CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2018
Cassazione n. 30011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6400-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. LSOPLAT20F095M), in proprio e quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), tutti rappresentat i e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro ITALFONDIARIO S.P.A., società con [OSCURATO:PERSONA], soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.), iscritta al n. 32447 dell’Albo degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 106 T.U.B, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] 131, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00399750587, Partita I.V.A. n. 00880671003, società che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., società a responsabilità limitata costituita ai sensie per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in Roma (RM) [OSCURATO:PERSONA] n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14535321005, giusta procura speciale del 01.03.2018, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale di Italfondiario S.p.a. e come tale rappresentante della suddetta società, giusta procura speciale autenticata nelle firme in data 01.07.2020, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovigo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma. - controricorrente - avverso la della sentenza n. 3433/2020, R.G. 3133/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, in data 16/12/2020 e pubblicata in data 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a. -premesso di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei seguenti importi: i)89.984,64 euro (valuta 31.12.2015) in forza del saldo passivo del conto corrente n. 1043639.44, intrattenuto presso la Filiale di Ostiglia (MN); ii) 23.081,41 euro (valuta 17.11.2015), in forza del mancato rientro del prestito agrario n. 2295188,71, concesso in data 19.1.2015 di nominali 22.000,00 euro e rilevato che le obbligazioni assunte dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a. (quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) erano garantite da fideiussione omnibus dalla [OSCURATO:PERSONA] – chiese al Tribunale di Rovigo l’emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., nei confronti d ei predettiLosi Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con decreto datato 31.3.2016 e depositato in data 01.04.2016, il Tribunale di Rovigo accolse il predetto ricorso monitorio , ingiungendo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare immediatamente a [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., in solido tra loro, la somma di € 113.066,05 oltre interessi come da domanda e oltre le spese della procedura d’ingiunzione ed accessori di legge. 3. Con atto di citazione notificato in data 26.05.2016 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero dunque opposizione al predetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a. avanti il Tribunale di Rovigo al fine di dichiarare ed accertare l’infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e conseguentemente dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la violazione degli artt. 6 e 10 della l. n. 3/2012 nonché per la violazione dell’art. 182 bis comma 5 e 6 l.fall. 4. Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a. e dopo che la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata respinta, c on sentenza n. 528/2017 del 05.07.2017 il Tribunale di Rovigo respingeva integralmente l’opposizione interposta dal [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], così confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava, ex art. 96 comma tre, c.p.c. , gli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento del danno infavore della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A. e dunque al pagamento infavore della predetta Banca della somma, equitativamente determinata, di euro 2.000,00, oltre che alla refusione delle spese di lite. 5. Con atto di citazione in appello notificato in data 05.09.2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano pertanto appello avanti la Corte d’Appello di Venezia, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Rovigo, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e per far dichiarare, per l’effetto e in accoglimento dei motivi di impugnazione, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.528/2017 emessa dal Tribunale di Rovigo, in via preliminare, a) la rimessione del la causa in istruttoria, disponendo e autorizzando l'ammissione di c.t.u.contabile volta ad accertare la reale entità dell'eventuale debito nei confronti della Banca da parte degli opponenti nonché la violazione della normativa in materia di anatocismo e usura ex artt.1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108; b) in via principale e nel merito, l’accoglimento del gravame, e dunque la riforma integraledell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, sulla scorta dell'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. per non aver il giudice di prime cure , a norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c., concesso i termini perentori previsti dalla legge, da cui ulteriormente l ’ illegittima condanna ex art. 96 c.p.c.; nonché per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118, 1 comma disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 183 comma 6 c.p.c. data la carenza di motivazione circa la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio; c) l’accertamento dell'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l'effetto, la revoca del la predetta ingiunzione; d)la revoca del la condanna ex art. 96 , comma tre, c . p . c . in quanto determinata dalla mancata concessione dei termini ex art.183 co. 6 c.p.c.in primo grado. 6. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello promosso dagli opponenti con sentenza n. 3133/2017 del 16.12.2020, depositata in cancelleria il 30.12.2020. 