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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42070/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato—à-VviS-6-a-11.e_parti:/` udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CHBANI Abdelaziz ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni tre mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato, trattandosi di fatti riconducibili all'ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente argomentato sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di cui all'art.73 comma 1 dpr 309/90, né la stessa appare manifestamente errata La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 Settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato—à-VviS-6-a-11.e_parti:/` udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CHBANI Abdelaziz ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni tre mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato, trattandosi di fatti riconducibili all'ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. Il giudice di appello ha poi correttamente argomentato sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di cui all'art.73 comma 1 dpr 309/90, né la stessa appare manifestamente errata La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Settembre 2022
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