CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'ad, 385 cod. pen., stante l'assenza di prova dell'allontanamento dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con riferimento ai precedenti penali di Mohammed (si veda, in particolare, pag. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA];e e nsore [OSCURATO:PERSONA] id