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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 16366/2026

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so la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria scritta depositata;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Varese, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione av-verso la sentenza, emessa in data 12 settembre 2025, con la quale la Corte diappello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Giudice per le indagini pre-liminari del Tribunale di Varese in data 28 febbraio 2024, che aveva condannato iricorrenti, all’esito di giudizio abbreviato (condizionato all’esame del consulenteper il [OSCURATO:PERSONA]) alla pena, rispettivamente, di anni uno, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento della circostanze at-tenuanti generiche, per [OSCURATO:PERSONA], e alla pena, tenuto conto della recidiva contestata,di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA].A entrambi i ricorrenti è contestato il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309: al primo, per detenzione illecita di 641 g hashish e 414,38g di marijuana (da cui erano ricavabili 3402 dosi singole); al secondo, di 3 kg dimarijuana (da cui erano ricavabili 954,2 dosi singole).2.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,è affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione diresponsabilità per i reperti M e N.Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia attributo rilevanzapenale alla detenzione di tali reperti, corrispondenti alla ottava e nona ipotesi dellarubrica accusatoria (rispettivamente 383,64 g e 71,495 g), che contenevano unvalore di THC irrisorio, in assenza di un accertamento in concreto della offensivitàdella condotta, richiamando illegittimamente e illogicamente il quantitativo d stu-pefacente complessivamente detenuto.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo,in relazione all’affermazione di responsabilità per i reperti M e N.Si lamenta che la Corte di appello abbia illogicamente escluso la plausibilitàdella ricostruzione difensiva alternativa che il ricorrente avesse detenuto quellostupefacente nella convinzione che si trattasse di sostanza in libero commercio,nonostante la stessa trovasse conforto nella differente tipologia di tali reperti ri-spetto agli altri.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione di legge, con riferimento alla mancata qualificazione della condottanella ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si lamenta che, nel negare la ravvisabilità della ipotesi di lieve entità, laCorte abbia valorizzato solo il dato relativo alla quantità e varietà della sostanzastupefacente, tralasciando di considerare, nella doverosa necessità di procedere auna valutazione complessiva del fatto, lo stato di tossicodipendenza dell’imputatoe, quindi, la destinazione di una parte della droga al consumo personale, tanto piùche dagli atti non emergeva alcun episodio di vendita, fatta eccezione per quelleammesse dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver ceduto piccole quantità adamici, gratuitamente o a prezzo di costo.2.4.

Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art.62, comma 1, n. 4, cod. pen., esclusa dalla Corte di appello in ragione di unavalutazione prognostica incentrata solo sull’acquisto e sulla detenzione dello stu-pefacente.2.5.

Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen., in relazionealla determinazione del trattamento sanzionatorio.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto tale doglianza inammissi-bile in quanto non sorretta da motivazione specifica, nonostante fosse stata rap-presentato che la pena base era stata determinata in misura largamente superioreal minimo edittale e che tale rilievo dovesse essere letto alla luce di tutti i prece-denti motivi di appello, con cui erano stati evidenziati numerosi elementi valutabiliex art. 133 cod. pen., quali la modestissima concentrazione di THC in due deicampioni più consistenti sotto il profilo ponderale, la destinazione a uso personaledi una parte dello stupefacente, l’assenza di prova che le cessioni fossero avvenutea titolo oneroso.3.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, èaffidato a un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 14 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192,533 e 546 cod. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in punto di efficaciadrogante dei prodotti in sequestro.Si sostiene che entrambi i giudici di merito non abbiano fornito un’adeguataspiegazione della sussistenza di tale elemento costitutivo del reato, e, nello speci-fico, non abbiano chiarito, secondo i parametri della prova scientifica, le ragioniper le quali la droga in sequestro, nonostante il basso contenuto di THC, fosseidoneo a influenzare l’attività neuropsichica del consumatore, valorizzando a talfine dati equivoci, quali il quantitativo consistente di infiorescenze nella disponibi-lità dell’imputato, la destinazione della droga alla commercializzazione, l’amplifi-cazione degli effetti stupefacenti determinati dalla commistione dei reperti conbasso livello di THC con altri della stessa partita dotati di un THC più elevato.4.

Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenzaimpugnata.5.

Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo l’inammissibilità dientrambi i ricorsi.6.

Alla pubblica udienza, con trattazione orale, richiesta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno ri-gettati, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo del ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo del ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA], afferenti a tematiche analoghe, che investono l’efficacia dro-gante dello stupefacente e l’offensività della condotta, scrutinabili congiunta-mente, sono infondati.2.1.

I giudici di merito, le cui sentenze conformi possono essere lette con-giuntamente, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenutala Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light, hannoespresso una valutazione sulla configurabilità dei reati, rispettivamente ascritti airicorrenti, non censurabile, sia pure con le precisazioni di cui si dirà.2.2.

È stato affermato, invero, dalle Sezioni unite di questa Corte che lacessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivatidella coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina,integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che taliderivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo ilprincipio di offensività (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956- 01).

Le Sezioni unite hanno, in particolare, affrontato il tema delle soglie di per-centuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine dellaliceità della commercializzazione dei suddetti prodotti.

Venivano in considerazione,cioè, i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 perla coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, purimpiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineatadalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere,nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 percento, ovvero superiore a tale limite massimo.

Il comma 5 stabilisce, invero, che,nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che harispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; e il comma 7, nel prevedere lapossibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni dicanapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge,presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anchein tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Secondo le Sezioni unite,erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine diaffermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione dellacannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 percento.

Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati,diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73,commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alleconcentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.

Né potevavenire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cuiall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera:già, infatti, le Sezioni unite avevano in precedenza affermato che quel che rilevaè soltanto che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzionedello stupefacente (Sez.

U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856) e cheè quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività dellacondotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez.U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 - 01).

Nel solco di tali principi,la cui validità non è toccata dalle successive modifiche alla legge n. 242 del 2016introdotte dal decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno2025, n. 80, che hanno limitato le finalità per le quali è autorizzata la coltivazionedella canapa, si è affermato che, nell'ambito delle condotte di cessione di sostanzestupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificarenon è solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensìl'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (inquesto senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976 - 01):con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 èconfigurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M.11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi disostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in ma-niera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del09/10/2014, Aiman, Rv. 261160 - 01).

Si è ulteriormente chiarito al riguardo chela condotta è «inoffensiva» soltanto se essa è priva della concreta attitudine adesercitare, anche in misura assai limitata, minima, l'effetto psicotropo evocatodall’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Esulano, quindi, dalla sfera dell'illecito solole condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla pre-senza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, lamodificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; per converso, anche dosiinferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame (Sez.4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258095 – 01; Sez. 4, n. 21814 del12/05/2010, Renna, Rv. 247478 - 01).2.3.

Declinati i canoni esegetici applicabili al caso in esame, va rilevato, conriguardo alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale, dopo aver escluso chela detenzione della droga da parte del ricorrente fosse assimilabile a un’ipotesi dicoltivazione lecita di canapa sativa, di talché era del tutto irrilevante che la quan-tificazione del livello di THC si ponesse entro il limite consentito per la liceità ditale attività, ha evidenziato che i reperti di cui alle lettere M e N contenevano unapprezzabile quantitativo di THC superiore allo 0,5%.

La Corte ha, inoltre, osser-vato che il quantitativo di sostanza detenuta, da cui erano ricavabili oltre 3400dosi destinate alla vendita, erano ostativi alla possibilità di escludere la portataoffensiva della condotta; che gli altri reperti, contenenti una maggiore concentra-zione di THC, erano idonei ad amplificare gli effetti psicotropi anche dei reperti Me N, stante la concreta possibilità di commistione tra gli stessi; che la sostanza sipresentava frazionata e confezionata, pronta per la vendita; che erano stati se-questrati un bilancino di precisione, dei coltelli riportanti evidenti tracce della so-stanza; che il ricorrente deteneva anche 641 grammi di hashish; che erano statiaccertati contatti stabili con fornitori, anche a livello internazionale, tramite l'usodi canali social e simili.Nonostante l’erroneo e inconferente riferimento alla possibilità di commi-stione delle sostanze, volto a valorizzare una sorta di «principio attivo medio»incompatibile con la parcellizzazione delle sostanze oggetto di contestazione, ilpercorso logico giuridico dei giudici di appello risulta razionale e conforme ai prin-cipi sopra evidenziati, nella misura in cui richiama gli esiti della prova scientificaacquisita, rappresentata dall’accertamento tecnico espletato dal consulente delP.M., non contestato dal ricorrente, che aveva stabilito che dal reperto M fosseroricavabili 4,606 g di principio attivo e dal reperto N 0,643 g; non vi è quindi alcundubbio in ordine alla capacità del quantitativo presente nel materiale in sequestrodi produrre gli effetti di alterazione neuropsichica richiesti dalla norma sopra indi-cata; conclusione che risulta corroborata, nel ragionamento in tali termini condi-visibile, della destinazione dello stesso alla cessione a terzi.2.4.

Identiche considerazioni vanno effettuate con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito hanno, innanzitutto, escluso un'attività di coltivazione di-retta della canapa sativa, per gli scopi leciti declinati dalla normativa di settore, inragione del notevole dato ponderale della sostanza e del confezionamento dellamarijuana all'interno di una pluralità di contenitori, in vetro, plastica o buste dicellophane sigillate, in quantità differenziate, rappresentate da infiorescenze.

LaCorte d'appello ha aggiunto altre considerazioni a rafforzare la conclusione delprimo giudice: - il celere deterioramento a cui sono esposte le infiorescenze, in-compatibile con una destinazione a uso di coltivazione; - l'assenza di una realebilità di quasi 1000 dosi di marijuana cedibili sul mercato e pronte allo spaccio.Il tema della concreta efficacia drogante della sostanza detenuta, in presenzadi un principio attivo dello 0,3% e dello 0,6% nella maggior parte dei campioni,viene affrontato a pagina 10 della sentenza di primo grado, e ribadito dalla Cortedi appello sulla base di una serie di argomenti: - la quantità davvero consistentedi infiorescenze per un peso superiore ai 3 kg, che avrebbe consentito un consumoaumentato agli acquirenti proprio per la quantità di infiorescenze a disposizione,reso manifesto dai quantitativi confezionati; - il più che apprezzabile valore diconcentrazione di THC in almeno tre casi superiore alla soglia dello 0,6% (rispet-tivamente 0,71%, 0,83% e 2,5% nei reperti 4 c, 6 e 8), che avrebbe consentitoeffetti droganti più intensi mediante la miscelazione; - la destinazione alla venditadella sostanza e la inadeguatezza della documentazione circa la liceità dell'attivitàdi coltivatore; - il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un tumbler, stru-menti destinati alla pesatura e al riparto della sostanza vegetale essiccata, fre-quentemente utilizzati nell'attività di spaccio al dettaglio.Anche in questo caso, al netto delle valutazioni che investono il complessivoquantitativo di droga in sequestro, la motivazione sull’efficacia drogante e, quindi,sull’offensività di ogni singola condotta contestata è stata dai giudici di meritorazionalmente ancorata alle risultanze dell’accertamento tecnico espletato dal con-sulente del P.M. (i cui valori non erano contestati dal consulente della difesa), cheaveva consentito per ogni campione esaminato di rilevare la presenza di principio3.

Il secondo motivo di ricorso, proposto dallo [OSCURATO:PERSONA], afferente alla sussi-stenza dell’elemento soggettivo in relazione alla detenzione dei reperti M e N, è,del tutto, generico.Entrambi i giudici di merito hanno disatteso le prospettazioni difensive conargomentazioni persuasive e prive di vizi logici, evidenziando come le stesse fos-sero il frutto di una visione parcellizzata della vicenda che non teneva conto nédella complessiva quantità di droga detenuta dall’imputato, né del contesto con-creto del suo ritrovamento (modalità di frazionamento e confezionamento, unita-mente alla presenza di un bilancino e di coltelli riportanti evidenti tracce), univo-camente dimostrativi dello svolgimento di un’attività di spaccio volontaria e con-sapevole.Di contro, le censure del ricorrente risultano reiterative dei motivi di gra-vame, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base della deci-sione.4.

Il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quali-ficazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in punto di denegata derubricazione deldelitto per cui vi è stata condanna, assumendo che nella decisione della Corteterritoriale era stata esclusa la riqualificazione, invocata con l'atto di appello, senzavalutare congruamente lo stato di tossicodipendenza dello [OSCURATO:PERSONA] e il mancato ac-certamento di episodi di vendita, al di là di quelli confessati dall’imputato, cheaveva parlato di cessioni a titolo gratuito o a prezzo di costo.Si osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,nella sentenza della Corte di appello di Milano − che, in parte qua, conferma ladecisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scrutinata congiuntamente aessa − sono esposte, in maniera puntuale e nient'affatto illogica, le ragioni ostativealla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richiesti, essendosi chiarito che,pur tenendo conto dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della destina-zione di parte della sostanza al consumo personale, impedivano, in radice, l'effet-tuazione dell'invocata derubricazione il cospicuo dato ponderale, la diversa naturadegli stupefacenti rinvenuti, la diversificazione delle confezioni, già espressivadella destinazione alla vendita, la presenza della strumentazione adatta alla pesa-tura e al frazionamento delle droghe, l'accertamento dei contatti per l’approvvi-gionamento, anche ricorrendo a fonti internazionali, a riprova del suo stabile inse-rimento in un mercato di acquisto e rivendita degli stupefacenti tutt’altro che esi-guo.Tali argomentazioni risultano in linea con l'interpretazione della disposizione,in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte chia-rito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'a-deguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circo-stanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado dipurezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai prin-cipi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01).

E' necessario, cioè, che laqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 co-stituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fattorilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che talepercorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione,dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamenterilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservatasolo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018,Murolo, Rv. 274076 - 01).I giudici di appello hanno dimostrato di aver valutato congruamente i plurimie variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entitàsulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormentesignificativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.Di contro, le censure del ricorrente risultano ancora una volta generiche, inquanto meramente reiterative dei motivi di appello, senza un confronto critico conle ragioni poste alla base della decisione ovvero volte a sollecitare una diversainterpretazione dei fatti, non consentita in questa sede.5.

Generico risulta anche il quarto motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA], con cui silamenta il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.5.1.

Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito,nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circo-stanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalorecomplessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perse-guito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato− fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto dilieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 −, deve rivelare una parti-colare modestia, «tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio pa-trimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conse-guito», all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità epregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr.Sez.

U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01).5.2.

In coerenza con tali principi, i giudici di merito hanno fondato il diniegodell'attenuante invocata dalla difesa sulla rilevanza rivestita dal cospicuo quanti-tativo di stupefacente detenuto e dalla capacità organizzativa del ricorrente, conparticolare attenzione agli accertati e stabili legami con fornitori stranieri e alladisponibilità di risorse finanziarie certamente provenienti dalla illecita attività dispaccio, considerando che il Nasti era disoccupato e aveva affermato di aver, pochigiorni prima dell'arresto, acquistato 200 g di hashish al prezzo di 850,00 euro.Il ragionamento dei giudici di merito, con cui il ricorrente non si confronta,evidenzia, quindi, senza fratture logiche, come la condotta del ricorrente, com-plessivamente valutata, fosse proiettata al conseguimento di un lucro che, in ra-gione delle concrete modalità operative, era idoneo a tramutarsi in un guadagnoniente affatto marginale, estraneo all’ambito di operatività dell’invocata atte-nuante.6.

Il quinto motivo del ricorso proposto dal Nasti è aspecifico, in quanto de-dotto in violazione della particolare disciplina dettata dall'art. 581 cod. proc. pen.circa la forma dell'impugnazione, e ciò sia con riguardo all'atto di appello che alpresente ricorso per cassazione.6.1.

L’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., come formulato a seguito dellariforma dell'agosto 2017 e poi della più recente novella del processo penale (d.lgs.n. 150 del 2022) stabilisce che: «L'impugnazione si propone con atto scritto nelquale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudiceche lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità': a) deicapi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle provedelle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea va-lutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».Risulta, pertanto, chiarito che, ai sensi della predetta disposizione, e preci-samente in forza di quanto espressamente stabilito dalla lettera c) del citato arti-colo, tutte le richieste devono avere forma specifica a pena di inammissibilità; nederiva che rispetto a ogni capo o punto della decisione oggetto di gravame l'im-pugnante, sia in fase di proposizione dell'appello che in sede di ricorso per cassa-zione, deve formulare una specifica e autonoma richiesta non potendo il singolomotivo affastellare e cumulare doglianze separate aventi a oggetto punti autonomidella decisione.

E da ciò consegue che è inammissibile il motivo di impugnazioneformulato in relazione a un punto autonomo della decisione gravata che non siaformulato attraverso la proposizione di un'autonoma e specifica richiesta.Quanto alla nozione di punto della decisione occorre richiamare l'interpreta-zione delle Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, [OSCURATO:PERSONA].216238) che, in motivazione, hanno affermato: «Nel sistema delle impugnazionila nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima ocumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di piùazioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascunodei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi cia-scuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Re-cependo le posizioni di una autorevole dottrina - risalente, ma tuttora riconosciutadi indiscussa validità logica e sistematica - può, quindi, affermarsi che il capo cor-risponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, ancheseparatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che concludeuna fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita,a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di piùreati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda,mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome partiquanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale.

Il concetto di"punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte lestatuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una de-cisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono puntidel provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascunastatuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggettodi imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597,comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioniindispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accer-tamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresen-tano, appunto, due distinti punti della sentenza.

Ne consegue che ad ogni capocorrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un pas-saggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla qualeil potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quandosiano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finalesu ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, laqualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e- nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuantie la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizio-nale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio».Così ricavata dalla giurisprudenza del massimo consesso la nozione di punto delladecisione, a essa va ricollegato il principio della specificità delle richieste che at-tiene proprio a ciascun punto della decisione impugnata.

Tra la nozione di puntodella decisione, come elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e la disci-plina dettata in tema di specificità dei motivi e delle richieste dall'art. 581 cod.proc. pen. esiste pertanto un preciso parallelismo, nel senso che a ogni punto delladecisione oggetto di impugnazione deve corrispondere, perché il gravame risultiammissibile, la proposizione di una specifica richiesta accompagnata dalla formu-lazione di specifici motivi.

Può pertanto affermarsi che è inammissibile ex art. 581comma primo lett. c) cod. proc. pen., per difetto di specificità delle richieste, l'im-pugnazione di un punto della decisione che non sia stata avanzata attraverso ladeduzione di una specifica e autonoma richiesta.

Il tema della necessaria specifi-cità delle richieste parallelamente ai motivi risulta già affrontato dalla Corte dilegittimità che in una precedente pronuncia, riguardante proprio il trattamentosanzionatorio, ha già affermato che «Il requisito della specificità dei motivi di ap-pello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere allacognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla mo-tivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalladecisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso ilgiudice del gravame» (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Tudino, Rv. 273778 –01).6.2.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati prin-cipi.La declaratoria di inammissibilità del motivo del gravame proposto dal Nastiè stata ancorata alla genericità dei motivi per non essere state specificamentededotte le ragioni delle censure, in fatto e in diritto, addotte in riferimento all'ec-cessività della pena, a fronte delle puntuali argomentazioni espresse dal giudice diprimo grado a sostegno delle proprie scelte.6.3.

Analoga genericità e acriticità caratterizza l'impugnazione di legittimità,non avendo − anche stavolta − il ricorrente adeguatamente specificato i profilidella denunciata manifesta illogicità della motivazione, omettendo di svolgere an-che nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata dernolitoria deimotivi d'appello rispetto alla decisione censurata, limitandosi a invocare una valu-tazione complessiva dell’atto di appello sull’assunto che il motivo ritenuto inam-missibile dovesse «essere letto alla luce di tutti i motivi di appello che lo precedonoe che evidenziano numerosi elementi valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p.» che con-trasta, all'evidenza, con l'onere di specificità dei motivi, con riferimento a ciascuncapo e punto, delineato dall'art. 581 cod. proc. pen.7.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria scritta depositata;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Varese, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione av-verso la sentenza, emessa in data 12 settembre 2025, con la quale la Corte diappello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Giudice per le indagini pre-liminari del Tribunale di Varese in data 28 febbraio 2024, che aveva condannato iricorrenti, all’esito di giudizio abbreviato (condizionato all’esame del consulenteper il [OSCURATO:PERSONA]) alla pena, rispettivamente, di anni uno, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento della circostanze at-tenuanti generiche, per [OSCURATO:PERSONA], e alla pena, tenuto conto della recidiva contestata,di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA].A entrambi i ricorrenti è contestato il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309: al primo, per detenzione illecita di 641 g hashish e 414,38g di marijuana (da cui erano ricavabili 3402 dosi singole); al secondo, di 3 kg dimarijuana (da cui erano ricavabili 954,2 dosi singole).2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,è affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione diresponsabilità per i reperti M e N.Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia attributo rilevanzapenale alla detenzione di tali reperti, corrispondenti alla ottava e nona ipotesi dellarubrica accusatoria (rispettivamente 383,64 g e 71,495 g), che contenevano unvalore di THC irrisorio, in assenza di un accertamento in concreto della offensivitàdella condotta, richiamando illegittimamente e illogicamente il quantitativo d stu-pefacente complessivamente detenuto.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo,in relazione all’affermazione di responsabilità per i reperti M e N.Si lamenta che la Corte di appello abbia illogicamente escluso la plausibilitàdella ricostruzione difensiva alternativa che il ricorrente avesse detenuto quellostupefacente nella convinzione che si trattasse di sostanza in libero commercio,nonostante la stessa trovasse conforto nella differente tipologia di tali reperti ri-spetto agli altri.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione di legge, con riferimento alla mancata qualificazione della condottanella ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si lamenta che, nel negare la ravvisabilità della ipotesi di lieve entità, laCorte abbia valorizzato solo il dato relativo alla quantità e varietà della sostanzastupefacente, tralasciando di considerare, nella doverosa necessità di procedere auna valutazione complessiva del fatto, lo stato di tossicodipendenza dell’imputatoe, quindi, la destinazione di una parte della droga al consumo personale, tanto piùche dagli atti non emergeva alcun episodio di vendita, fatta eccezione per quelleammesse dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver ceduto piccole quantità adamici, gratuitamente o a prezzo di costo.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art.62, comma 1, n. 4, cod. pen., esclusa dalla Corte di appello in ragione di unavalutazione prognostica incentrata solo sull’acquisto e sulla detenzione dello stu-pefacente.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen., in relazionealla determinazione del trattamento sanzionatorio.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto tale doglianza inammissi-bile in quanto non sorretta da motivazione specifica, nonostante fosse stata rap-presentato che la pena base era stata determinata in misura largamente superioreal minimo edittale e che tale rilievo dovesse essere letto alla luce di tutti i prece-denti motivi di appello, con cui erano stati evidenziati numerosi elementi valutabiliex art. 133 cod. pen., quali la modestissima concentrazione di THC in due deicampioni più consistenti sotto il profilo ponderale, la destinazione a uso personaledi una parte dello stupefacente, l’assenza di prova che le cessioni fossero avvenutea titolo oneroso.3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, èaffidato a un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 14 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192,533 e 546 cod. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in punto di efficaciadrogante dei prodotti in sequestro.Si sostiene che entrambi i giudici di merito non abbiano fornito un’adeguataspiegazione della sussistenza di tale elemento costitutivo del reato, e, nello speci-fico, non abbiano chiarito, secondo i parametri della prova scientifica, le ragioniper le quali la droga in sequestro, nonostante il basso contenuto di THC, fosseidoneo a influenzare l’attività neuropsichica del consumatore, valorizzando a talfine dati equivoci, quali il quantitativo consistente di infiorescenze nella disponibi-lità dell’imputato, la destinazione della droga alla commercializzazione, l’amplifi-cazione degli effetti stupefacenti determinati dalla commistione dei reperti conbasso livello di THC con altri della stessa partita dotati di un THC più elevato.4. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenzaimpugnata.5. Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo l’inammissibilità dientrambi i ricorsi.6. Alla pubblica udienza, con trattazione orale, richiesta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno ri-gettati, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo del ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo del ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA], afferenti a tematiche analoghe, che investono l’efficacia dro-gante dello stupefacente e l’offensività della condotta, scrutinabili congiunta-mente, sono infondati.2.1. I giudici di merito, le cui sentenze conformi possono essere lette con-giuntamente, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenutala Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light, hannoespresso una valutazione sulla configurabilità dei reati, rispettivamente ascritti airicorrenti, non censurabile, sia pure con le precisazioni di cui si dirà.2.2. È stato affermato, invero, dalle Sezioni unite di questa Corte che lacessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivatidella coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina,integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che taliderivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo ilprincipio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956- 01). Le Sezioni unite hanno, in particolare, affrontato il tema delle soglie di per-centuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine dellaliceità della commercializzazione dei suddetti prodotti. Venivano in considerazione,cioè, i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 perla coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, purimpiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineatadalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere,nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 percento, ovvero superiore a tale limite massimo. Il comma 5 stabilisce, invero, che,nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che harispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; e il comma 7, nel prevedere lapossibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni dicanapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge,presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anchein tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore. Secondo le Sezioni unite,erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine diaffermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione dellacannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 percento. Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati,diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73,commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alleconcentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. Né potevavenire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cuiall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera:già, infatti, le Sezioni unite avevano in precedenza affermato che quel che rilevaè soltanto che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzionedello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856) e cheè quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività dellacondotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez.U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 - 01). Nel solco di tali principi,la cui validità non è toccata dalle successive modifiche alla legge n. 242 del 2016introdotte dal decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno2025, n. 80, che hanno limitato le finalità per le quali è autorizzata la coltivazionedella canapa, si è affermato che, nell'ambito delle condotte di cessione di sostanzestupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificarenon è solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensìl'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (inquesto senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976 - 01):con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 èconfigurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M.11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi disostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in ma-niera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del09/10/2014, Aiman, Rv. 261160 - 01). Si è ulteriormente chiarito al riguardo chela condotta è «inoffensiva» soltanto se essa è priva della concreta attitudine adesercitare, anche in misura assai limitata, minima, l'effetto psicotropo evocatodall’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990. Esulano, quindi, dalla sfera dell'illecito solole condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla pre-senza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, lamodificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; per converso, anche dosiinferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame (Sez.4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258095 – 01; Sez. 4, n. 21814 del12/05/2010, Renna, Rv. 247478 - 01).2.3. Declinati i canoni esegetici applicabili al caso in esame, va rilevato, conriguardo alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale, dopo aver escluso chela detenzione della droga da parte del ricorrente fosse assimilabile a un’ipotesi dicoltivazione lecita di canapa sativa, di talché era del tutto irrilevante che la quan-tificazione del livello di THC si ponesse entro il limite consentito per la liceità ditale attività, ha evidenziato che i reperti di cui alle lettere M e N contenevano unapprezzabile quantitativo di THC superiore allo 0,5%. La Corte ha, inoltre, osser-vato che il quantitativo di sostanza detenuta, da cui erano ricavabili oltre 3400dosi destinate alla vendita, erano ostativi alla possibilità di escludere la portataoffensiva della condotta; che gli altri reperti, contenenti una maggiore concentra-zione di THC, erano idonei ad amplificare gli effetti psicotropi anche dei reperti Me N, stante la concreta possibilità di commistione tra gli stessi; che la sostanza sipresentava frazionata e confezionata, pronta per la vendita; che erano stati se-questrati un bilancino di precisione, dei coltelli riportanti evidenti tracce della so-stanza; che il ricorrente deteneva anche 641 grammi di hashish; che erano statiaccertati contatti stabili con fornitori, anche a livello internazionale, tramite l'usodi canali social e simili.Nonostante l’erroneo e inconferente riferimento alla possibilità di commi-stione delle sostanze, volto a valorizzare una sorta di «principio attivo medio»incompatibile con la parcellizzazione delle sostanze oggetto di contestazione, ilpercorso logico giuridico dei giudici di appello risulta razionale e conforme ai prin-cipi sopra evidenziati, nella misura in cui richiama gli esiti della prova scientificaacquisita, rappresentata dall’accertamento tecnico espletato dal consulente delP.M., non contestato dal ricorrente, che aveva stabilito che dal reperto M fosseroricavabili 4,606 g di principio attivo e dal reperto N 0,643 g; non vi è quindi alcundubbio in ordine alla capacità del quantitativo presente nel materiale in sequestrodi produrre gli effetti di alterazione neuropsichica richiesti dalla norma sopra indi-cata; conclusione che risulta corroborata, nel ragionamento in tali termini condi-visibile, della destinazione dello stesso alla cessione a terzi.2.4. Identiche considerazioni vanno effettuate con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito hanno, innanzitutto, escluso un'attività di coltivazione di-retta della canapa sativa, per gli scopi leciti declinati dalla normativa di settore, inragione del notevole dato ponderale della sostanza e del confezionamento dellamarijuana all'interno di una pluralità di contenitori, in vetro, plastica o buste dicellophane sigillate, in quantità differenziate, rappresentate da infiorescenze. LaCorte d'appello ha aggiunto altre considerazioni a rafforzare la conclusione delprimo giudice: - il celere deterioramento a cui sono esposte le infiorescenze, in-compatibile con una destinazione a uso di coltivazione; - l'assenza di una realebilità di quasi 1000 dosi di marijuana cedibili sul mercato e pronte allo spaccio.Il tema della concreta efficacia drogante della sostanza detenuta, in presenzadi un principio attivo dello 0,3% e dello 0,6% nella maggior parte dei campioni,viene affrontato a pagina 10 della sentenza di primo grado, e ribadito dalla Cortedi appello sulla base di una serie di argomenti: - la quantità davvero consistentedi infiorescenze per un peso superiore ai 3 kg, che avrebbe consentito un consumoaumentato agli acquirenti proprio per la quantità di infiorescenze a disposizione,reso manifesto dai quantitativi confezionati; - il più che apprezzabile valore diconcentrazione di THC in almeno tre casi superiore alla soglia dello 0,6% (rispet-tivamente 0,71%, 0,83% e 2,5% nei reperti 4 c, 6 e 8), che avrebbe consentitoeffetti droganti più intensi mediante la miscelazione; - la destinazione alla venditadella sostanza e la inadeguatezza della documentazione circa la liceità dell'attivitàdi coltivatore; - il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un tumbler, stru-menti destinati alla pesatura e al riparto della sostanza vegetale essiccata, fre-quentemente utilizzati nell'attività di spaccio al dettaglio.Anche in questo caso, al netto delle valutazioni che investono il complessivoquantitativo di droga in sequestro, la motivazione sull’efficacia drogante e, quindi,sull’offensività di ogni singola condotta contestata è stata dai giudici di meritorazionalmente ancorata alle risultanze dell’accertamento tecnico espletato dal con-sulente del P.M. (i cui valori non erano contestati dal consulente della difesa), cheaveva consentito per ogni campione esaminato di rilevare la presenza di principio3. Il secondo motivo di ricorso, proposto dallo [OSCURATO:PERSONA], afferente alla sussi-stenza dell’elemento soggettivo in relazione alla detenzione dei reperti M e N, è,del tutto, generico.Entrambi i giudici di merito hanno disatteso le prospettazioni difensive conargomentazioni persuasive e prive di vizi logici, evidenziando come le stesse fos-sero il frutto di una visione parcellizzata della vicenda che non teneva conto nédella complessiva quantità di droga detenuta dall’imputato, né del contesto con-creto del suo ritrovamento (modalità di frazionamento e confezionamento, unita-mente alla presenza di un bilancino e di coltelli riportanti evidenti tracce), univo-camente dimostrativi dello svolgimento di un’attività di spaccio volontaria e con-sapevole.Di contro, le censure del ricorrente risultano reiterative dei motivi di gra-vame, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base della deci-sione.4. Il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quali-ficazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in punto di denegata derubricazione deldelitto per cui vi è stata condanna, assumendo che nella decisione della Corteterritoriale era stata esclusa la riqualificazione, invocata con l'atto di appello, senzavalutare congruamente lo stato di tossicodipendenza dello [OSCURATO:PERSONA] e il mancato ac-certamento di episodi di vendita, al di là di quelli confessati dall’imputato, cheaveva parlato di cessioni a titolo gratuito o a prezzo di costo.Si osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,nella sentenza della Corte di appello di Milano − che, in parte qua, conferma ladecisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scrutinata congiuntamente aessa − sono esposte, in maniera puntuale e nient'affatto illogica, le ragioni ostativealla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richiesti, essendosi chiarito che,pur tenendo conto dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della destina-zione di parte della sostanza al consumo personale, impedivano, in radice, l'effet-tuazione dell'invocata derubricazione il cospicuo dato ponderale, la diversa naturadegli stupefacenti rinvenuti, la diversificazione delle confezioni, già espressivadella destinazione alla vendita, la presenza della strumentazione adatta alla pesa-tura e al frazionamento delle droghe, l'accertamento dei contatti per l’approvvi-gionamento, anche ricorrendo a fonti internazionali, a riprova del suo stabile inse-rimento in un mercato di acquisto e rivendita degli stupefacenti tutt’altro che esi-guo.Tali argomentazioni risultano in linea con l'interpretazione della disposizione,in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte chia-rito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'a-deguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circo-stanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado dipurezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai prin-cipi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01). E' necessario, cioè, che laqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 co-stituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fattorilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che talepercorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione,dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamenterilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservatasolo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018,Murolo, Rv. 274076 - 01).I giudici di appello hanno dimostrato di aver valutato congruamente i plurimie variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entitàsulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormentesignificativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.Di contro, le censure del ricorrente risultano ancora una volta generiche, inquanto meramente reiterative dei motivi di appello, senza un confronto critico conle ragioni poste alla base della decisione ovvero volte a sollecitare una diversainterpretazione dei fatti, non consentita in questa sede.5. Generico risulta anche il quarto motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA], con cui silamenta il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.5.1. Come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia che ha stabilito,nel risolvere il preesistente contrasto giurisprudenziale, l'applicabilità della circo-stanza de qua ai delitti in materia di stupefacenti, l'accertamento del disvalorecomplessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perse-guito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato− fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto dilieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 −, deve rivelare una parti-colare modestia, «tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio pa-trimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conse-guito», all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità epregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cfr.Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01).5.2. In coerenza con tali principi, i giudici di merito hanno fondato il diniegodell'attenuante invocata dalla difesa sulla rilevanza rivestita dal cospicuo quanti-tativo di stupefacente detenuto e dalla capacità organizzativa del ricorrente, conparticolare attenzione agli accertati e stabili legami con fornitori stranieri e alladisponibilità di risorse finanziarie certamente provenienti dalla illecita attività dispaccio, considerando che il Nasti era disoccupato e aveva affermato di aver, pochigiorni prima dell'arresto, acquistato 200 g di hashish al prezzo di 850,00 euro.Il ragionamento dei giudici di merito, con cui il ricorrente non si confronta,evidenzia, quindi, senza fratture logiche, come la condotta del ricorrente, com-plessivamente valutata, fosse proiettata al conseguimento di un lucro che, in ra-gione delle concrete modalità operative, era idoneo a tramutarsi in un guadagnoniente affatto marginale, estraneo all’ambito di operatività dell’invocata atte-nuante.6. Il quinto motivo del ricorso proposto dal Nasti è aspecifico, in quanto de-dotto in violazione della particolare disciplina dettata dall'art. 581 cod. proc. pen.circa la forma dell'impugnazione, e ciò sia con riguardo all'atto di appello che alpresente ricorso per cassazione.6.1. L’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., come formulato a seguito dellariforma dell'agosto 2017 e poi della più recente novella del processo penale (d.lgs.n. 150 del 2022) stabilisce che: «L'impugnazione si propone con atto scritto nelquale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudiceche lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità': a) deicapi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle provedelle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea va-lutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».Risulta, pertanto, chiarito che, ai sensi della predetta disposizione, e preci-samente in forza di quanto espressamente stabilito dalla lettera c) del citato arti-colo, tutte le richieste devono avere forma specifica a pena di inammissibilità; nederiva che rispetto a ogni capo o punto della decisione oggetto di gravame l'im-pugnante, sia in fase di proposizione dell'appello che in sede di ricorso per cassa-zione, deve formulare una specifica e autonoma richiesta non potendo il singolomotivo affastellare e cumulare doglianze separate aventi a oggetto punti autonomidella decisione. E da ciò consegue che è inammissibile il motivo di impugnazioneformulato in relazione a un punto autonomo della decisione gravata che non siaformulato attraverso la proposizione di un'autonoma e specifica richiesta.Quanto alla nozione di punto della decisione occorre richiamare l'interpreta-zione delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, [OSCURATO:PERSONA].216238) che, in motivazione, hanno affermato: «Nel sistema delle impugnazionila nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima ocumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di piùazioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascunodei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi cia-scuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Re-cependo le posizioni di una autorevole dottrina - risalente, ma tuttora riconosciutadi indiscussa validità logica e sistematica - può, quindi, affermarsi che il capo cor-risponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, ancheseparatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che concludeuna fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita,a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di piùreati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda,mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome partiquanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di"punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte lestatuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una de-cisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono puntidel provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascunastatuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggettodi imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597,comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioniindispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accer-tamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresen-tano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capocorrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un pas-saggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla qualeil potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quandosiano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finalesu ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, laqualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e- nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuantie la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizio-nale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio».Così ricavata dalla giurisprudenza del massimo consesso la nozione di punto delladecisione, a essa va ricollegato il principio della specificità delle richieste che at-tiene proprio a ciascun punto della decisione impugnata. Tra la nozione di puntodella decisione, come elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e la disci-plina dettata in tema di specificità dei motivi e delle richieste dall'art. 581 cod.proc. pen. esiste pertanto un preciso parallelismo, nel senso che a ogni punto delladecisione oggetto di impugnazione deve corrispondere, perché il gravame risultiammissibile, la proposizione di una specifica richiesta accompagnata dalla formu-lazione di specifici motivi. Può pertanto affermarsi che è inammissibile ex art. 581comma primo lett. c) cod. proc. pen., per difetto di specificità delle richieste, l'im-pugnazione di un punto della decisione che non sia stata avanzata attraverso ladeduzione di una specifica e autonoma richiesta. Il tema della necessaria specifi-cità delle richieste parallelamente ai motivi risulta già affrontato dalla Corte dilegittimità che in una precedente pronuncia, riguardante proprio il trattamentosanzionatorio, ha già affermato che «Il requisito della specificità dei motivi di ap-pello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere allacognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla mo-tivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalladecisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso ilgiudice del gravame» (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Tudino, Rv. 273778 –01).6.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati prin-cipi.La declaratoria di inammissibilità del motivo del gravame proposto dal Nastiè stata ancorata alla genericità dei motivi per non essere state specificamentededotte le ragioni delle censure, in fatto e in diritto, addotte in riferimento all'ec-cessività della pena, a fronte delle puntuali argomentazioni espresse dal giudice diprimo grado a sostegno delle proprie scelte.6.3. Analoga genericità e acriticità caratterizza l'impugnazione di legittimità,non avendo − anche stavolta − il ricorrente adeguatamente specificato i profilidella denunciata manifesta illogicità della motivazione, omettendo di svolgere an-che nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata dernolitoria deimotivi d'appello rispetto alla decisione censurata, limitandosi a invocare una valu-tazione complessiva dell’atto di appello sull’assunto che il motivo ritenuto inam-missibile dovesse «essere letto alla luce di tutti i motivi di appello che lo precedonoe che evidenziano numerosi elementi valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p.» che con-trasta, all'evidenza, con l'onere di specificità dei motivi, con riferimento a ciascuncapo e punto, delineato dall'art. 581 cod. proc. pen.7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris