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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 36563/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; visto l'atto di rinuncia al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal Procuratore speciale dello stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 07/05/2025, con la quale veniva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, a suo tempo disposta in sostituzione della misura della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.Con un primo motivo di ricorso è stato chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata perché adottata in violazione di legge e con un evidente vizio della motivazione in relazione all’art. 276, comma 1-bis, cod. proc.pen.; la motivazione del Tribunale sul punto è sostanzialmente apodittica, oltre che apparente, essendosi limitato ad una constatazione solo formale della violazione, senza verificare l’effettiva pericolosità conseguente alla visita posta in essere quotidianamente dal nipote al Nonno; le dichiarazioni rese dal nipote omonimo del ricorrente non potevano essere in tal senso essere ritenute sufficienti; tale condotta non poteva in alcun modo essere ritenuta una trasgressione sia in relazione al rapporto di affetto ricorrente tra nonno e nipote che in considerazione della appartenenza formale del nipote al nucleo familiare del ricorrente; inoltre non era stata in alcun modo riscontrata la circostanza secondo la quale una tale frequentazione poteva ritenersi sintomatica della volontà di trasmettere all’esterno eventuali messaggi e direttive del ricorrente.

Inoltre, il Tribunale aveva totalmente omesso di fornire una motivazione effettiva quanto alla necessità e proporzionalità dell’adeguamento. 4.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla valutazione delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente incompatibilità con il regime carcerario in relazione agli artt. 275, comma 4 e 4-bis, 283, comma 2, 299 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 32 Cost.; nonostante la attestazione in sede di perizia della attuale incompatibilità a causa delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, il Tribunale confermava l’aggravamento disposto senza confrontarsi adeguatamente con l’accertamento peritale disposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2.In data 15/09/2025 il ricorrente, per mezzo del proprio procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilita, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, nel caso di specie a mezzo del procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01).

Si deve inoltre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non e correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01). 3.Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ai sensi dell’art. 616 od. proc. pen. in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilita del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; visto l'atto di rinuncia al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal Procuratore speciale dello stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 07/05/2025, con la quale veniva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, a suo tempo disposta in sostituzione della misura della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.Con un primo motivo di ricorso è stato chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata perché adottata in violazione di legge e con un evidente vizio della motivazione in relazione all’art. 276, comma 1-bis, cod. proc.pen.; la motivazione del Tribunale sul punto è sostanzialmente apodittica, oltre che apparente, essendosi limitato ad una constatazione solo formale della violazione, senza verificare l’effettiva pericolosità conseguente alla visita posta in essere quotidianamente dal nipote al Nonno; le dichiarazioni rese dal nipote omonimo del ricorrente non potevano essere in tal senso essere ritenute sufficienti; tale condotta non poteva in alcun modo essere ritenuta una trasgressione sia in relazione al rapporto di affetto ricorrente tra nonno e nipote che in considerazione della appartenenza formale del nipote al nucleo familiare del ricorrente; inoltre non era stata in alcun modo riscontrata la circostanza secondo la quale una tale frequentazione poteva ritenersi sintomatica della volontà di trasmettere all’esterno eventuali messaggi e direttive del ricorrente. Inoltre, il Tribunale aveva totalmente omesso di fornire una motivazione effettiva quanto alla necessità e proporzionalità dell’adeguamento. 4.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla valutazione delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente incompatibilità con il regime carcerario in relazione agli artt. 275, comma 4 e 4-bis, 283, comma 2, 299 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 32 Cost.; nonostante la attestazione in sede di perizia della attuale incompatibilità a causa delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, il Tribunale confermava l’aggravamento disposto senza confrontarsi adeguatamente con l’accertamento peritale disposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2.In data 15/09/2025 il ricorrente, per mezzo del proprio procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilita, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, nel caso di specie a mezzo del procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01). Si deve inoltre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non e correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01). 3.Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ai sensi dell’art. 616 od. proc. pen. in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilita del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo
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