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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06422/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la quantificazione della pena, la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che la parte del ricorso che censura la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è, altresì, generico tenuto conto che non si confronta con la precisa motivazione della Corte di merito che ha evidenziato le plurime condotte violente poste in essere ai danni del personale di polizia intervenuto per impedire la protrazione di condotte aggressive realizzate essere all'interno di un bus urbano ove infastidiva e minacciava i passeggeri e l'autista; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena, corretti risultano i pertinenti riferimenti ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., mentre esaustiva risulta la motivazione resa in ordine alla recidiva, in ragione dei numerosissimi precedenti penali anche recenti per reati contro il patrimonio e la persona e dell'applicazione della misura di prevenzione aggravata negli ultimi tempi, elementi che rendevano palese l'aumentata pericolosità sociale; che in ordine alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rappresentato l'assenza di elementi positivi da valorizzare, la gravità del fatto espressa in occasione dell'aggressione nei confronti dei militari dopo aver terrorizzato i passeggeri del bus e minacciato l'autista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la quantificazione della pena, la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che la parte del ricorso che censura la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è, altresì, generico tenuto conto che non si confronta con la precisa motivazione della Corte di merito che ha evidenziato le plurime condotte violente poste in essere ai danni del personale di polizia intervenuto per impedire la protrazione di condotte aggressive realizzate essere all'interno di un bus urbano ove infastidiva e minacciava i passeggeri e l'autista; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena, corretti risultano i pertinenti riferimenti ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., mentre esaustiva risulta la motivazione resa in ordine alla recidiva, in ragione dei numerosissimi precedenti penali anche recenti per reati contro il patrimonio e la persona e dell'applicazione della misura di prevenzione aggravata negli ultimi tempi, elementi che rendevano palese l'aumentata pericolosità sociale; che in ordine alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rappresentato l'assenza di elementi positivi da valorizzare, la gravità del fatto espressa in occasione dell'aggressione nei confronti dei militari dopo aver terrorizzato i passeggeri del bus e minacciato l'autista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 06422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris