CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35059/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre che prospettate in termini di marcata genericità ( con particolare riguardo alla quarta e alla quinta censura) o di manifesta inconferenza giuridica ( nel sollecitare la riqualificazione ex art 590 bis cp delle lesioni conseguenti alla condotta oppositiva e violenta posta a fondamento della contestata resistenza, sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al dolo della citata resistenza nonche alle valutazioni spese nel negare la non menzione e la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cprilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.M