CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 4081/11/2021 depositata il 15 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017). Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 Deposito sentenza impugnata maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4300,00, oltre spese anticipate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]