CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -2026 contro70 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPASQUALE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREDELL'ALPI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1899/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 17/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diRoma, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di CAI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a per l'accertamento del dirittoall'inquadramento nel superiore V livello di cui al CCNL AlitaliaCAI – Sezione C personale di terra con decorrenza sin dalla datadi assunzione (13.1.2009) e la condanna al pagamento delledifferenze retributive (rispetto alla retribuzione percepita conriguardo al VI livello), oltre accessori di legge.2. La Corte ha rilevato che l’interpretazione sistematica delCCNL e, nella specie, degli artt. 10 e 11, porta a ritenere che lavoce “tempi di attestazione” (che prevede una sorta di quasiautomatica progressione in carriera del lavoratore in ragione deltempo trascorso nelle posizioni inferiori) non si riferisce aspecifiche posizioni professionali inquadrate in un determinatolivello (quale il profilo dell’operaio addetto allo svolgimento dimansioni di operatore polivalente di rampa, che costituisce unaesemplificazione di mansioni del V livello) bensì riguarda i soliprestatori d’opera che sono stati legittimamente inquadrati inun livello congruente con le mansioni assegnate.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la societàcon un motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL di settore(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo laCorte territoriale effettuato una interpretazione meramenteNumero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/2026letterale della disposizione negoziale e trascurato Ncuhmeero dli era ccolta generale 12523/2026Data pubblicazione 04/05/2026mansioni di Operatore polivalente di rampa non sono esclusivedel V livello (ma sono proprie anche degli altri livelli inferiori), el’esemplificazione è stata inserita nell’ambito del V livello inossequio alla previsione espressamente inserita dalle partisociali nell’art. 10 in base alla quale “Le esemplificazioni sonoinserite nel livello massimo di attestazione previsto per larelativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo tempi emodalità specificatamente previsti al punto precedente”.2. Il ricorso non è fondato.3. L’art. 10 del CCNL di settore prevede, nella parte dedicataalle declaratorie, che: «I livelli sono definiti dalle declaratorieintese come espressioni del grado di professionalità,intendendosi per tale l’insieme di conoscenze e capacitàprofessionali, preparazione tecnico-professionale e/o procedureformali di verifiche tecnico-professionali, responsabilità edautonomia operativa.Ogni declaratoria e ulteriormente specificata daesemplificazione di posizioni di lavoro per ciascun livello diinquadramento.Le esemplificazioni sono inserite nel livello massimo diraggiungibile secondo tempi e modalità specificamente previstial punto precedente.…».La disposizione inserisce al V livello l’Operatore polivalente dirampa; inoltre, le parti sociali hanno trascritto i “tempi diassegnazione” necessari, per ciascun profilo, per accedere allivello massimo di progressione in carriera, prefigurando – perottenere il V livello – una anzianità di servizio pari a 24 mesi(per accedere al VI livello) e una successiva di 18 mesi (peraccedere al V livello).Numero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/2026In ordine alle declaratorie contrattuali, appartengonoN umaelr o dVi rIa ccolta generale 12523/2026Data pubblicazione 04/05/2026livello (nell’ambito del quale la società aveva inquadrato illavoratore) «i lavoratori che sulla base di disposizioni ricevute,svolgono mansioni di generica preparazione e/o pratica diufficio, tali da richiedere esperienza e preparazioneprofessionale, anche conseguita attraverso tirocinio» eappartengono al V livello «i lavoratori che, sulla base delledisposizioni ricevute e/o nell’ambito di procedure prestabilite,svolgono mansioni di concetto di normale complessità,richiedenti esperienza, preparazione professionale e praticanell’esecuzione di dettagliate istruzioni anche coordinando, concompetenze tecnico pratiche, l’attività di altri lavoratori dicategoria inferiore».4. La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore, prima diessere assunto presso Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.([OSCURATO:DATA_NASCITA]), in qualità di Operatore polivalente di rampa, avevasvolto le medesime mansioni presso la società [OSCURATO:SOCIETA].; è stato, dunque, accertato che illavoratore possedeva “esperienza, preparazione professionale epratica nell’esecuzione di dettagliate istruzioni” necessarie perlo svolgimento di dette mansioni, profili tipici del V livello di cuial CCNL applicato in azienda.5. Ebbene, il tenore testuale del CCNL di settore consente diritenere che sussiste un abbinamento, come specificato dallasentenza impugnata, tra posizioni lavorative e determinatilivelli, con la prefigurazione, altresì, di una determinata (eautomatica) progressione professionale che (sviluppata secondoi “tempi di attestazione” prefigurati dall’art. 10 del CCNL)consente a ciascun lavoratore di pervenire dall’iniziale livello diinquadramento al “livello massimo di attestazione previsto perla relativa posizione di lavoro”. In particolare, secondo ilNumero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/2026meccanismo descritto, nel caso dell’Operatore polivalNeunmteero ddi rai ccolta generale 12523/2026Data pubblicazione 04/05/2026rampa, l’inquadramento iniziale nel VII livello consente – dopoil trascorrere di 24 mesi, per ottenere il riconoscimento del VIlivello, e dopo successivi 18 mesi – di ottenere il riconoscimentodel V livello (considerato “livello massimo” per coloro chesvolgono la mansione di Operatore polivalente di rampa).6. La configurazione del sistema di inquadramento dei lavoratorie di progressione (automatica) in carriera delineata dal CCNLapplicato non preclude, peraltro, in applicazione del principio,dettato dall’art. 2103 c.c., di corrispondenza tra mansioniespletate e livelli/qualifiche contrattuali, di riconoscere – sin dalmomento dell’assunzione – il livello che effettivamentecorrisponde alle mansioni in concreto svolte e allaprofessionalità posseduta. Di conseguenza, nel caso di specie,una volta accertata – da parte del giudice di merito – il possessodei requisiti delineati, dal CCNL applicato, per l’inquadramentonel V livello, correttamente è stato riconosciuto il diritto a talequalifica.7. Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto, pur dovendosirettificare la motivazione della sentenza impugnata nel senso diritenere che l’abbinamento tra posizioni lavorative e determinatilivelli si sviluppa su più livelli e, in particolare, per l’Operatorepolivalente di rampa prevede una progressione di carriera cheparte dal VII livello e si sviluppa (secondo passaggi temporalipredefiniti) sino al V livello, l’accertamento, in fatto, dellemansioni disimpegnate dal Cecere e del possesso dellecompetenze tipiche dei lavoratori inquadrati nel V livello (comeda declaratoria contrattuale) ha correttamente consentito algiudice di merito di riconoscere il livello (superiore) preteso dallavoratore.Numero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/20268. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sNeugmueroo ndi ora ccolta generale 12523/2026Data pubblicazione 04/05/2026il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 28046/2021Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 12523/2026Data pubblicazione 04/05/2026