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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36328/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 03 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di. identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato plurimi coefficienti, quali, il numero di dosi vendute, il numero degli acquirenti ed il periodo di tempo in cui si è svolta l'attività, inclusi i fatti che, pur dichiarati improcedibili, complessivamente davano conto della non occasionalità dell'attività di spaccio in ordine alla quale è intervenuta condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 03 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di. identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato plurimi coefficienti, quali, il numero di dosi vendute, il numero degli acquirenti ed il periodo di tempo in cui si è svolta l'attività, inclusi i fatti che, pur dichiarati improcedibili, complessivamente davano conto della non occasionalità dell'attività di spaccio in ordine alla quale è intervenuta condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/
Sentenza Cassazione n. 36328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris