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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07321/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del 1 febbraio 2014 del Tribunale di Foggia, escludendo la continuazione interna ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo A) e rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione e in euro 8.200,00 di multa, dopo aver confermato - per quanto qui rileva - la responsabilità penale dell'imputato - per i reati di cui al capo A), artt.81 e 337 cod. pen.; al capo B), art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - a lui contestati per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, opposto attiva resistenza al controllo dei militari operanti che gli avevano intimato l'alt con i dispositivi luminosi ed acustici, mediante fuga a bordo di un autoveicolo, creando concreto pericolo per l'incolumità fisica dei militari intervenuti e di tutti gli altri utenti della strada, e perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, due flaconcini di un farmaco contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a grammi 9,6, che l'imputato stesso lanciava dal finestrino dell'autovettura durante la fuga, al fine di disfarsene.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo il vizio della motivazione, in ordine alla mancanza di prova della riconducibilità al medesimo della sostanza stupefacente, rivenuta sul ciglio della strada, e della destinazione della stessa alla finalità di spaccio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché formulato in termini generici e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni.

La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado.

In particolare, quanto alla contestata riconducibilità all'imputato della sostanza stupefacente, la Corte d'appello ha evidenziato, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, che - alla luce dei chiari rilievi effettuati dai militari verbalizzati, i quali notarono lo stesso imputato, durante la fuga, nell'atto di lanciare dal finestrino dell'autovettura i due flaconcini del farmaco con lo stupefacente - non residua alcun dubbio sulla proprietà in capo all'imputato della sostanza stupefacente ritrovata sul ciglio della strada.

Inoltre, la Corte territoriale evidenzia, a sostegno della destinazione dello stupefacente all'illecita cessione a terzi, molteplici elementi univoci, quali: a) le specifiche modalità di occultamento della sostanza, contenuta in flaconcini di un famraco; b) il modo con cui l'imputato tentava di disfarsi della stessa, lanciandola dal finestrino dell'autovettura durante la fuga dai militari; c) la quantità dello stupefacente e le modalità di presentazione; d) le circostanze che precedettero la fuga dell'imputato e il suo contatto con un'altra autovettura in zona scarsamente frequentata in orario serale.

Infine, la Corte d'appello ha correttamente osservato che la prova della destinazione all'esclusivo uso personale, nel caso in esame, non viene neppure allegata dall'imputato.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 clIZIM 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del 1 febbraio 2014 del Tribunale di Foggia, escludendo la continuazione interna ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo A) e rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione e in euro 8.200,00 di multa, dopo aver confermato - per quanto qui rileva - la responsabilità penale dell'imputato - per i reati di cui al capo A), artt.81 e 337 cod. pen.; al capo B), art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - a lui contestati per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, opposto attiva resistenza al controllo dei militari operanti che gli avevano intimato l'alt con i dispositivi luminosi ed acustici, mediante fuga a bordo di un autoveicolo, creando concreto pericolo per l'incolumità fisica dei militari intervenuti e di tutti gli altri utenti della strada, e perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, due flaconcini di un farmaco contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a grammi 9,6, che l'imputato stesso lanciava dal finestrino dell'autovettura durante la fuga, al fine di disfarsene. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo il vizio della motivazione, in ordine alla mancanza di prova della riconducibilità al medesimo della sostanza stupefacente, rivenuta sul ciglio della strada, e della destinazione della stessa alla finalità di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché formulato in termini generici e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. In particolare, quanto alla contestata riconducibilità all'imputato della sostanza stupefacente, la Corte d'appello ha evidenziato, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, che - alla luce dei chiari rilievi effettuati dai militari verbalizzati, i quali notarono lo stesso imputato, durante la fuga, nell'atto di lanciare dal finestrino dell'autovettura i due flaconcini del farmaco con lo stupefacente - non residua alcun dubbio sulla proprietà in capo all'imputato della sostanza stupefacente ritrovata sul ciglio della strada. Inoltre, la Corte territoriale evidenzia, a sostegno della destinazione dello stupefacente all'illecita cessione a terzi, molteplici elementi univoci, quali: a) le specifiche modalità di occultamento della sostanza, contenuta in flaconcini di un famraco; b) il modo con cui l'imputato tentava di disfarsi della stessa, lanciandola dal finestrino dell'autovettura durante la fuga dai militari; c) la quantità dello stupefacente e le modalità di presentazione; d) le circostanze che precedettero la fuga dell'imputato e il suo contatto con un'altra autovettura in zona scarsamente frequentata in orario serale. Infine, la Corte d'appello ha correttamente osservato che la prova della destinazione all'esclusivo uso personale, nel caso in esame, non viene neppure allegata dall'imputato. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 clIZIM 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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