motivi di ricorso proposti possono essere ricostruiti comesegue e conseguentemente affrontati.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione degli art.99, 101, 112, 115, 116, 132, 163, 164 c.p.c. 118disp. att. c.p.c. e 2687 c.c. in relazione agli art.360 n.3 e n.5 c.p.c. .Secondo la ricorrente, il Giudice di primo grado, dopo aver rimesso lacausa sul ruolo, non avrebbe concesso i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle repliche, come risulterebbe dal verbale diudienza del 28.12.2012; il richiamo alla precedente ordinanza del25.10.2010, operato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata,sarebbe inconferente.Il motivo è inammissibile.La nullità attribuita alla sentenza di primo grado, per omessaconcessione dei termini per comparse conclusionali e repliche, nonNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026avrebbe potuto comportare, se effettivamente esistente e rilevata, laretrocessione del processo ai sensi degli art.353, 354 c.p.c., ma avrebbefondato il diritto dell’appellante di far valere nel giudizio di appello leargomentazioni difensive che non aveva potuto svolgere nel precedentegrado per la violazione rilevata.[OSCURATO:PERSONA] si limita a reiterare in questa sede il rilievo formaledell’avvenuta violazione relativa alla sentenza di primo grado, senzaallegare alcun pregiudizio in tesi derivatole dall’omessa dichiarazione dinullità della sentenza in sede d’appello, nemmeno sotto il profilo di unaeventuale omessa valutazione di questioni controverse correlabile almancato rilievo.Si richiama, in proposito, l’orientamento interpretativo di questa Corte,secondo cui È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo diricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso didichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio diquesta, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causaal primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte lequestioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrenteconseguente alla omessa dichiarazione di nullità -cfr. Cass.n.5644/2025-.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.51, 52, 99, 101, 112, 115, 116,132, 163, 164, 342 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e 2687 c.c. in relazione agliart.360 n.3 e n.5 c.p.c. La ricorrente rileva che avrebbe pure inutilmente eccepito la nullitàdella sentenza di primo grado stante l’esposto del 14 settembre2011 all’ordine forense lucchese del Giudice di primo grado neiconfronti degli allora suoi difensori; nell’esposto si lamentava l’utilizzo daparte dei difensori della ricorrente di espressioni inadeguate (ignoranza eNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026negligenza inescusabile del Giudice), che però non avrebbero giustificato,secondo la ricorrente, l’iniziativa. Quanto alla prospettata violazione deldisposto dell’art.342 c.p.c. nel sollevare la questione, questa era stataesposta con sufficiente chiarezza.Il motivo è inammissibile.La ricorrente non allega nemmeno di aver proceduto, nel ricorrere diuna delle ipotesi di cui all’art.51 co. 1 c.p.c., alla ricusazione ai sensidell’art.52 -e seguenti- c.p.c., con utilizzo dello strumento che il codice dirito riconosce a tutela della parte nelle ipotesi in cui ricorra l’obbligo delgiudice di astenersi e detto obbligo non sia adempiuto, disciplinandone itempi e i modi.Le ipotesi di astensione del giudice enucleabili dal disposto dell’art.51co 2 c.p.c. sono facoltative e non fondano quindi un obbligo del giudice néil diritto delle parti di procedere ai sensi dell’art.52 e s. c.p.c.La questione di eventuali situazioni giustificanti l’obbligo di astensionedel giudice di primo grado avrebbero potuto determinare una eventualenullità della sentenza, che riporterebbe alle considerazioni svoltenell’affrontare il precedente motivo di ricorso e che troverebberocomunque il limite del mancato esercizio della ricusazione -cfr. Cass.n.16831/2022 che esclude, in assenza di ricusazione, la possibilità di farvalere il difetto di capacità del giudice come motivo di nullità dellasentenza-. In ogni caso, la ricorrente non esplicita ragioni che, inconcreto, avrebbero portato ad attribuire la decisione di primo grado adinimicizia del giudice, in tesi non composta nell’ambito del giudiziod’appello.3. Con il terzo motivo di doglianza la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.1105, 1109, 1120, 1121, 1129,1132, 1135, 1136, 1137, 1175, 1176, 1325, 1341, 1345, 1346, 1375,1418, 1421, 1422, 1441, 1442, 1703 e ss., 2377, 2379 (in attuazione deiprincipi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n.366/01, dal d. lgs.Numero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/202617.1.2003 n.6) nonché 2697, 2699, 2700, 2909 c.c., 12 disp. prel. C.c.,60, 66, 67 c.c. 31 e s.s., 39, 324, 543 e ss., 642 e s.s. c.p.c. e 124 disp.A fronte della indicazione delle numerose norme di legge che siassumono violate, il contenuto della doglianza è estremamente sintetico.In poche righe -pur se con rimando alla articolata narrativa in punto difatto che precede - la ricorrente si lamenta infatti, alla luce deiprofili, aspetti e contenuti puntualmente rappresentati nell’articolatanarrativa in punto di fatto che precede, in ordine al difetto di convocazionedelle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .Anche questo motivo è inammissibile.Il vizio di convocazione/partecipazione all’assemblea fonda un’ipotesidi annullabilità della delibera, che non tutti i condomini ma solo ilcondomino che lo subisce ha diritto a far valere.È infatti orientamento interpretativo consolidato che La mancatacomunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazionedell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comportal'annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che lalegittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degliartt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso,sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, ifatti dai quali l'omessa comunicazione risulti -così Cass. n.6735/2020;Cass. n.10071/2020; Cass. n.28262/2023; Cass. n.2406/2024-. In talsenso depone pure il vigente art. 67, comma 3, disp. att. c.c. - pur nonapplicabile nella specie ratione temporis -, secondo cui, in caso di omessa,tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazioneassembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché nonritualmente convocati.Si aggiunge che, ove la ricorrente avesse voluto rilevare una eventualeincidenza del presunto vizio di comunicazione sulla formazione del quorumNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026-ciò che non sembra emergere dalla lettura dello svolgimento dei processidi primo e di secondo grado-, la regola in tema di impugnazione delladeliberazione dell’assemblea condominiale è che l'onere di provare il viziodi contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui derival'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (Cass. n.3295 del 2023) ; sarebbe stato perciò onere di [OSCURATO:PERSONA], e nondel [OSCURATO:PERSONA], provare il vizio della delibera impugnata derivante da uneventuale carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., alla stregua delvalore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti inrapporto al valore dell’intero edificio -cfr. Cass. 28262/2023, inmotivazione-.4. violazione e falsa applicazione degli art.1105, 1109, 1120, 1121,1129, 1132, 1135, 1136, 1137, 1175, 1176, 1325, 1341, 1345, 1346,1375, 1418, 1421, 1422, 1441, 1442, 2697, 2699, 2700, 2909 c.c.,nonché 12 disp. prel. C.c., 31 e s.s., 39, 324, 543 e ss., 615, 633, 642 es.s. c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. in relazione agli art.360 n.3 e n.5 c.p.c.,quanto alle res iudicatae certificate, n.270/07, 281/07, n.307/07, n.53/08e n.119/2011, tutte, della già sez. dist. di Viareggio del Tribunale di Lucca,nonché n.1068/2006, e n.1882/2018, entrambe della Corte d’Appello disalvi e fermi restando i profili, aspetti e contenuti rappresentati innarrativa, ai fini della duplicazione, per litispendenza e/o continenza, dellepretese creditorie condominiali in ordine agli importi come sopracomplessivamente quantificati in € (2.076,31+1.626,94+12.546,50) =€16.249,75, in dettaglio .Con il motivo in esame, di difficile sintetizzazione, la ricorrentelamenta in sostanza la formazione del bilancio consuntivo 2006 e delbilancio preventivo 2007, oggetto di valutazione assembleare, perché nonavrebbe considerato i crediti della ricorrente, risultanti da sentenzeNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026definitive e/o dall’accordo transattivo, e/o dal diritto di ripetizione diimporti versati oltre il dovuto.Il motivo è infondato.Rispetto al merito delle ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], sia il Giudice di primo grado, sia la Corted’Appello ne hanno conformemente negato l’esistenza, accogliendo ilprimo e confermando la seconda l’accertamento di insussistenza dipretese creditorie della ricorrente verso il [OSCURATO:PERSONA]: il rigettodell’impugnazione della delibera ha comportato altresì la stabilizzazionedei bilanci che ne aveva formato oggetto, anche per le voci a debito dellacondomina ricorrente.La Corte distrettuale ha richiamato le sentenze indicate dallaricorrente, in particolare esaminando la sentenza del Tribunale di Luccan.270/2007 -passata in giudicato-, relativa alla transazione del 6.6.2005intervenuta tra la dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che erastata risolta per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]: ne ha dedottol’insussistenza della pretesa creditoria della ricorrente fondata, appunto,sulla transazione, confermando altresì l’inesistenza di controcrediti diIrene Puccianti verso il [OSCURATO:PERSONA] rilevabili in relazione alla deliberaoggetto di impugnazione (ha escluso, in particolare, che possa essereconsiderata a tal fine la sentenza n.119/2011).Ora, nonostante il richiamo di un numero rilevante di disposizioninormative, dalle argomentazioni difensive della ricorrente non emergonosituazioni di violazione di legge, perché nemmeno si deduce l'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta dedotta in una o più delle -plurime- norme richiamate, ma siallega più propriamente un'erronea ricognizione della effettiva posizionecreditoria di [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], desumibile in tesi dallerisultanze documentali di causa comprensive di sentenze definitive, ovetali risultanze siano interpretate nel senso, ritenuto il solo corretto,Numero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026proposto dalla stessa ricorrente -cfr. Cass. n.3340/2019 e, di recente,Cass. n.7871/2025-: non di esatta interpretazione delle norme si tratta,quindi, ma della interpretazione e valutazione del materiale istruttorio -comprese appunto le richiamate sentenze definitive prodotte comesostegno documentale dell’esistenza di poste creditorie- propria delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. È inammissibilealtresì, nel caso di specie, il sindacato sulla motivazione ex art.360 co 1n.5 c.p.c. -nei limiti individuati da Cass. a SU n.8053/2014 e consolidatinelle pronunce successive- per la pretesa omessa valutazione di fattistorici discussi e affermati decisivi, per il divieto posto dall’art.348 terc.p.c. -applicabile ratione temporis-, che esclude, appunto, la ricorribilitàper cassazione ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. nelle ipotesi di pronunciaconforme in primo e in secondo grado, come nel caso di specie.5. Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.91 e ss. 96, 99, 101, 112, 115,116, 132, 163, 164, 309 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., 2697, 2699, 2700,2909 c.c., 12 disp. prel. C.c., e 124 disp. att. c.p.c. in relazione agliart.360 n.3 e n.5 c.p.c. .La ricorrente contesta la fondatezza della condanna ex art.96 c.p.c.,principalmente per il fatto che [OSCURATO:PERSONA], sua dante causa, nonavrebbe reiterato in giudizio la domanda alla quale si era obbligata arinunciare nell’ambito della transazione, raggiunta con il [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si sarebbe attivata dopo due anni dalla stipula a frontedell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Firenze ha accertato che il Tribunale di Lucca,con sentenza ormai definitiva, ha risolto il contratto di transazioneintervenuto il 6.6.2005 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il dante causa della ricorrenteper inadempimento di quest’ultima: si tratta di circostanza che non puòessere rimessa in discussione.Numero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026Si rileva che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta asalvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecitaed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosaed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestasagendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sélegittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, conconseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Neconsegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamentedeterminata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno,essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla partesoccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza delladomanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza voltaall'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, atitolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria percontrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, lamanifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovverola palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione -cfr.Cass. SU n.22405/2018-.Nel caso di specie, la sussistenza di responsabilità aggravata è stataimputata alla ricorrente per l’accertata inesistenza -all’esito di ognuno deigradi di giudizio di merito- del controcredito fatto valere nei confronti delCodominio, controcredito escluso anche dalle ulteriori successivepronunce prodotte in atti e comportante, per la Corte d’Appello diaggravata anche per il secondo grado di giudizio confermativo del primo.La condanna ex art.96 c.p.c. è supportata da motivazione logica e nonrisulta violativa delle indicazioni interpretative richiamate.La valutazione compiuta dalla Corte d’Appello nell’esercizio correttodelle sue prerogative meritali, sia quanto al motivo di impugnazioneNumero registro generale 21549/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 16458/2026Data pubblicazione 27/05/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla pronuncia risarcitoria operata dal primoGiudice, sia quanto all’applicazione della norma anche in relazione algiudizio di appello, non può essere rivalutata in sede di legittimità.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Non si deve provvedere in punto spese processuali di legittimità,perché il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa