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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01706/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via dell'Elettronica n. 20 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.3.2011; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatti dalla Guardia di Finanza nel 2000 e nel 2002, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

R33020100012/06, mediante il quale contestava maggiori ricavi percepiti dalla società nell'anno 2000, e richiedeva maggiori tributi ai fini Irap ed Iva.

In conseguenza notificava pure, ai tre soci, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, n.

R33010100205/06, n.

R333010100206/06, e n.

R33010100207/06, per il reddito di partecipazione conseguito.

Quindi, con gli avvisi di accertamento n.

R33010100211/06, n.

R33020100212/06 e n.

R33010100213/06, erano recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società nell'anno 2000, nella misura in cui erano state computate in diminuzione del reddito personale nel 2001.

Infine, con gli avvisi di accertamento n.

R33010100285/06, n.

R33010100286/06 e n.

R33010100287/06, sono state ancora recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società, sempre in riferimento all'anno 2000, come computate dai contribuenti in diminuzione del reddito di partecipazione dichiarato nell'anno 2004.

2. La società ed i soci proponevano separati ricorsi avverso gli atti impositivi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, lamentando in primo luogo l'invalidità dell'accertamento, fondato su pretesa documentazione extracontabile di incerto significato.

La CTP accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impositivi impugnati.3.

Avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, l'Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che riuniva i ricorsi (controric., p. 8) e confermava l'annullamento dei dieci atti impositivi.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi di ricorso.

Resistono mediante controricorso la società ed i soci.

4.1. I controricorrenti hanno anche depositato memoria, sostenendo di avere provveduto a tutti gli adempimenti di legge, ai fini della definizione agevolata della controversia, e di non aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate alcun provvedimento di diniego della definizione della lite nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.

1.1. In relazione agli avvisi di accertamento n.

R33010100207/06, n.

R33010100211/06 e n.

R33010100285/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note del 30.8.2012, n. 60217, n. 60220 e n. 60214, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere".

1.2. In relazione agli avvisi di accertamento n.

R33010100213/06 e n.

R33010100286/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60224, e n. 60222, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere".

1.3. In relazione agli avvisi di accertamento n.

R333010100206/06, n.

RJ3020100212/06 e n.

R33010100287/06, poi, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60156, n. 60158 e 60212, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del Dl. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere".

2. Inoltre, i ricorrenti avevano depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del Dl n. 119 del 2018, come conv., allegando, per gli avvisi di accertamento n.

R33010100205/06 (socio [OSCURATO:PERSONA], Irpef anno 2000), e n.

R33020100012/06 (società, Irap e Iva, anno 2000), copia delle domande di ammissione alla procedura beneficiale, regolarmente ricevute dall'Amministrazione finanziaria, che ha annotato gli oneri dovuti, e prova del pagamento della prima rata.

Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.3.1.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, e dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via dell'Elettronica n. 20 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.3.2011; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatti dalla Guardia di Finanza nel 2000 e nel 2002, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. R33020100012/06, mediante il quale contestava maggiori ricavi percepiti dalla società nell'anno 2000, e richiedeva maggiori tributi ai fini Irap ed Iva. In conseguenza notificava pure, ai tre soci, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, n. R33010100205/06, n. R333010100206/06, e n. R33010100207/06, per il reddito di partecipazione conseguito. Quindi, con gli avvisi di accertamento n. R33010100211/06, n. R33020100212/06 e n. R33010100213/06, erano recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società nell'anno 2000, nella misura in cui erano state computate in diminuzione del reddito personale nel 2001. Infine, con gli avvisi di accertamento n. R33010100285/06, n. R33010100286/06 e n. R33010100287/06, sono state ancora recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società, sempre in riferimento all'anno 2000, come computate dai contribuenti in diminuzione del reddito di partecipazione dichiarato nell'anno 2004. 2. La società ed i soci proponevano separati ricorsi avverso gli atti impositivi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, lamentando in primo luogo l'invalidità dell'accertamento, fondato su pretesa documentazione extracontabile di incerto significato. La CTP accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impositivi impugnati.3. Avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, l'Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che riuniva i ricorsi (controric., p. 8) e confermava l'annullamento dei dieci atti impositivi. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resistono mediante controricorso la società ed i soci. 4.1. I controricorrenti hanno anche depositato memoria, sostenendo di avere provveduto a tutti gli adempimenti di legge, ai fini della definizione agevolata della controversia, e di non aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate alcun provvedimento di diniego della definizione della lite nei termini di legge. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate. 1.1. In relazione agli avvisi di accertamento n. R33010100207/06, n. R33010100211/06 e n. R33010100285/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note del 30.8.2012, n. 60217, n. 60220 e n. 60214, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere". 1.2. In relazione agli avvisi di accertamento n. R33010100213/06 e n. R33010100286/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60224, e n. 60222, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere". 1.3. In relazione agli avvisi di accertamento n. R333010100206/06, n. RJ3020100212/06 e n. R33010100287/06, poi, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60156, n. 60158 e 60212, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del Dl. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere". 2. Inoltre, i ricorrenti avevano depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del Dl n. 119 del 2018, come conv., allegando, per gli avvisi di accertamento n. R33010100205/06 (socio [OSCURATO:PERSONA], Irpef anno 2000), e n. R33020100012/06 (società, Irap e Iva, anno 2000), copia delle domande di ammissione alla procedura beneficiale, regolarmente ricevute dall'Amministrazione finanziaria, che ha annotato gli oneri dovuti, e prova del pagamento della prima rata. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, e dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., e
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