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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25647/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 1 luglio 2019, assolveva ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., previa riqualificazione nella forma tentata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata la corte di appello, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamata, ha correttamente individuato il reato di cui all'imputazione nella condotta del prevenuto di alterazione dell'apparecchio, trasformato da mero videogioco a slot machine, rinvenendo nell'elusione del pagamento delle imposte l'ingiusto profitto richiesto dalla norma incriminatrice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 1 luglio 2019, assolveva ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., previa riqualificazione nella forma tentata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata la corte di appello, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamata, ha correttamente individuato il reato di cui all'imputazione nella condotta del prevenuto di alterazione dell'apparecchio, trasformato da mero videogioco a slot machine, rinvenendo nell'elusione del pagamento delle imposte l'ingiusto profitto richiesto dalla norma incriminatrice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris