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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2023

Cassazione n. 46228/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRIESTE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 04/06/2023 la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza n.1763/17 del Tribunale di Trieste, emessa il 21/12/2017, irrevocabile il 12/09/2018, proposta nell'interesse del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della mancata conoscenza del processo di primo grado a causa della notificazione in lingua italiana, non compresa, di tutti gli atti (dall'avviso dell'udienza preliminare all'ordine di esecuzione della condanna), senza traduzione.

Secondo la corte territoriale, dall'istruttoria documentale espletata (acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare), era emerso che il Perndoj conosceva la lingua italiana e che, comunque, egli era stato arrestato per l'esecuzione della condanna mentre si trovava in Spagna, in base a mandato di arresto europeo, il 22 novembre 2022, previa informazione - obbligatoria per legge - del contenuto dell'atto, con la conseguenza che l'istanza di rescissione doveva considerarsi tardiva, perché proposta il giorno 1 marzo 2023, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 2.

Avverso il provvedimento della corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore del Perndoj, eccependo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale (art.629-bis cod. proc. pen.), in quanto per il condannato detenuto all'estero i dati formali contenuti nel MAE non consentivano un'adeguata conoscenza del processo, avvenuta solo dopo il trasferimento nello Stato, sì che il dies a quo per il rimedio restitutorio doveva essere individuato nel giorno della consegna del soggetto all'Italia, il 31 gennaio 2023, data di notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Trieste; interpretazione in linea di continuità con quanto previsto dall'abrogato art. 175, comma 2 cod. proc. pen. in tema di restituzione in termini.

Con motivi nuovi del 17 luglio 2023, altro difensore di fiducia del ricorrente ha ulteriormente precisato le ragioni dell'erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla decorrenza del dies a quo nell'ipotesi di rescissione del giudicato.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Già nel vigore dell'art. 625-ter cod. proc. pen. la Cassazione ha precisato che la norma è di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n.14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552).

L'attuale formulazione dell'art. 629-bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ) ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato; in termini, sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480).

4. Dall'esame degli atti si rileva che il Perndoj con atto del 10 febbraio 2023 ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino quale difensore di fiducia e procuratore speciale "al fine di presentare istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen." dinanzi alla Corte di Appello di Torino mentre non risulta nel fascicolo processuale alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione, senza possibilità di estensione degli effetti della nomina, come puntualizzato dal giudice di legittimità (sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep.2021, Preda, Rv. 280534, secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.); il ricorso, peraltro, risulta proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore, senza menzione della procura speciale, non allegata all'atto di impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRIESTE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 04/06/2023 la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza n.1763/17 del Tribunale di Trieste, emessa il 21/12/2017, irrevocabile il 12/09/2018, proposta nell'interesse del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della mancata conoscenza del processo di primo grado a causa della notificazione in lingua italiana, non compresa, di tutti gli atti (dall'avviso dell'udienza preliminare all'ordine di esecuzione della condanna), senza traduzione. Secondo la corte territoriale, dall'istruttoria documentale espletata (acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare), era emerso che il Perndoj conosceva la lingua italiana e che, comunque, egli era stato arrestato per l'esecuzione della condanna mentre si trovava in Spagna, in base a mandato di arresto europeo, il 22 novembre 2022, previa informazione - obbligatoria per legge - del contenuto dell'atto, con la conseguenza che l'istanza di rescissione doveva considerarsi tardiva, perché proposta il giorno 1 marzo 2023, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 2. Avverso il provvedimento della corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore del Perndoj, eccependo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale (art.629-bis cod. proc. pen.), in quanto per il condannato detenuto all'estero i dati formali contenuti nel MAE non consentivano un'adeguata conoscenza del processo, avvenuta solo dopo il trasferimento nello Stato, sì che il dies a quo per il rimedio restitutorio doveva essere individuato nel giorno della consegna del soggetto all'Italia, il 31 gennaio 2023, data di notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Trieste; interpretazione in linea di continuità con quanto previsto dall'abrogato art. 175, comma 2 cod. proc. pen. in tema di restituzione in termini. Con motivi nuovi del 17 luglio 2023, altro difensore di fiducia del ricorrente ha ulteriormente precisato le ragioni dell'erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla decorrenza del dies a quo nell'ipotesi di rescissione del giudicato. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Già nel vigore dell'art. 625-ter cod. proc. pen. la Cassazione ha precisato che la norma è di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n.14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552). L'attuale formulazione dell'art. 629-bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ) ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato; in termini, sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480). 4. Dall'esame degli atti si rileva che il Perndoj con atto del 10 febbraio 2023 ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino quale difensore di fiducia e procuratore speciale "al fine di presentare istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen." dinanzi alla Corte di Appello di Torino mentre non risulta nel fascicolo processuale alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione, senza possibilità di estensione degli effetti della nomina, come puntualizzato dal giudice di legittimità (sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep.2021, Preda, Rv. 280534, secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.); il ricorso, peraltro, risulta proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore, senza menzione della procura speciale, non allegata all'atto di impugnazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il gi
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