6.1 La corte del merito ha ritenuto che: a) il primo motivo di impugnazione – con il quale gli appellanti si erano lamentati della violazione dell’art. 183, 6 comma, c.p.c. e della conseguenziale condanna al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96, 3 comma, c.p.c. –era infondato, in quanto gli opponenti non avevano richiesto la concessione dei predetti termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., né in sede di redazione delle note conclusionali né in quella di precisazione delle conclusioni, adducendo dunque in tal modo la necessità di precisare ovvero di modificare le domande e le eccezioni già proposte, con l’ulteriore conseguenza che, anche ammesso che il giudice di prime cure fosse incorso in un error in procedendo, non concedendo alla prima udienza di trattazione i termini per il deposito delle memorie, la relativa nullità non sarebbe stata comunque tempestivamente eccepita dagli interessati, ai sensi dell’art. 157, 2 comma, c.p.c.; b) non era fondato neanche il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti si erano lamentati che il giudice di prima istanza non avesse motivato il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, posto che correttamente il giudice di primo grado aveva puntualizzato la tardività dei nuovi motivi di impugnazione, non essendo gli stessi stati proposti né nell’atto di citazione né all’udienza di trattazione, ma solo in sede di discussione della causa, e più precisamente nelle note autorizzate depositate in vista della discussione della causa, e non rendendosi in tal modo necessaria alcuna perizia; c) a completamento della motivazione impugnata, occorreva anche aggiungere che: i) l’entità del debito, risultante dagli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, non era stata contestata dagli opponenti nell’atto di citazione e neanche all’udienza di trattazione; ii) quanto all’usura, questione senz’altro rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ed a eventuali nullità negoziali, anch’esse rilevabili dal giudice, non se ne riscontravanola sussistenza in base ai documenti prodotti dalle parti; iii) la commissione non era neanche nulla poiché conforme al disposto di cui all’art. 117 bis t.u.b. (introdottodalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, entrata in vigore il 28 dicembre 2011), il quale prevede la possibilità di pattuire una commissione non superiore alla percentuale massima dello 0,5% della somma messa a disposizione del cliente; iv) con riferimento all’anatocismo, il contratto di apertura di conto corrente, sottoscritto il 22 marzo 2012, prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza distinguere tra quelli attivi e passivi e dunque anche tale clausola era rispettosa della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e dell’art. 120 t.u.b. nella formulazione allora vigente; d) occorreva pertanto confermarsi la condanna inflitta agli opponenti, ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c., avendo agito gli opponenti in mala fede ovvero colpa grave e perché l’unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo da loro tempestivamente proposto era manifestamente infondato per le ragioni esposte dal primo giudice, risultando così evidente l’abuso dello strumento processuale, utilizzato solo per finalità dilatorie. 2. La sentenza, pubblicata il 30.12.2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ITALFONDIARIO S.P.A. ha resistito con controricorso. ITALFONDIARIO S.P.A. hadepositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., “errore di diritto/nullità ” della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 e 111 Cost., degli artt. 112, 115, 116 e 117 nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, per non avere il giudice d’appello riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui non eranostati concessi i termini di cui all’art. 183, sesto comma,c.p.c. 1.1 Il motivo così dedotto è inammissibile perché non censura correttamente la ratio decidendiposta a sostegno del rigetto del primo motivo di gravame. 1.2 Occorre infatti ricordare che la Corte territoriale aveva statuito(cfr. pag. 7 della sentenza), che si trattava comunque di una nullità che avrebbe dovuto essere eccepita nella prima difesa utile, ai sensi dell’art. 157, 2 comma, c.p.c. Orbene, tale ragione decisoria non è stata in alcun modo né impugnata né contestata da parte degli odierni ricorrenti, essendosi limitati gli stessi a riproporre solo gli stessi argomenti già svolti in appello, senza censurare , dunque, detta statuizione. 1.3 I ricorrenti si dolgono infattiche la mancata concessione dei termini per le memorie ex art. 183, sesta comma c.p.c. , avrebbe pregiudicato il loro diritto di difesa in quanto avrebbe impedito la definitiva cristallizzazione del thema decidendume del thema probandum. Ritengono i ricorrenti che “non può che ritenersi viziato, prima, il provvedimento del Giudice adito laddove rispetto agli evidenti elementi fondanti del processo ovvero l’osservanza della cadenza processual-civilistica in uno con le disposizioni costituzionalmente garantite anche con l’art. 101 cost, non ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e di poi la Corte d’Appello sul punto adita immotivamente rigetta l’impugnazione senza invero, neppure debitamente motivare la decisione ovvero in ogni caso fondando il rigetto sull’erroneo ovvero illegittimo assunto che la concessione dei termini per le memorie istruttorie potesse essere sottoposto a valutazione del Giudicante ovvero che in ogni caso gli appellanti avrebbero potuto/dovuto eccepirlo successivamente alla rigettata richiesta” (v.pag. 5 del ricorso).1.4 Orbene, le doglianze così proposte, oltre ad incorrere nella sopra rilevata inammissibilità, si scontrano frontalmente anche con i principi affermati, nella subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui espressamente “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi delcomma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”(Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 7474 del 23/03/2017; v. anche C ass. n. 4767/2016). 1.5 A ciò va aggiunto anche un ulteriore profilo di inammissibilità, come tale discendente anche dalla genericità di formulazione del motivo. Nel caso di specie, iricorrenti lamenta no, infatti, la “violazione del diritto di difesa ovvero delle disposizioni a tutela del contradditorio, dato atto di come, gli odierni ricorrenti, non hanno avuto la possibilità, malgrado la richiesta, di depositare le pedisseque memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, per l’effetto, precisare e/o modificare la domanda mediante puntuali contestazioni in merito” (pag. 7 del ricorso). Si tratta, all’evidenza, di affermazione del tutto generica ed ipotetica, non emergendo dalle stessealcuna concreta lesione del diritto di difesa. 1.6 Lamentano, infine, i ricorrenti, sempre nel primo motivo di ricorso, l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., quanto alla motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul medesimo punto già sopra trattato. Va tuttaviarilevato che già dalla lettura del ricorso introduttivo non emerge in concreto alcun vizio di motivazione “relativo ad un fatto decisivo per il giudizio” posto che la Corte di appello ha adeguatamente argomentato in relazione al rigetto delle doglianze degli appellanti, nei precisi termini riportati nello stesso ricorso per cassazione, senza contare che non risulta, comunque, configurabile in caso di doglianze relative a questioni meramente processuali, qual è quella dedotta dai ricorrenti, la proposizione del vizio motivazionale. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed asserita violazione dell’art.112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,per omessa pronuncia. 2.1 Con riferimento, più in particolare, all’asserita omessa pronuncia, i ricorrenti afferma no che la sentenza della Corte territoriale risult erebbe viziata poiché priva di una concreta motivazione “giacché motivata attraverso un acritico e meramente formale rinvio al presunto errore in procedendo del Giudice di primo grado” (cfr. pag. 8 del ricorso), che darebbe luogo, a detta di parte ricorrente, aduna mancata pronuncia. 2.2 Le doglianze così proposte presentano plurimi profili di inammissibilità. Va infatti ricordato che se è vero che la motivazione deveessere parametrata ai motivi di impugnazione proposti, essendo il giudice d’appello tenuto ad esprimere, in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di gravame, che devono essere sottoposti ad adeguato vaglio critico con l’enunciazione delle ragioni per le quali si ritiene inidoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata; allora risulta altrettanto indiscutibile che, nel caso di specie, il giudice d’appello, a sostegno del rigetto del primo motivo di impugnazione, riferito alla mancata concessione dei termini per le memorie di cui all’art. 183, 6 comma c.p.c., ha provveduto a riesaminare i fatti oggetto del giudizio (cfr. pag. 6 della sentenza) e solo all’esito del riesame relativo al merito della vicenda ha osservato che la nullità non era stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata, richiamando l’art. 157 comma 2 c.c. a sostegno della propria motivazione erespingendo di conseguenza l’impugnazione in quanto tardiva. Ne consegue che la motivazioneimpugnata, sebbene richiami in parte quanto statuito dal giudice di prime cure, ha un suo autonomo fondamento logico ed esprime chiaramente le ragioni della conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo.2.3 A ciò va comunque aggiunto che la doglianza si presenta solo genericamente formulata, non specificando quali fossero le domande sulle quali il giudice del merito non si sarebbe pronunciato, così incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. Secondo i ricorrenti, nell’esaminare l’atto di citazione in appello, la Corte lagunare non avrebbe speso una parola rispetto alla domanda relativa all’inesistenza e/o nullità e/o illegittimità e/o assenza di efficacia del decreto ingiuntivo opposto e laconseguente revoca dello stesso, limitandosi tuttavia ad affermare che “il Giudice di appello, attraverso l’impugnato rigetto, non si sia pronunciato nel merito della vicenda così venendo a creare un vulnus in merito a questioni di rilevante importanza” (cfr. pag. 10, ricorso). Risulta dunque evidente la genericità ed il difetto di autosufficienza della doglianza qui in esame. Sul punto va infatti ricordato che in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 ; n . 11738 del 2016 ). 2.4 Occorre, da ultimo evidenziare, che dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di appello ha condotto un’ approfondita disamina delle questioni dedotte da controparte, relativamente alla mancata motivazione in punto di rigetto della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, nonché l’esame nel merito delle altre questioni dedotte,le quali, inoltre, non sono state neanche impugnate dai ricorrenti, costituendo le stesse altrettante rationes decidendi non impugnate e da solo idonee a sostenere argomentativamente la sentenza impugnata. 2.4 Quanto, poi,alla richiesta di revoca della condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c., confermata dal giudice d’appello, non è datoravvisare nessun vizio di omessa pronuncia, atteso che la motivazione espressa dalla Corte d’appello sul punto è stata chiaramente riformulata rispetto alla sentenza di primo grado, erisulta, peraltro, anche evidente il percorso logico - giuridico seguito per pervenire alla conferma della condanna disposta nei confronti degli odierni ricorrenti. La Corte di merito ha infatti confermato quanto deciso in primo grado, stante l’abuso dello strumento processuale per aver [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sviluppato in sede di note conclusive nuovi motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, al solo fine di ritardarela decisione della lite e in totale spregio delle preclusioni processuali. Alla luce di tali rilievi, è evidente che non può considerarsi affetta da nullità la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia per omessa pronuncia, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist