CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 38100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73 del d.P.R., 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, Il primo motivo, inerente al dedotto difetto di responsabilità in relazione alla contestata condotta di detenzione a fini di spaccio, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato gli elementi di fatto desumibili dalle modalità di detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, dalla previa suddivisione in dosi e dalle modalità di luogo e di tempo durante il quale è avvenuto il relativo sequestro (momento in cui la circolazione delle persone era limitata a causa dell'emergenza COVID). Inammissibile è altresì il punto del secondo motivo del ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente J,,, ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti. Anche il secondo punto del secondo motivo di impugnazione, con il quale l'imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso e attinente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.20bis cod.pen., in quanto la stessa non risulta essere stata richiesta nel corso del giudizio di secondo grado. Sul punto, va difatti ricordato che l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione; dovendosi precisare altresì che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione (Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285630; Sez. 2, n.4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d