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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta alle, misura alternativo4 dell'affida- mento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. in quanto la pena espianda supera il limite edittale previsto per tale misura alternativa.

Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato non ha mani- festato segnali di recupero di un regolare stile di vita, non avendo mai ripreso a lavorare dopo la condanna che dieci anni addietro aveva determinato la cessazione del suo rapporto di impiego presso l'Agenzia delle Dogane, avendo reperito soltanto attività occasionali di badante presso terzi, e successivamente era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti attuato nel domicilio dove all'epoca conviveva con la madre, oggi deceduta.

Le informazioni di polizia non sono positive, così come l'esito dell'indagine dell'UEPE ha segnalato il mancato avvio di una revisione critica che, insieme alla mancanza di una rete familiare di supporto, determina una prognosi infausta per la riuscita dell'invocato beneficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Moccero, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio argomentativo nella triplice definizione normativa di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla negazione della misura alternativa dell'affidamento in prova.

Si lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia inteso in senso univoca- mente contrario al condannato le relazioni del Commissariato di P.S. e dell'UEPE; che l'arresto per spaccio di stupefacenti avvenne a breve distanza da quello in esecuzione ed è rubricato ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, ancora. sub iudice; che non è stata valorizzata la mancanza di altre denunce da oltre sette anni, nonché i tentativi di reperire nuove attività lavorative nono- stante la grave crisi economica, e il profondo attaccamento del Moccero alle figlie; che l'UEPE ha dato atto della disponibilità del medesimo verso attività riparative e di volontariato.

Pretermessi tali elementi favorevoli, i giudici della sorveglianza hanno focalizzato l'esame ad una fase temporalmente limitata all'attualità, ed hanno affermato la non praticabilità di un percorso di recupero in violazione del criterio per cui non è necessaria la completa revisione critica del passato deviante da parte dell'aspirante alla misura alternativa, ma è sufficiente il mero avvio di tale processo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. La valutazione di non meritevolezza del beneficio penitenziario operata nell'impugnata ordinanza non soffre i censurati vizi di legittimità, avendo il Tribunale di sorveglianza compiuto un esame attualizzato di elementi, anche preesistenti, degni di essere considerati ai fini qui in rilievo.

È noto che quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il tribunale di sorve- glianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062).

Parimenti, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

1.2. Pertanto, risulta corretto l'operato del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato sia il certificato penale che le pendenze del Moccero, ma soprattutto ha focalizzato l'attenzione sull'attuale situazione personale e sociale del condan- nato, ormai da tempo privo di stabile occupazione, e non soltanto a causa della crisi economica, protraendosi tale situazione dall'epoca della prima condanna.

Sul punto, è vero che, «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condi- zione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869); tuttavia l'assenza perdurante di stabile occupazione, insieme agli ulteriori elementi sfavorevoli (tra i quali figura anche l'arresto per spaccio di stupefacenti, per quanto risalente), con particolare rilievo della negativa valutazione dell'UEPE in ordine alla non avviata revisione critica del passato delinquenziale, sono tutti indici che militano in senso sfavorevole.1.3.

Deve aggiungersi che non risulta violato il principio per cui per l'accesso alle misure alternative alla detenzione non è richiesta una compiuta revisione critica ma il mero avvio di tale percorso, in quanto la relazione dell'UEPE si è espressa proprio in tali termini, saldando tale criticità alla carenza di una rete familiare di supporto - nonostante il dichiarato attaccamento del Moccero alle proprie figlie - e concludendo per l'assenza di risorse dell'istante per gestirsi autonomamente in un percorso di riadattamento sociale.

Anche tale rilievo costituisce un elemento senz'altro valutabile da parte del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del giudizio prognostico sull'applicazione di misure alternative.

Detta valutazione è stata dunque scrupolosamente effettuata, restando inteso che il giudizio di meritevolezza potrà essere rinnovato a seguito della verifica della reale disponibilità del condannato ad un approccio costruttivo in termini di risocializzazione, secondo il principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, del), 1999, Foti, Rv. 212794).

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta alle, misura alternativo4 dell'affida- mento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. in quanto la pena espianda supera il limite edittale previsto per tale misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato non ha mani- festato segnali di recupero di un regolare stile di vita, non avendo mai ripreso a lavorare dopo la condanna che dieci anni addietro aveva determinato la cessazione del suo rapporto di impiego presso l'Agenzia delle Dogane, avendo reperito soltanto attività occasionali di badante presso terzi, e successivamente era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti attuato nel domicilio dove all'epoca conviveva con la madre, oggi deceduta. Le informazioni di polizia non sono positive, così come l'esito dell'indagine dell'UEPE ha segnalato il mancato avvio di una revisione critica che, insieme alla mancanza di una rete familiare di supporto, determina una prognosi infausta per la riuscita dell'invocato beneficio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Moccero, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio argomentativo nella triplice definizione normativa di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla negazione della misura alternativa dell'affidamento in prova. Si lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia inteso in senso univoca- mente contrario al condannato le relazioni del Commissariato di P.S. e dell'UEPE; che l'arresto per spaccio di stupefacenti avvenne a breve distanza da quello in esecuzione ed è rubricato ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, ancora. sub iudice; che non è stata valorizzata la mancanza di altre denunce da oltre sette anni, nonché i tentativi di reperire nuove attività lavorative nono- stante la grave crisi economica, e il profondo attaccamento del Moccero alle figlie; che l'UEPE ha dato atto della disponibilità del medesimo verso attività riparative e di volontariato. Pretermessi tali elementi favorevoli, i giudici della sorveglianza hanno focalizzato l'esame ad una fase temporalmente limitata all'attualità, ed hanno affermato la non praticabilità di un percorso di recupero in violazione del criterio per cui non è necessaria la completa revisione critica del passato deviante da parte dell'aspirante alla misura alternativa, ma è sufficiente il mero avvio di tale processo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La valutazione di non meritevolezza del beneficio penitenziario operata nell'impugnata ordinanza non soffre i censurati vizi di legittimità, avendo il Tribunale di sorveglianza compiuto un esame attualizzato di elementi, anche preesistenti, degni di essere considerati ai fini qui in rilievo. È noto che quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il tribunale di sorve- glianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062). Parimenti, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 1.2. Pertanto, risulta corretto l'operato del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato sia il certificato penale che le pendenze del Moccero, ma soprattutto ha focalizzato l'attenzione sull'attuale situazione personale e sociale del condan- nato, ormai da tempo privo di stabile occupazione, e non soltanto a causa della crisi economica, protraendosi tale situazione dall'epoca della prima condanna. Sul punto, è vero che, «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condi- zione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869); tuttavia l'assenza perdurante di stabile occupazione, insieme agli ulteriori elementi sfavorevoli (tra i quali figura anche l'arresto per spaccio di stupefacenti, per quanto risalente), con particolare rilievo della negativa valutazione dell'UEPE in ordine alla non avviata revisione critica del passato delinquenziale, sono tutti indici che militano in senso sfavorevole.1.3. Deve aggiungersi che non risulta violato il principio per cui per l'accesso alle misure alternative alla detenzione non è richiesta una compiuta revisione critica ma il mero avvio di tale percorso, in quanto la relazione dell'UEPE si è espressa proprio in tali termini, saldando tale criticità alla carenza di una rete familiare di supporto - nonostante il dichiarato attaccamento del Moccero alle proprie figlie - e concludendo per l'assenza di risorse dell'istante per gestirsi autonomamente in un percorso di riadattamento sociale. Anche tale rilievo costituisce un elemento senz'altro valutabile da parte del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del giudizio prognostico sull'applicazione di misure alternative. Detta valutazione è stata dunque scrupolosamente effettuata, restando inteso che il giudizio di meritevolezza potrà essere rinnovato a seguito della verifica della reale disponibilità del condannato ad un approccio costruttivo in termini di risocializzazione, secondo il principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, del), 1999, Foti, Rv. 212794). 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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