CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 35542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ORDINANZA sul ricorso 3316/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres entante p.t., elett ivamen te domiciliatoin Roma, via Lima 28, presso lo stu dio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- COMUNE di MONTEPAONE, in persona del sindaco p.t., elett ivamen te domiciliatiin Roma, via Tacito 41 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal qualeè rappres entato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1614/2021 de lla Corte d’appello di Catanzaro , pubblicata indata 15.12.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda del Comune di Montepaone, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare, in favore del Comune, a titolo di conguaglio del corrispettivo della concessione del diritto di superficie su alcuni terreni, i maggiori oneri espropriativi risultanti dalla sentenza della Corte d’appello del 2001, passata in giudicato, detratte le somme già versate e quantificate in forza dell’indennità d’espropriazione originariamente determinata in via provvisoria. Al riguardo, il Tribunale osservava che: l’obbligo della suddetta società di corrispondere la somma sostenuta dal comune per l’espropriazione delle aree concesse in superficie derivava dall’art. 35 della l. n. 865/71 e dalle convenzioni inerenti alla concessione del diritto di superficie tra le parti; tale società si era obbligata a pagare al Comune, quale corrispettivo suddetto, le spese sostenute dallo stesso ente per l’esproprio, sia per l’indennità, sia per i maggiori oneri successivamente accertati a seguito di contenzioso o comunque definitivamente determinati. Con sentenza del 2021, la Corte territoriale rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che: era da premettere che la sentenza del 2001 aveva dichiarato inammissibile la domanda di garanzia del Comune nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. poiché nel giudizio d’opposizione alla stima non era introducibile la domanda di rivalsa dell’ente locale, trattandosi di domanda fondata su un titolo diverso che esulava dalla speciale competenza in unico grado della Corte d’appello; le doglianze della società circa la determinazione delle indennità in questione erano infondate, in quanto le parti avevano stipulato una convenzione, ai sensi del predetto art. 35, avente ad oggetto la concessione alla società del diritto di superficie sulle aree site nel Comune, per le quali era stata già avviata la procedura d’esproprio previo deposito dell’indennità provvisoria; tale convenzione poneva a carico della società, quale corrispettivo del diritto di superficie, la somma di lire 88.260.000 per il costo dell’acquisizione delle aree, nonché tutti gli eventuali maggiori oneri scaturenti dall’indennità d’esproprio ritualmente accertati; di conseguenza, la società non poteva sottrarsi all’adempimento degli obblighi assunti con la suddetta convenzione; nel 1997 era stata stipulata altra analoga convenzione tra le parti. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.Il Comune di Montepaone resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’eccezione preliminare di acquies cenza per richiesta rateazione, proposta dal Comune, è del tutto generica. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 35, c.8, lett. a) e c.12, l. n. 865/71, per aver la Corte d’appelloaffermato che tale società, con le convenzioni del 1993 e 1997, si era obbligata a sostenere “tutti gli eventuali maggiori oneri scaturenti dall’indennità d’espropriazione ritualmente accertati”; in particolare, parte ricorrente assume che la Corte territorialeavrebbe errato nel non affermare che alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del solo diritto di superficie, non potevano essere imputati tutti i costi sostenuti dal C omune di Montepaone la cui copertura avrebbe dovuto essere assicurata unitamente ai corrispettivi delle aree cedute in proprietàe, comunque , entro la soglie del 60% dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume.Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla corretta determinazione dei corrispettivi previsti per le concessioni relative alle costruzioni ad edilizia agevolata, effettuata dal Comune sulle aree oggetto di concessione, a norma dell’art. 31, c. 47 ss, l. n. 448/98. Al riguardo, la ricorrente si duole che il giudice d’appello abbiaomesso l’esame di circostante sopravvenute nelle more del giudizio d’appello, in ordine alle convenzioni del 1993 e 1997 attraverso le quali il Comune concedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il solo diritto di superficie e non anche il diritto di proprietà, evidenziando che con delibera del 29.9.2018 lo stesso enteaveva approvato un apposito regolamento che consentiva ai titolari di convenzioni ex l. n. 167/62, di trasformare il diritto di superficie nel diritto di proprietà verso corrispettivo in denaro; tale vendita fu conclusa non con la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva comunque comportato l’incasso per il comune di euro 426.060,84 considerando nel loro insieme le somme versate al momento della sottoscrizione delle convenzioni e quelle versate all’atto della vendita, sicché il versamento delle ulteriori somme richieste dal comune avrebbe comportato un indebito arricchimento dell’ente ai danni della stessa società. La ricorrente lamenta altresì che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della riduzione del 40% dei costi dell’espropriazione, come stabilita dall’art. 37 TU e 5-bis d.l. n. 333 conv. nella l. n. 359/92, mentre le clausole pattizie avrebbero consentito la deroga alle norme citate. Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 art. 5-bis, commi 1 e 2, conv. con mod. nella l. 359/1992 e del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 327 (t.u. espropriazione per pubblica utilità nella versione ratione temporis vigente), art. 37, comma 1, e 56 sulla applicazione alla fattispecie in esame della riduzione del 40%, ex legeprevista sulla determinazione dell’indennità in caso di esproprio, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., sulla sostituzione di diritto di clausole contrattuali in caso di contrasto con norma imperativa. Il ricorso èinammissibile. Il primo motivolamenta la violazione di due principi da osservare per la determinazione dei corrispettivi delle concessioni, ai sensi della citata norma: i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà debbono nel loro insieme assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree;i corrispettivi della concessione in superficie al metro cubo non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume e possono essere dilazionati per un massimo di 15 anni. Taledoglianza è pressoché incomprensibile nel suo contenuto fattuale, riguardando questioni che non risultano dalla sentenza impugnata, senza che venga detto quando e come siano state dedotte e coltivate dal giudice dalla parte ricorrente.Deve dunque ritenersi che il motivo non attinga la ratio decidendirelativa all’obbligo assunto dalla società di pagare i costi dell’acquisizione. Parimenti, il secondo motivo è inammissibile deducendo questione che appare nuova o, comunque, non rilevante, quale il riferimento alla cessione dell’area per cui è causa a terzo soggetto, da cui deriverebbe un indebito a vantaggio del Comune; parimenti a dirsi per il riferimento alla riduzione del 40%. Al riguardo, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo ai fini della corretta applicazione della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art 35, per la determinazione dei corrispettivi previsti per le concessioni relative alle costruzioni ad edilizia agevolata, vale a dire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, effettuata dal Comune di Montepaone sulle aree oggetto di concessione, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi 47 e ss., circostanza dirimente ai fini del giudizio. Con delibera n. 38 del 29.9.2018, il Comune di Montepaone ha approvato un apposito regolamento che consente, ai titolari di convenzioni ex lege 167/19 62, di trasformare il diritto di superficie, sulle aree oggetto di concessione, nel più onerosodiritto di proprietà dietro il pagament o di un corrispettivo in denaro . Vendita poi conclusasi, non con la società [OSCURATO:SOCIETA]. , ma che ha portato ad un incasso per il Comune, secondo relazione tecnica preliminare alla vendita, di €. 426.060,84 e di cui si è necessariamente dovuto fornire prova qua le circostanza sopravvenuta, in sede di comparsa conclusionale, non esaminata dalla Corte di merito. Sul punto, la stess a ricorrent e dice di aver dedotto la circostanza tardivamente (nella conclusionale d’appello), non diceneppure di aver presentato richiesta rituale di remissione in termini; non indica il contenuto dell’atto, oggettivo e soggettivo; non diceneppure la data; non adduce elementi che comprovin o l’incolpevole produzione nei termini prescrittidal c.p.c. Il terzo motivo è del pari inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte territoriale, con riferimento alla domanda subordinata svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del giudizio di primo grado e non esaminata dal giudice di prime cure, nel dichiarare la sussistenza del “del vizio di omessa pronuncia circa la domanda subordinata eccepito in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA].” con la quale aveva chiesto “che venisse negato, nell’ipotesi di accoglimento della domanda dell’Ente municipale, il rimborso per la parte relativa al quaranta per cento dell’importo totale (…) in forza di quanto stabilito dal T.U. sugli espropri ( cfr. atto di appello, pag. 14)”, ha, nel merito, concluso per “la debenza delle somme pretese dal Comune”. In particolare, la Corte ha dapprima richiamato le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate con il Comune secondo cui “resta inteso tra le parti, che saranno a carico della C.G.F. s .r.l. tutti gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla indennità di espropriazione ritualmente accertati”, per poi, su tali basi, concludere che “già alla data di stipula della convenzione la [OSCURATO:SOCIETA]. era pienamente consapevole che i proprietari, rifiutando l’offerta non congrua del Comune, avrebbero ragionevolmente adito l’autorità giudiziaria per la rideterminazione dell’indennità di espropriazione, e che vi era comunque il rischio che l’indennità rideterminata in sede giudiziaria non avrebbe subito alcuna decurtazione del quaranta per cento (come poi effettivamente avvenuto)”, ragion per cui attesa tale consapevolezza, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto circoscrivere la portata delle relative obbligazioni, sottraendosi alla richiesta, da parte del Comune, di essere garantito da ipotetici futuri esborsi in dipendenza della offerta non congrua. Ma avendo la [OSCURATO:SOCIETA]., liberamente, pattuito una clausola siffatta, non può oggi sottrarsi al relativo adempimento. Pertanto, così interpretate le clausole convenzionali suddette, ne discende la debenza delle somme pretese dal Comune(cfr. sentenza, pagg. 7-9). Al riguardo, la ricorrente non fornisce elementi in ordine ai presupposti dell’asserita applicabilità della norma; non si rapporta alla ratio che interpreta clausola e convenzione alla luce della situazione del momento in cui l’offerta era già stata fatta al privato; non dimostra pertanto affatto che l’offerta fosse o meno congrua.Va altresì soggiunto che l’art. 5-bis, c. 1 e 2, d.l. n. 333 conv. nella l. n. 359/92è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltrealla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que