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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16446/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41461/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione del ricovero d'urgenza del padre).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41461/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione del ricovero d'urgenza del padre). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0
Sentenza Cassazione n. 16446/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris