CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; kr,r- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 6 ottobre 2022, annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per tentata estorsione, la misura dell'obbligo di presentazione alla PG: l'ipotesi accusatoria era che il Sindaco del Comune di Rivisondoli, Iarussi, il vice sindaco [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], legale del comune, avessero tentato di estorcere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una somma ricompresa tra C 15.000,00 ed C 19.000,00 con la minaccia di far demolire la scala di accesso alle loro unità immobiliari e di non concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico su cui poggiava la scala di accesso alle abitazioni; il Comune di Rivisondoli aveva già emesso nel 2015 l'ordinanza di demolizione della scala predetta e proprio dal pregresso posizionamento della scala era scaturito un processo penale all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.; la vicenda oggetto della incolpazione provvisoria si collocava in questo contesto e si articolava in due incontri, sollecitati da [OSCURATO:PERSONA], desiderosa di trovare una soluzione bonaria con il Comune in vista dell'udienza dinanzi al TAR, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera comunale con cui l'ente pubblico aveva rigettato un progetto di trattativa avanzato dalle Fonsmorti; nell'ambito di detti incontri, sia [OSCURATO:PERSONA] che Iarussi si erano detti disponibili a valutare una soluzione transattiva da portare all'approvazione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA], previo pagamento da parte dei privati delle spese legali sostenute dal Comune per i giudizi penali ed amministrativi della scala in questione, spese quantificate in C 19.838,01 sulla base delle fatture emesse dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona osservando che il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto: 1.1.1 la richiesta degli indagati era successiva a pregresse trattative svanite per mancato accordo dei privati: sul punto rileva che la trattativa riguardava i soggetti interessati all'accesso all'edificio in comproprietà e gli organi comunali, per cui non si comprendeva perché fossero presenti agli incontri il vice sindaco e l'avvocato del Comune; la circostanza era comunque non dirimente perché era evidente che gli indagati si erano approfittati di una circostanza meramente casuale per indirizzare alle persone offese le proprie richieste indebite: 1.1.2 la richiesta era finalizzata a recuperare esattamente le somme corrisposte dal Comune all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; sul punto rileva che gli indagati avevano chiesto somme anche a soggetti estranei rispetto alla condanna kr' definitiva in sede penale, che aveva riguardato la sola [OSCURATO:PERSONA], e comunque le somme richieste erano sproporzionate rispetto a quelle liquidate; 1.1.3 la richiesta era finalizzata ad evitare la contestazione del danno erariale: sul punto rileva che la scelta di un Comune di impegnare ingenti somme di denaro a favore di un legale (moglie di soggetto che dapprima era Consigliere [OSCURATO:PERSONA] del medesimo Comune e poi Sindaco) non poteva giustificare la minaccia di esercizio di poteri discrezionali spettanti peraltro al Consiglio [OSCURATO:PERSONA] e non al Sindaco al fine di riscuotere un credito; inoltre, gli indagati si erano detti disposti a non richiedere i soldi per l'occupazione del suolo pubblico su cui insisteva la scala contesa, così dimostrandosi non preoccupati dell'eventuale contestazione di un danno erariale; 1.1.4 in base alle affermazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il denaro eventualmente corrisposto sarebbe transitato per le casse comunali perché il fine era evitare il danno erariale; sul punto rileva che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era titolata a partecipare all'incontro perché moglie del [OSCURATO:PERSONA] e quindi in conflitto di interessi, che la richiesta era indirizzata anche a chi non era stato condannato in sede penale, e che non erano stati definiti i dettagli del pagamento, quindi non era possibile affermare che le somme richieste alle persone offese sarebbero transitate nelle casse comunali; 1.1.5 l'incontro si era svolto presso la sala consiliare alla presenza di altri consiglieri, circostanza che impedirebbe la commissione di altri illeciti; sul punto rileva che la circostanza era affermata dagli indagati e che comunque si poteva trattare di soggetti "vicini" al Sindaco; che la scelta del luogo della sala consiliare appariva in linea con la strategia degli indagati di camuffare come debita una richiesta di denaro indebita; che il primo dei tre incontri tra alcune delle persone offese e il [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto presso un Hotel, sede evidentemente non adatta ad un incontro tra cittadini ed un pubblico amministratore. Il Pubblico Ministero evidenzia quindi che erano presenti tutti gli elementi caratterizzanti il delitto di tentata estorsione, e cioè l'elemento materiale della minaccia e della tentata costrizione (il mancato rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o la messa in esecuzione dell'ordinanza di demolizione qualora le persone offese non avessero pagato spese legali per una somma compresa tra 15.000,00 e 20.000,00 euro circa) e la natura ingiusta del profitto chiesto agli indagarti (le somme richieste erano esorbitanti e non vi era giustificazione contabile per le stesse). 1.2 II Pubblico Ministero lamenta l'apparenza della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo considerato il Tribunale che sussisteva il pericolo di inquinamento probatorio, ben potendo gli indagati promettere il mantenimento della scala contesa in cambio di un ridimensionamento delle accuse, e che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano pendenti diversi procedimenti penali; contesta anche la motivazione sulla adeguatezza della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, i motivi di ricorso del Pubblico Ministero attengono tutti al merito della vicenda, e quindi pretendono di operare una inammissibile rivalutazione degli elementi considerati dal Tribunale, che ha espresso una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, e quindi immune da censure (si veda in particolare la motivazione contenuta alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma sempli