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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 06234/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 nel procedimento n. 206/2023 SIGE il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia il 4 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2014.

La revoca del beneficio sospensivo concesso a Santoriello veniva disposta dal Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. 2.

Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta sulla base di un'erronea valutazione dell'estratto esecutivo, che risultava mancante di una pagina, come segnalato dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023.

L'incompleta valutazione degli atti contenuti nel fascicolo n. 206/2023 SIGE aveva determinato un errore nell'adozione dell'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2023, che si riteneva emendabile con il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come incidente di esecuzione.

2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola il 4 marzo 2014, era stata disposta sulla base di un'incompleta valutazione degli atti processuali contenuti nel fascicolo n. 206/2023 SIGE.

L'incompletezza del fascicolo, in particolare, derivava dalla mancanza di una pagina dell'estratto esecutivo, che veniva segnalata dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023.

In questa, incontroversa, cornice occorre verificare se lo strumento giurisdizionale attivato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a emendare l'errore nel quale è incorso il Giudice dell'esecuzione.

A tale quesito occorre fornire risposta negativa.

Osserva il Collegio che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, è proponibile nei confronti delle decisioni che presuppongono lo status di condannato del ricorrente e sono connotate da definitività (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 - 01).

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno ribadito che presupposto imprescindibile per attivare lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc, pen. è la condizione processuale di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie, rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione sfavorevole che lo riguarda (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.).

Tale condizione soggettiva continua a rappresentare il presupposto necessario per attivare il ricorso straordinario, pur essendo indispensabile, come evidenziato dalle Sezioni Unite, fare riferimento a «una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza [...]».

L'ampliamento della nozione di condannato ha portato a riconoscere la possibilità di attivare l'impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. contro le decisioni che concorrono a stabilizzare il giudicato, come quelle adottate ai sensi gli artt.670, 671 e 673 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.).

Resta fermo, naturalmente, che il ricorso straordinario deve ritenersi limitato alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., tanto è vero che le Sezioni Unite hanno negato la possibilità di estendere il rimedio in questione alle decisioni intervenute nella fase cautelare, alle decisioni in materia di prevenzione, alle decisioni che dichiarano inammissibile un'istanza di rimessione del processo, alle decisioni di consegna per un mandato di arresto europeo e ai provvedimenti in materia dì estradizione (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.).

2.1. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve rilevarsi che avverso il provvedimento adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2023 non poteva essere proposto il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., non 3 \W" comportando tale provvedimento la stabilizzazione del giudicato della sentenza irrevocabile presupposta, pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia il 4 marzo 2014.

Il Pubblico ministero, a ben vedere, avrebbe dovuto attivare una diversa sequenza procedimentale, rivolgendosi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 655 e 666 cod. proc. pen., per chiedergli di emendare l'errore segnalato dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023, e, in caso di respingimento dell'incidente di esecuzione, si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ai sensi del sesto comma dello stesso art. 666.

Tuttavia, pur dovendosi escludere la possibilità di attivare il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., deve ritenersi consentita la riqualificazione del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 666 cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità, risalente ma consolidata, secondo cui quando «un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti Li al giudice competente» (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01).

3. Le considerazioni esposte impongono di qualificare il ricorso per cassazione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale incidente di esecuzione, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Ui Z O O Qualificato il ricorso per cassazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 nel procedimento n. 206/2023 SIGE il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia il 4 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2014. La revoca del beneficio sospensivo concesso a Santoriello veniva disposta dal Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta sulla base di un'erronea valutazione dell'estratto esecutivo, che risultava mancante di una pagina, come segnalato dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023. L'incompleta valutazione degli atti contenuti nel fascicolo n. 206/2023 SIGE aveva determinato un errore nell'adozione dell'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2023, che si riteneva emendabile con il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come incidente di esecuzione. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola il 4 marzo 2014, era stata disposta sulla base di un'incompleta valutazione degli atti processuali contenuti nel fascicolo n. 206/2023 SIGE. L'incompletezza del fascicolo, in particolare, derivava dalla mancanza di una pagina dell'estratto esecutivo, che veniva segnalata dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023. In questa, incontroversa, cornice occorre verificare se lo strumento giurisdizionale attivato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a emendare l'errore nel quale è incorso il Giudice dell'esecuzione. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. Osserva il Collegio che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, è proponibile nei confronti delle decisioni che presuppongono lo status di condannato del ricorrente e sono connotate da definitività (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 - 01). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno ribadito che presupposto imprescindibile per attivare lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc, pen. è la condizione processuale di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie, rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione sfavorevole che lo riguarda (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). Tale condizione soggettiva continua a rappresentare il presupposto necessario per attivare il ricorso straordinario, pur essendo indispensabile, come evidenziato dalle Sezioni Unite, fare riferimento a «una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza [...]». L'ampliamento della nozione di condannato ha portato a riconoscere la possibilità di attivare l'impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. contro le decisioni che concorrono a stabilizzare il giudicato, come quelle adottate ai sensi gli artt.670, 671 e 673 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). Resta fermo, naturalmente, che il ricorso straordinario deve ritenersi limitato alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., tanto è vero che le Sezioni Unite hanno negato la possibilità di estendere il rimedio in questione alle decisioni intervenute nella fase cautelare, alle decisioni in materia di prevenzione, alle decisioni che dichiarano inammissibile un'istanza di rimessione del processo, alle decisioni di consegna per un mandato di arresto europeo e ai provvedimenti in materia dì estradizione (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). 2.1. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve rilevarsi che avverso il provvedimento adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2023 non poteva essere proposto il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., non 3 \W" comportando tale provvedimento la stabilizzazione del giudicato della sentenza irrevocabile presupposta, pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia il 4 marzo 2014. Il Pubblico ministero, a ben vedere, avrebbe dovuto attivare una diversa sequenza procedimentale, rivolgendosi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 655 e 666 cod. proc. pen., per chiedergli di emendare l'errore segnalato dalla Corte di appello di Napoli con nota del 28 giugno 2023, e, in caso di respingimento dell'incidente di esecuzione, si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ai sensi del sesto comma dello stesso art. 666. Tuttavia, pur dovendosi escludere la possibilità di attivare il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., deve ritenersi consentita la riqualificazione del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 666 cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità, risalente ma consolidata, secondo cui quando «un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti Li al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01). 3. Le considerazioni esposte impongono di qualificare il ricorso per cassazione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale incidente di esecuzione, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Ui Z O O Qualificato il ricorso per cassazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il
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