Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 14158/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso diniego di permesso di necessità, per esser stata l'impugnazione proposta tardivamente, ossia oltre il termine di ventiquattro ore di cui all'art. 30-bis terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il condannato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna tale decisione, chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in ragione della mancata equiparazione del termine previsto in caso di richiesta di permesso di necessità, al termine più ampio, invece indicato con riferimento al permesso premio.

3. Trattasi di questione già sviscerata da questa Corte, che la ha ritenuta manifestamente infondata, con decisione alla quale questo Collegio può agevolmente riportarsi, condividendola integralmente (Sez. 1, n. 6653 del 10/12/2021, Ciotola, n.m.).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso diniego di permesso di necessità, per esser stata l'impugnazione proposta tardivamente, ossia oltre il termine di ventiquattro ore di cui all'art. 30-bis terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il condannato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna tale decisione, chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in ragione della mancata equiparazione del termine previsto in caso di richiesta di permesso di necessità, al termine più ampio, invece indicato con riferimento al permesso premio. 3. Trattasi di questione già sviscerata da questa Corte, che la ha ritenuta manifestamente infondata, con decisione alla quale questo Collegio può agevolmente riportarsi, condividendola integralmente (Sez. 1, n. 6653 del 10/12/2021, Ciotola, n.m.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 14158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris