CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli (anche con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari), con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo è affetto da conclamata genericità, essendo la contestazione della dichiarazione di responsabilità affidata a deduzioni del tutto aspecifiche, perché sviluppate in assenza di qualsivoglia critica argomentata alle ragioni ostese a sostegno della confermata dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, e, comunque, interamente versate in fatto, in quanto protese a suggerire una non consentita rivalutazione delle prove senza autosufficienti rilievi di travisamento delle stesse; - che, in particolare, i rilievi in punto di difetto dell'elemento psicologico del reato non sono consentiti in questa sede in quanto inediti - posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (per come riportata nella sentenza impugnata) che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine alla coscienza e volontà di distrarre risorse dal patrimonio sociale, avendo piuttosto insistito per la derubricazione del delitto contestato in quello di bancarotta semplice patrimoniale (in ragione del compimento di operazioni imprenditoriali lecite ma manifestamente imprudenti ex art. 217, comma 1, n. 2 L.F) -, trattandosi di questione che, in quanto involgente profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o alla__ Ik J AA4A.4 ti-E7=';"5-'3,Tit'iik ,,,c,A